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	<title>abusi-a-scuola &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
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	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "abusi-a-scuola"</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:12:05 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Pedofilia, abusi su minorenni, condanna pedofilo, scarcerazione... la brutta cronaca di oggi!! ]]></title>
<link>http://ilgiustizieredegliangeli.wordpress.com/?p=42</link>
<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:17:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>il-giustiziere-degli-angeli</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il Giustiziere degli Angeli
Oggi notizie da vari giornali su tanti (troppi) casi di pedofilia, di vi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">Il Giustiziere degli Angeli</span></span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#0000ff;">Oggi notizie da vari giornali su tanti (troppi) casi di pedofilia, di violenza sessuale sui minori, su scarcerazioni per arresti domiciliari "soft", su bambini e ragazzi minorenni che si sono trovati di fronte ad esseri abominevoli!! Solo un caso non riguarda l'Italia ma la lontana Phnom Penh che condanna un pedofilo a 10 anni: un austriaco di 64 anni, tale Olaf Achleitner, accusato di aver violentato due ragazzinidi 13 e 14 anni. Un altro maiale che fà il "turista sessuale" a danno di innocenti!! Che schifo!!</span></h4>
<p style="text-align:center;"><img src="http://www.borsaitaliana.it/media/img/news/ansa/a6a3077ab4aa41db4771049573104e9b.jpg" alt="" width="256" height="170" /></p>
<p style="text-align:center;"><!--more--></p>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;font-family:&#34;"> </span>CALCIO: ARRESTATO ALLENATORE PER TENTATA VIOLENZA SU ALLIEVO<br />
(AGI) - Chiavari (Genova,) 20 mag. - Arresti domiciliari per un allenatore di calcio del levante ligure accusato di tentata violenza sessuale e sequestro di persona ai danni di un quindicenne. Il tecnico, classe 1985, senza precedenti penali, tramite il suo legale ha respinto le accuse mosse dall'allievo che non allenava personalmente ma conosceva e frequentava poiche' entrambi fanno parte della stessa societa' sportiva, che si trova nel Tigullio. L'indagato e' agli arresti domiciliari nella propria abitazione di Chiavari e giovedi' sara' di fronte al giudice per l'indagine preliminare, Mauro Amisano, per l'interrogatorio di garanzia. Secondo la ricostruzione fatta dal giovane calciatore, il tentativo di violenza, che risale alla fine del marzo scorso, sarebbe avvenuto all'interno dell'auto del giovane allenatore dal quale e' fuggito grazie a una collutazione. Il ragazzo ha prima raccontato la disavventura ai genitori, poi agli amici e a una professoressa, poi ha sporto denuncia presso il commissariato di polizia di Chiavari. "Siamo soddisfatti - ha detto il vice questore Giampiero Bove - del fatto che, finalmente, una vicenda cosi' grave sia arrivata a noi grazie all'intervento dei genitori, degli amici e di un'insegnante, segno che famiglia e istituzioni in questa circostanza hanno funzionato".<br />
L'allenatore e' difeso dall'avvocato Giovanni Roffo di Chiavari. (AGI)</h4>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<h4 style="text-align:justify;">Vittima del branco 20/05/2008 - Violenza sessuale e violenza psicologica, troppo per una ragazzina di 14 anni la cui triste storia emerge solo ora, grazie ad un articolo di giornale.<br />
Una storia di ricatti, che risale al 2003-2004 che vede protagonista una adolescente di Firenze costretta a fare sesso (di gruppo), per quasi un anno, dietro la minaccia di mostrare un video che la ritraeva in atteggiamenti intimi con i suoi stessi ricattatori, piu' o meno suoi coetanei. L'inchiesta della procura presso il tribunale dei minori di Firenze era partita nel 2004 dopo che la ragazzina era stata sorpresa dai carabinieri in auto insieme a quattro adolescenti. Poi sono emersi altri casi di sesso di gruppo che la vedevano coinvolta: alcuni dei ragazzi sostengono che la ragazza fosse consenziente. Secondo il procuratore capo presso il tribunale dei minori Aldo Nestico il reato ci sarebbe stato, per lo meno sul fronte della violenza psicologica, in quanto la giovane vittima degli abusi sarebbe stata messa in condizioni di non poter dire di no. Inizialmente l'indagine aveva portato ad indagare su un'ottantina di ragazzi, tra i quali anche alcuni maggiorenni, poi il campo si e' ristretto: dieci i ragazzi a giudizio, il dibattimento sara' a giugno. (toscanatv.com)</h4>
<h4 style="text-align:justify;">Floridia (Siracusa). Abusi su minori, arrestato finto radiologo<br />
Lavorava come segretario in un studio di radiologia e millantando competenze tecnico mediche offriva a giovani pazienti la sua esperienza, ma in realtà era un tentativo di approccio e avrebbe tentato di abusare di un minorenne. È l'accusa contestata dai carabinieri della tenenza di Floridia a un uomo di 33 anni, F. S., arrestato per violenza e atti sessuali con minorenne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Gip di Siracusa, che gli ha concesso gli arresti domiciliari. Le indagini dei militari dell'Arma erano state avviate dopo la denuncia di un minorenne che ha accusato l'uomo di molestie sessuali. Gli accertamenti dei carabinieri, condotti anche con intercettazioni telefoniche, avrebbero evidenziato i comportamenti illegali del sospettato, che frequentava una comunità religiosa di Floridia. Durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati e sequestrati numerosi Dvd dal contenuto pornografico. (radiotm.it)</h4>
<h4 style="text-align:justify;">Cambogia: condannato austriaco a 10 anni per pedofilia, l'uomo ha 64 anni<br />
(ANSA) - PHNOM PENH, 20 MAG - Un tribunale cambogiano ha condannato un austriaco di 64 anni a 10 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di due ragazzini.Le vittime avevano 13 e 14 anni. Lo hanno detto il giudice e l'avvocato che hanno partecipato al processo. Olaf Achleitner, di Salisburgo, arrestato nel mese di settembre, ha respinto l'incriminazione e ha accusato la polizia di averlo incastrato. 'Erano in casa mia, ma non ho fatto nulla di male', ha detto. 20 Mag 13:55</h4>
<h4>La Monica esce di cella, è ai domiciliari<br />
Il gip Beretti accoglie l'istanza della difesa Il 35enne era in carcere da due mesi<br />
di Tiziano Soresina<br />
Il maestro di teatro Pino La Monica - accusato di pedofilia da 11 sue ex allieve - è stato scarcerato ieri pomeriggio. Ha lasciato la cella di Modena, dov'era rinchiuso da due mesi, e ora attenderà la fine delle indagini agli arresti domiciliari nell'abitazione di famiglia, a San Bartolomeo. La misura restrittiva più «soft» è stata decisa dal gip Cristina Beretti che ha accolto l'istanza presentata dai due legali dell'insegnante-attore, cioè gli avvocati Vainer Burani e Mario Di Frenna. Non si conoscono ancora le motivazioni che stanno alla base del provvedimento emesso dal gip Beretti.</h4>
<h4>Nell'istanza - depositata sabato alla cancelleria del gip - i due difensori si sono concentrati in particolare sul pericolo di inquinamento delle prove, cioè sul «rischio» che, a fine marzo, aveva mantenuto in carcere La Monica.<br />
Per la difesa questo pericolo non sussiste più in quanto le dieci ragazzine che accusano il 35enne sono già state sentite in forma protetta tramite altrettanti incidenti probatori (quindi con validità di prova in un futuro processo).<br />
Ma non solo, perché sempre la difesa ha sostenuto nell'istanza che l'inquinamento delle prove è ora inesistente visto che sono stati sequestrati i due computer dell'indagato (ma anche quelli del padre e della sorella) e i vestiti del 35enne su cui sono stati fatti degli accertamenti alla luce di quanto esposto nelle denunce dalle ragazzine. «Io non mi opporrei» aveva detto la settimana scorsa l'avvocato Marco Scarpati - che tutela diverse minorenni che hanno presentato denuncia - commentando l'intenzione dei difensori di La Monica di chiedere gli arresti domiciliari per il loro assistito. Invece il sostituto procuratore Maria Rita Pantani - che coordina le indagini - non aveva volouto sbilanciarsi sul parere non vincolante inoltrato al gip: «Vedremo quando avrò l'istanza in mano».<br />
Comunque sia, il gip Beretti ha ieri ritenuto più adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari e in serata il maestro di teatro ha potuto riabbracciare i suoi familiari.<br />
Venerdì si è chiusa, nell'apposita struttura dell'Ausl, la serie di dieci interrogatori riguardanti le minorenni che accusano di abusi sessuali La Monica (vi è anche un'undicesima denuncia presentata però da una maggiorenne).<br />
I casi affrontati riguardano ragazzine di Correggio, di Reggio e di un paese della Val d'Enza. Quanto emerso negli interrogatori protetti confluirà in una perizia.<br />
(gazzettadireggio.it 20 maggio 2008)</h4>
<h4> </h4>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'orrore senza fine della pedofilia! i nostri figli sono sempre più a rischio.]]></title>
<link>http://ilgiustizieredegliangeli.wordpress.com/?p=40</link>
<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:43:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>il-giustiziere-degli-angeli</dc:creator>
<guid>http://ilgiustizieredegliangeli.wordpress.com/?p=40</guid>
<description><![CDATA[Il Giustiziere degli Angeli
Ancora &#8220;pedofilia&#8221;, ancora nelle scuole! Ancora un insegnant]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">Il Giustiziere degli Angeli</span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000ff;">Ancora "pedofilia", ancora nelle scuole! Ancora un insegnante indegno di essere chiamato tale. Ancora nuove indagini di pedopornografia on-line. L'orrore senza fine sulla pelle dei nostri bambini!</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Mantova: pedofilia, arrestato ex maestro delle elementari<br />
</span></strong>Un maestro della scuola elementare, in pensione dalla scorsa estate, è stato arrestato dai carabinieri di Mantova. L'accusa dè quella di violenza sessuale nei confronti di suoi sette ex alunni per cui aveva insegnato dalla seconda alla quinta elementare. Le violenze sarebbero state consumate in classe durante le lezioni e secondo l'accusa, l'uomo correggeva i compiti in classe tenendo sulle ginocchia i bambini e li toccava non essendo visto perchè protetto dalla cattedra. Inoltre, l'insegnante era solito seguirli addirittura in bagno. Ora l'accusato di pedofilia, si trova ora agli arresti domiciliari nella sua abitazione del mantovano.<br />
16 / 05 / 2008<a href="http://www.lombardia.eagenetwork.com/mantova-pedofilia-arrestato-ex-maestro-delle-elementari.htm">http://www.lombardia.eagenetwork.com/mantova-pedofilia-arrestato-ex-maestro-delle-elementari.htm</a></p>
<p> </p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Filmati pedopornografici sul web: 54 indagati</span></strong> SAVONA (16 maggio) - Una vasta operazione contro la pedofilia ha portato, dopo 10 mesi di indagini, alla scoperta di un migliaio di filmati pedopornografici diffusi su internet e all'iscrizione nel registro degli indagati di 54 persone. Le indagini sono state condotte dalla polizia delle telecomunicazioni di Imperia e di Savona.</p>
<p>E' stata la segnalazione di una ragazza di 25 anni di Loano, arrivata alla Polposta di Imperia, a far scattare le indagini che si sono poi estese su tutto il territorio nazionale. Diverse le perquisizioni ordinate dal magistrato savonese, che hanno portato gli informatici della polizia a scoprire una rete di pedofili che si scambiavano immagini pedopornografiche attraverso un programma peer to peer.<br />
<a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=24257&#38;sez=HOME_INITALIA">http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=24257&#38;sez=HOME_INITALIA</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Marocco: insegnante arrestato per violenza su alunne (tra cui la sua stessa figlia).]]></title>
<link>http://ilgiustizieredegliangeli.wordpress.com/?p=35</link>
<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:53:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>il-giustiziere-degli-angeli</dc:creator>
<guid>http://ilgiustizieredegliangeli.wordpress.com/?p=35</guid>
<description><![CDATA[Il Giustiziere degli Angeli
Pedofilia, abusi sui minori, incesto, violenze&#8230; non passa giorno c]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">Il Giustiziere degli Angeli</span></span></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="color:#0000ff;">Pedofilia, abusi sui minori, incesto, violenze... non passa giorno che questi tipi di storie orripilanti ci vengano rese note! Cosa stà accadendo? in cosa abbiamo sbagliato? dove sono finiti i principi della civiltà??</span></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">Marocco/Maestro violenta 8 alunne tra cui la figlia. Arrestato. A denunciarlo è stata la figlia. La moglie insegna stessa scuola.</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">Roma, 6 mag. (Apcom) - Un caso di pedofilia scuote il Marocco: un insegnate, padre di tre figli e con la moglie che insegna nella stessa scuola, ha stuprato otto sue alunne tra cui la stessa figlia che lo ha denunciato alla polizia, che ha provveduto ad arrestarlo. E' quanto è successo in una scuola a Casablanca come riferisce il quotidiano locale al Sabahiyeh.</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">La notizia ripresa dalle tv satellitari arabe ha provocato grande indignazione. Il foglio locale pubblica le iniziali dei protagonisti di questa terribile vicenda e omette il nome della scuola dove sono stati consumati i reati.</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">Secondo il quotidiano "l'insegnante è stato accusato di avere distrutto con la violenza l'integrità morale delle alunne", espressione giuridica per indicare che è stato commesso lo stupro. "A svelare le violenze praticate dall'uomo - scrive il giornale - è stata la figlia che è studentessa nella medesima scuola". La figlia avrebbe fornito tutti i dettagli degli abusi commessi dal padre su lei stessa e sulle sue compagne ed "alcune volte con compagni maschi".</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">Secondo informazioni raccolte da al Sabahiyeh, "il maestro convocava le studentesse della sua classe per obbligarle a pratiche sessuali". "Chi si rifiutava - dicono fonti del giornale - veniva picchiato dall'insegnate con un bastone".</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">La polizia sospetta che le vittime delle violenze "siano molte di più di quelle accertate". Dietro richiesta dei genitori, tutti gli studenti della classe sono stati sottoposti a perizie mediche per verificare "se hanno subito violenze sessuali".</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:0;"><img src="http://www.earmi.it/armi/glossario/immagini/mazza3.jpg" alt="" width="366" height="148" /></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:0;">A questo "essere" una mazzata in testa??</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:0;"></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:0;"></h4>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Come e quando sospendere Docenti e collaboratori scolastici: circolare Ministero]]></title>
<link>http://ilgiustizieredegliangeli.wordpress.com/?p=29</link>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:12:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>il-giustiziere-degli-angeli</dc:creator>
<guid>http://ilgiustizieredegliangeli.wordpress.com/?p=29</guid>
<description><![CDATA[Il Giustiziere degli Angeli
Mi preme, con questo post, rammentare cosa indica la circolare del Minis]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">Il Giustiziere degli Angeli</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#000000;">Mi preme, con questo post, rammentare cosa indica la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione in materia di "sospensione cautelare" di quanti lavorano nelle scuole dei nostri figli nel momento in cui vengono accusati (ed indagati) di comportamenti non consoni al lavoro di cui sono investiti!! (abusi, ubriachezza, atti osceni, offese ai minori etc etc). E lo rammento perchè, come si legge nel mio post precedente, spesso i Dirigenti scolastici non ne conoscono l'esistenza!!! Allora metto questo strumento nelle mani dei genitori che si trovassero nella condizione di dover intervenire nella scuola dei propri figli.</span></span></p>
<p style="text-align:center;"> </p>
<p style="text-align:justify;"><!--more--></p>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="font-family:'Arial Unicode MS';">Circolare ministeriale n. 72 del 19 dicembre 2006 prot. n. 1260 </span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#433323;">Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto Scuola. Linee di indirizzo generali</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">A) PREMESSA</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La scuola dell'autonomia, com'è noto, assume l'impegno e la responsabilità dell'apprendimento di ciascuno studente e informa il suo operato alle regole della trasparenza, della partecipazione e del rispetto dei singoli per sviluppare o rafforzare in ognuno dei suoi attori - dal dirigente scolastico al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, dai docenti agli alunni e alle loro famiglie - il senso dell'appartenenza ad una comunità.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989 e con i princìpi generali dell'ordinamento italiano.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla legalità intesa non solo come rispetto delle regole di convivenza democratica, ma anche dei doveri che ineriscono al ruolo e alla funzione che ciascun soggetto è chiamato a svolgere all'interno della comunità stessa.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">A quest'ultimo riguardo, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, il personale scolastico quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La scuola, quale primaria e fondamentale istituzione pubblica, deve avere consapevolezza che i comportamenti contrari a tali doveri costituiscono un grave vulnus dei princìpi e dei valori sopra richiamati, poiché minano alla radice la possibilità di realizzare con successo le finalità educative e formative poste a fondamento dell'autonomia costituzionalmente garantita.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Ciò posto, occorre richiamare la particolare attenzione di tutta l'Amministrazione scolastica circa la necessità che gli strumenti di controllo, prevenzione e repressione dei comportamenti che hanno rilevanza disciplinare siano utilizzati, in applicazione della normativa vigente, con rigore, tempestività ed efficacia.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Con riferimento all'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale appartenente al comparto Scuola, la Corte dei Conti, nell'ambito della relazione sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte delle Amministrazioni dello Stato, approvata con delibera n. 7 del 4 aprile 2006, ha evidenziato alcuni aspetti di criticità che meritano la massima attenzione.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">I rilievi attengono alla necessità di assicurare il rispetto di termini, la continuità dell'azione disciplinare, la coerenza delle varie fasi del procedimento, il corretto bilanciamento dei contrapposti interessi connessi alle diverse situazioni giuridiche coinvolte: da un lato, l'interesse dell'incolpato ad un giudizio equo e ragionevole, dall'altro, l'interesse pubblico all'immagine e al buon andamento della Pubblica Amministrazione, profilo quest'ultimo da tenere in particolare e attenta considerazione quando oggetto di valutazione sono le condotte che arrecano pregiudizio al prestigio della scuola e ai valori fondamentali perseguiti dalla funzione educativa.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Su questi aspetti è opportuno richiamare la responsabilità di tutti ad assumere un ruolo attivo nella ricerca di misure organizzative e soluzioni gestionali idonee a consentire una migliore efficienza ed efficacia dei procedimenti disciplinari.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Alle volte, la scarsa attenzione riposta nell'osservanza dei requisiti formali che l'ordinamento pone a garanzia del corretto svolgimento delle procedure, vanifica l'iniziativa disciplinare anche in presenza di gravissime violazioni dei doveri inerenti alla funzione esercitata.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">A tale proposito, preme nuovamente ricordare, in premessa, che la fissazione di un termine inferiore a quello previsto perentoriamente dalle norme vigenti per la presentazione, da parte dell'incolpato, delle tesi difensive rispetto alle infrazioni contestate determina l'invalidità, spesso insanabile, della sanzione successivamente adottata.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Del pari, il superamento dei termini prescritti per l'attivazione e la conclusione del procedimento disciplinare che consegue ad accertamento della responsabilità in sede penale, di cui si dirà con maggior dettaglio più avanti.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">E' causa, infine, di illegittimità l'esercizio dell'azione disciplinare da parte di un organo incompetente, che si verifica quando ad agire sia, ad esempio, il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale privo di specifica delega conferitagli dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In questi, come anche in altri casi, in cui a rilevare è, invece, l'inerzia dell'organo procedente che o non riassume tempestivamente il procedimento a seguito di sentenza penale irrevocabile di condanna, oppure giunge ad irrogare la sanzione dopo un irragionevole lasso di tempo, ossia quando addirittura non è più percettibile lo stesso disvalore della condotta illecita perseguita, si determina, di fatto, la vanificazione dell'iniziativa disciplinare, con conseguenze assolutamente riprovevoli per la comunità scolastica, oltre che sul piano della tutela dell'immagine e del razionale utilizzo delle risorse impiegate nell'esercizio della funzione disciplinare.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In altre parole, la rapidità nell'adozione del provvedimento disciplinare, ferme restando le garanzie a difesa del lavoratore, consente al provvedimento stesso di esplicare pienamente la sua funzione sia sanzionatoria che riparatoria, funzione altrimenti compromessa da un'eccessiva durata dei procedimenti in questione.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Nel ricercare la sanzione da infliggere, sarebbe opportuno, comunque, tenere in debita considerazione anche il grado di allarme sociale provocato dalla particolare gravità dei fatti per i quali si procede, sempre nel rispetto dei princìpi fondamentali della gradualità e proporzionalità.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In conclusione della premessa, giova, inoltre, richiamare la massima attenzione sulla rilevanza che la corretta gestione dei procedimenti disciplinari riveste non solo ai fini della valutazione della dirigenza ai sensi degli articoli 21 e 25 del D.L.vo n. 165/2001, ma anche sotto il profilo della responsabilità penale, civile ed amministrativa.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">B) IL RISPETTO DEI TERMINI</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Con riferimento ai termini per presentare le difese, si rammenta che per quanto riguarda la censura e l'avvertimento scritto, il termine deve essere non superiore a 10 giorni, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957, recante lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, come richiamato dall'articolo 507 del D.L.vo n. 297/1994. Tale termine può essere ridotto fino a due giorni per il personale docente a tempo determinato (cfr., articolo 538 del D.L.vo n. 297/1994).</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Per le altre sanzioni, il termine è di 20 giorni dalla notifica della contestazione, se trattasi di personale docente a tempo indeterminato; di 10 giorni, per quello a tempo determinato (cfr., rispettivamente, l'articolo 105 del D.P.R. n. 3/1957, che è richiamato dall'articolo 507 del D.L.vo n. 297/1994, e l'articolo 538 del D.L.vo n. 297/1994).</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Per quanto riguarda i termini entro i quali va intrapresa e conclusa l'azione disciplinare, si ritiene di fornire le seguenti precisazioni riepilogative, suddivise a seconda delle diverse ipotesi:</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">1) Procedimenti disciplinari originati da giudizio penale</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Qualora sia intervenuta sentenza penale definitiva di condanna, i termini per iniziare ovvero riassumere l'azione disciplinare, e per portare a termine il procedimento, per tutte le categorie di personale, sono quelli dettati dall'art. 5, 4° comma della legge 27/3/2001 n. 97, contenente le "Norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche": rispettivamente, novanta giorni dalla comunicazione della sentenza e i successivi centottanta giorni. Si rammenta che la Corte Costituzionale, con sentenza 21-24 giugno 2004, n. 186 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 3, dell'articolo 10 della legge n. 97/2001, nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, "l'instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'Amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare".</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Ai fini di cui sopra, pertanto, è indispensabile che le SS.LL. seguano l'evolversi dei procedimenti penali, chiedendo periodicamente notizie all'Autorità giudiziaria competente, ed acquisendo agli atti, con tempestività, le relative sentenze.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Si reputa necessario rammentare, in proposito, che i procedimenti penali pendenti nei confronti del personale sospeso cautelarmente dal servizio devono essere seguiti anche quando il personale stesso viene collocato a riposo (per dimissioni volontarie, per anzianità, ecc.) in quanto il Consiglio di Stato, con decisione n. 8 del 6/3/1997 ha stabilito che l'Amministrazione, al fine di regolare gli effetti economici della sospensione cautelare, deve instaurare il procedimento disciplinare "ancorché l'interessato sia cessato dal servizio anteriormente al giudicato penale".</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">2) Procedimenti disciplinari non originati da procedimenti penali</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In questi casi, con riferimento particolare al personale docente, in mancanza di un termine espresso per l'esercizio dell'azione, la contestazione degli addebiti va effettuata "tempestivamente", e comunque, entro un termine congruo in relazione alle circostanze in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza dell'infrazione.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Quando, poi, viene disposta, per gravi motivi, la sospensione cautelare facoltativa, in applicazione del combinato disposto degli artt. 506, 507 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297 e art. 92 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3 il relativo procedimento disciplinare deve essere instaurato - perentoriamente - entro il termine di quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato il decreto di sospensione.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In materia disciplinare, peraltro, è da considerarsi tuttora vigente per il personale docente quanto previsto dall'art. 120 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3. Tale norma prevede la "estinzione del procedimento" quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto "senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto".</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Sul punto è utile ricordare che, per giurisprudenza consolidata, il suddetto termine di perenzione, si interrompe ogni qualvolta, prima della sua scadenza, venga adottato un atto, anche interno, proprio del procedimento disciplinare (ad esempio, la richiesta di ulteriori atti ed informazioni all'Amministrazione da parte del Consiglio di disciplina).</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa osservanza dei termini previsti per l'instaurazione, il proseguimento e la conclusione del procedimento disciplinare.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">C) LA SOSPENSIONE CAUTELARE</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Si è detto in premessa che il rigore nell'attivazione degli strumenti disciplinari opera a salvaguardia dei valori fondamentali connessi alla funzione educativa.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Conseguentemente, l'esigenza di tutelare il rapporto fiduciario che si instaura tra l'utente (o, comunque, il destinatario dell'attività amministrativa) e le istituzioni pubbliche, assume, nei confronti della comunità scolastica, una rilevanza peculiare.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Tale legame, in presenza di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio che assumono carattere di particolare gravità, rischia di essere incrinato laddove venisse confermata la permanenza in servizio e la possibilità di agire di colui che di tali addebiti è chiamato a rispondere.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In questi casi, al fine di tutelare il "buon andamento" del servizio di istruzione, ai sensi dell'art. 97 Costituzione, e dunque di assicurare massima protezione ai beniinteressi sottesi al regolare e corretto esercizio della funzione educativa, l'ordinamento ha riconosciuto in capo all'Amministrazione il potere di adottare, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, specifici provvedimenti di sospensione cautelare dall'esercizio delle funzioni, nel rispetto delle garanzie che devono essere, comunque, assicurate all'incolpato.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Ne segue che il procedimento di sospensione cautelare viene in evidenza nelle ipotesi in cui, stanti la gravità dei fatti accaduti ed il conseguente turbamento della comunità scolastica, si configura la necessità e l'urgenza di adottare delle misure provvisorie in attesa di un puntuale accertamento dei fatti in sede di procedimento penale e/o disciplinare. Il carattere di misura precauzionale-interinale della sospensione cautelare, pertanto, porta ad escludere qualunque assimilazione della stessa ad un provvedimento sanzionatorio, posto che, in ogni caso, la situazione da essa incisa, per superiori motivi di interesse pubblico, è suscettibile di essere completamente reintegrata, in caso di esito favorevole del procedimento penale o disciplinare.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Si richiama, altresì, la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che l'adozione dei provvedimenti cautelari in questione sia preceduta da una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti di legge, di seguito richiamati, che rendono opportuno l'esercizio del potere di sospensione.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Esclusi i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale Ata, nei cui confronti valgono le disposizioni contenute negli articoli 89 e seguenti del C.C.N.L., comparto Scuola, vigente, per il personale docente ed educativo la materia in questione è disciplinata dagli articoli 91-99 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, già citato, in virtù dell'esplicito rinvio operato dall'articolo 506 del D.L.vo n. 297/1994, nonché dalla legislazione successiva applicabile a tutti i pubblici dipendenti.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Il legislatore individua due tipi di intervento cautelare: la sospensione obbligatoria e quella facoltativa.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La sospensione è obbligatoria quando:</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">– sia stata emessa dall'Autorità giudiziaria procedente una misura cautelare restrittiva della libertà personale (art. 91, comma 1, seconda Parte, D.P.R. n. 3/1957, citato);</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">– il dipendente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 97/2001, già citata, sia stato condannato anche non definitivamente, e ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuni reati tassativamente indicati: peculato, concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In presenza di queste fattispecie l'adozione del provvedimento cautelare è del tutto svincolata da qualsiasi valutazione dell'Amministrazione che deve, pertanto, comminarla al ricorrere delle circostanze obiettive poste dalla norma. La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18 - 1ª serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del suddetto comma, nei sensi di cui in motivazione, nella parte in cui dispone che la sospensione perda efficacia decorso il periodo di tempo pari a quello della prescrizione del reato.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Con riferimento alle ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria giova, altresì, segnalare che ai sensi del comma 5, dell'articolo 506, sopra richiamato, la sospensione cautelare doveva essere disposta d'ufficio quando ricorreva uno dei casi ostativi alla candidatura presso organi elettivi delle regioni e degli enti locali, tassativamente contemplati dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16. A seguito dell'abrogazione di quest'ultima disposizione da parte dell'articolo 274 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in forza della norma finale dettata dal successivo articolo 275, il richiamo deve oggi intendersi riferito alle ipotesi individuate dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La sospensione cautelare è, invece, facoltativa in due casi:</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">– quando il dipendente è sottoposto ad un procedimento penale per un reato particolarmente grave (art. 91, comma 1, prima Parte, D.P.R. n. 3/1957, citato);</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">– quando ricorrono gravi motivi, indipendentemente dalla loro rilevanza penale, "anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare" (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 3/1957, cit.). La valutazione in ordine alla gravità dei motivi è rimessa al prudente apprezzamento dell'organo competente ad adottare il provvedimento.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In entrambe le suddette ipotesi di sospensione facoltativa, va compiuto un apprezzamento in merito all'interesse pubblico concretamente configurabile ed alla valutazione se esso sia tale da richiedere l'allontanamento provvisorio del dipendente dal servizio. E' rilevante, in particolare, tenere conto sia della natura di particolare gravità del reato, sia dell'opportunità di adottare il relativo provvedimento con riguardo ai precedenti ed alla personalità del dipendente ed all'interesse dei fruitori del servizio scolastico e dell'Amministrazione stessa.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Deve, comunque, essere effettuata una tempestiva e rigorosa valutazione nei seguenti casi:</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">a) nei confronti di chi è imputato di reati (609/bis - violenza sessuale - e seguenti del Codice Penale) in danno di minori affidati;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">b) quando la gravità dei reati contestati tende ad inficiare quel rapporto di fiducia intercorrente tra il dipendente e l'Amministrazione tanto da non consentire più la prosecuzione di un corretto rapporto di lavoro;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">c) quando i fatti contestati appaiono in evidente, palese contrasto con la funzione (dirigenziale, docente o amministrativa) istituzionalmente espletata o come atti non conformi, in maniera grave, ai doveri specifici inerenti alla funzione stessa.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">L'interesse del dipendente rimesso in libertà ad essere reintegrato in servizio, pertanto, deve essere comparato con l'eventuale pregiudizio che la riammissione in servizio può arrecare alla regolarità del servizio ed al prestigio della scuola.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Da ultimo, alcuni chiarimenti in ordine all'individuazione degli organi competenti in materia di sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La competenza ad adottare i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria è attribuita "al Provveditore agli Studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali", e "al Direttore generale o al capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali" (articolo 506, comma 2, D.L.vo n. 297/1994, citato). La norma, evidentemente, non tiene conto del nuovo assetto che il Ministero ha assunto per effetto delle riforme intervenute alla fine degli anni Novanta. In base all'attuale organizzazione, pertanto, l'organo competente deve essere individuato, per entrambi i casi, nel Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o nel dirigente munito di specifica delega.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Ai sensi dell'articolo 506, D.L.vo n. 297/1994, citato, la sospensione cautelare facoltativa "è disposta dal Ministero della Pubblica Istruzione". Anche per tale ipotesi la competenza è da ritenersi ormai attribuita al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o al dirigente munito di specifica delega.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Corre l'obbligo, infine, di rammentare che il comma 4 del più volte citato art. 506 prevede una "norma di chiusura" volta a regolamentare quelle ipotesi residuali in cui la necessità del provvedimento cautelare derivi da "ragioni di particolare urgenza". In tali casi, in deroga alle regole predette che individuano l'organo competente nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale (o di un dirigente da questi delegato), "la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside" (leggasi dirigente scolastico) "sentito il collegio dei docenti per il personale docente, salvo convalida da parte dell'Autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione si intende revocato di diritto". Anche in questo caso, la verifica della ricorrenza delle "ragioni di particolare urgenza", deve essere oggetto di prudente ed attento apprezzamento.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">D) COMPETENZE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Ferme restando le considerazioni appena svolte con riferimento all'adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare, le competenze circa l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono regolate minutamente dal C.C.N.L., comparto Scuola, vigente, per quanto riguarda il personale Ata, e dalle norme cui il medesimo Contratto rimanda nel caso già accennato del personale docente, in cui si rinvia al decreto legislativo n. 297/1994.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In particolare, per quanto riguarda le sanzioni previste dall'art. 492, lettere d) ed e), del citato decreto (sospensione per sei mesi con successiva utilizzazione in altri compiti diversi dall'insegnamento e destituzione), il successivo art. 503, comma 2 prevede la competenza del Ministro, acquisito il parere degli organi collegiali competenti.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Al riguardo, sentito anche l'Ufficio legislativo di questo Ministero, si ritiene che la disposizione del citato art. 503, comma 2, sia da intendersi implicitamente superata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4, commi 1 e 2 , del decreto legislativo n. 165/2001, con il quale viene stabilito il principio che agli Organi di governo di ciascuna Amministrazione spettano funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre è riservato ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi, quindi, quelli relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale di ciascuna Amministrazione. Pertanto, ferma la specifica disciplina contrattuale in tema di sanzioni disciplinari per i dirigenti scolastici ed il personale Ata, la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari al personale docente è attualmente attribuita solo agli organi amministrativi, anche in relazione a quelle sanzioni disciplinari che la normativa precedente al decreto legislativo n. 165/2001 rimetteva alla competenza del Ministro.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Anche per le sanzioni, dunque, di cui alle lettere d) ed e), dell'art. 492, del decreto legislativo n. 297/1994, la competenza deve essere riconosciuta direttamente in capo al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale che adotterà la sanzione, acquisito il parere dell'organo collegiale competente.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">E) PROCEDIMENTI PENALI ED ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La Corte dei Conti ha rilevato che, in diverse occasioni, ai procedimenti disciplinari instaurati dall'Amministrazione sulla base di sentenze penali di condanna - anche per fatti gravissimi - non conseguono sanzioni appropriate.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Una siffatta prassi causa, con ogni evidenza, turbative particolarmente gravi nel mondo della scuola, per le caratteristiche del servizio scolastico, per la presenza in genere di minori, e per l'indubbia valenza formativa anche della stessa condotta degli operatori del settore, da cui scaturisce l'esigenza di un'azione delle Autorità scolastiche, ad ogni livello, coerente con i princìpi etici e sociali trasmessi.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">I rilievi della predetta Magistratura sono corredati da una lunga disamina, per diverse aggregazioni, dei dati raccolti con il monitoraggio condotto annualmente, a partire dal 1995, dall'Ufficio di controllo - mediante schede e questionari inoltrati a tutti gli Uffici scolastici provinciali - e coordinato presso questo Ministero dal Servizio di controllo interno.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Le osservazioni prospettate rendono necessario richiamare l'attenzione sulla necessità, per l'avvenire, di valutare - pur nel rispetto del principio di "gradualità e proporzionalità della sanzione" - con maggiore tempestività, severità e rigore tutti quei procedimenti disciplinari che in particolare trovano fondamento in sentenze penali di condanna per reati di gravità tale da provocare nell'opinione pubblica particolare allarme sociale, a partire dal puntuale esercizio del potere di sospensione.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Con riferimento particolare ai reati a sfondo sessuale, causa di evidente e legittima preoccupazione sociale perché riferiti al mondo della scuola frequentato prevalentemente da alunni minori, occorre evitare con la massima efficacia il rischio che i primari interessi consistenti nella prevenzione, nel rigore verso i condannati, nella vigilanza, nella certezza dei rimedi, possano essere conculcati o sacrificati alla logica della tolleranza verso i dipendenti condannati.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Si sottolinea, in proposito, che con legge n. 38 del 6/2/2006 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet", è stato previsto, all'art. 5, l'emendamento dell'art. 600/septies del Codice Penale con l'aggiunta, infine, del seguente comma: "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (patteggiamento) per uno dei delitti di cui al primo comma (ndr., violenza sessuale - circostanze aggravanti - violenza sessuale di gruppo - atti sessuali con minorenni - corruzione di minorenne) comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La valutazione operata dal legislatore appare perentoria ed indefettibile, sancendo l'assoluta incompatibilità della permanenza in servizio dei colpevoli dei reati collegati alla sfera sessuale.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Da ciò consegue, quale effetto ulteriore connesso all'applicazione della suddetta pena accessoria, il venir meno della necessità di attivare il procedimento disciplinare.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">A tal proposito, è opportuno ricordare che il Consiglio di Stato, Sezione II, Commissione speciale per il pubblico impiego, con parere n. 285/1991 (divulgato dal Gabinetto dell'on. Ministro a tutti gli Uffici periferici con nota n. 11506 del 15 febbraio 1993), ha stabilito, in via generale, che la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici "rende improduttivo di effetti, e perciò inutile, il procedimento disciplinare, dato che, qualunque sia la valutazione da parte dell'Amministrazione del comportamento delittuoso tenuto dal dipendente, la riammissione in servizio troverebbe un ostacolo insuperabile nella pronuncia penale, la quale esclude di per sé qualsiasi possibilità di reingresso nel posto di lavoro già occupato".</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Come previsto espressamente dal predetto articolo 5, tale normativa si applica anche nel caso di patteggiamento per reati commessi nei confronti di persona che non ha compiuto i diciotto anni.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Tanto premesso, appare utile riproporre il quadro normativo-contrattuale che regola la materia per il personale dirigente, docente, educativo ed Ata.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Il Capo IX del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola 2002/2005 riguarda le norme disciplinari del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Per quanto riguarda il personale docente, l'art. 88 - Sezione I - del citato Contratto rimanda, come già detto, alle norme contenute nel decreto legislativo n. 297/1994 e rinvia una nuova definizione delle norme disciplinari alla negoziazione che dovrà essere attivata nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La Sezione II del suddetto Capo IX, agli articoli 89 e seguenti, regolamenta tutta la materia disciplinare del personale Ata, prevedendo varie sanzioni che variano dal rimprovero verbale al licenziamento senza preavviso. Le sanzioni sono inflitte dal dirigente scolastico e dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale a seconda della gravità dell'azione commessa.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Per il personale dirigente scolastico dell'area V si applica il relativo Contratto, il quale prevede che, qualora dal procedimento di valutazione del dirigente emergano responsabilità dirigenziali o, comunque, una valutazione non positiva, il dirigente può essere sottoposto ai seguenti provvedimenti:</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">1) mutamento d'incarico;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">2) recesso unilaterale dell'Amministrazione.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">1) Rapporto tra procedimento penale e disciplinare (legge 27/3/2001 n. 97)</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Si ritiene opportuno, inoltre, richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di osservare scrupolosamente quanto statuito dalla legge 27/3/2001, n. 97, già citata.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Com'è noto, la suddetta legge prescrive che il dipendente:</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">– se rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 314, primo comma (peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319/ter, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale - venga trasferito in una sede diversa da quella in cui prestava servizio al momento del fatto (art. 3, 1° comma, legge n. 97/2001, cit.);</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">– se condannato in 1° grado per gli stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato, debba essere sospeso cautelarmente dal servizio. La sospensione deve essere revocata, viceversa, quando viene pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Inoltre, in applicazione dell'art. 32/quinquies del Codice Penale, introdotto dall'art. 5, 2° comma della stessa legge, la condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni comporta l'estinzione del rapporto di impiego, per i suddetti delitti.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Da ultimo, si richiama l'attenzione sugli artt. 652 e 653 C.P.P., come modificati dalla legge n. 97/2001, citata, per quanto riguarda l'efficacia di giudicato, nel procedimento disciplinare, rispettivamente della sentenza irrevocabile di assoluzione ovvero di condanna.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Si rammenta, infine, che la previsione dell'art. 2 della più volte citata legge n. 97/2001, innovando la formulazione dell'art. 445, comma 1, secondo periodo, del C.P.P., in correlazione alla precedente modifica all'art. 653, porta a concludere per l'equiparazione a condanna definitiva, ai fini dell'azione disciplinare, della sentenza che applica la pena su richiesta (c.d. patteggiamento). A tal proposito, occorre tenere presente che la Corte Costituzionale, con sentenza 10-25 luglio 2002, n. 394 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, dell'articolo 10 della legge n. 97/2001, nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della medesima legge "si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciata anteriormente alla sua entrata in vigore".</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">2) Utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento e sanzione espulsiva</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">La circostanza, per il personale docente, che la misura dell'utilizzazione in compiti diversi - in aggiunta alla sanzione della sospensione dall'insegnamento per sei mesi - sia prevista dall'art. 496 del T.U. n. 297/1994 solo in conseguenza di processi penali conclusi con condanna irrevocabile o quanto meno confermata in grado di appello, non esclude che, in presenza dei medesimi presupposti con carattere di particolare gravità, il procedimento disciplinare possa concludersi con la sanzione della destituzione.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Tanto, fermo restando quanto sopra precisato circa la previsione dell'art. 5, 2° comma, della legge n. 97/2001.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">3) Recidiva e riabilitazione</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Si richiama, altresì, l'attenzione delle SS.LL. su quanto prescritto dall'art. 499 del citato D.L.vo n. 297/1994, norma di portata generale applicabile anche alle ipotesi di sanzione disciplinare non dipendente dalla commissione di reati, che prevede - in caso di recidiva - l'inflizione della sanzione prevista nella misura massima, ovvero l'aumento "sino ad un terzo" nel caso in cui tale misura sia stata già irrogata.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Per quanto riguarda la riabilitazione di cui al successivo art. 501, si ritiene che il relativo provvedimento, previa acquisizione dei prescritti pareri sulla condotta del dipendente, vada adottato dalle SS.LL.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In proposito, sarebbe opportuno escludere - ad avviso di questo Ministero - qualsiasi automatismo.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Infatti, nel momento di esprimere il necessario parere sull'istanza di riabilitazione di un dipendente in precedenza condannato, e successivamente sanzionato con la "sospensione per mesi sei", con utilizzazione in compiti diversi, per fatti di notevole gravità, l'Amministrazione deve valutare con particolare attenzione tale richiesta procedendo ad una comparazione tra l'interesse del docente ad essere reintegrato e l'eventuale pregiudizio che la restituzione all'insegnamento può arrecare alla regolarità del servizio ed al prestigio dell'istituzione scolastica.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Detta valutazione dovrebbe consistere in un rapporto che:</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">1) dichiari espressamente il carattere temporaneo dell'incompatibilità del soggetto con i compiti propri del rapporto educativo, che a suo tempo aveva motivato la sanzione;</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">2) riferisca circa il ravvedimento del soggetto, che non può limitarsi alla prestazione di un quinquennio di servizio senza demerito, ma dovrebbe tradursi in atti e comportamenti concreti in relazione alla natura del reato per cui vi fu condanna, ovvero essere attestata in rapporti di organismi tecnicamente competenti (ad es.: servizi sociali incaricati dal giudice di sorveglianza).</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">In tale circostanza deve essere anche valutato, in maniera approfondita, l'indice di pericolosità del dipendente e, cioè, l'attitudine a reiterare comportamenti che possono mettere a repentaglio l'incolumità dei discenti.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Nulla esclude, infatti, che l'Amministrazione, in caso di valutazione negativa, possa rigettare la richiesta di riabilitazione.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">4) Rapporti tra procedimento disciplinare, trasferimento per incompatibilità ambientale e dispensa dal servizio</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Da ultimo, appare necessario richiamare l'attenzione sulle ulteriori disfunzioni e inefficienze che può determinare, in taluni casi, l'uso improprio del procedimento disciplinare in luogo degli strumenti all'uopo predisposti dall'ordinamento.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Si tratta, in particolare, di quelle fattispecie in cui a rilevare sono condotte del personale scolastico che non integrano gli estremi dell'illecito disciplinare, bensì richiedono una valutazione sulla capacità o idoneità a svolgere proficuamente la funzione, oppure sull'opportunità di adottare d'ufficio un provvedimento di trasferimento in sede diversa da quella in cui si presta servizio.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Gli strumenti utilizzabili sono indicati dagli articoli 512, 468 e 469 del D.L.vo n. 297/1994, più volte citato, che disciplinano modalità procedurali e organi deputati all'adozione dei provvedimenti, rispettivamente, di dispensa dal servizio per incapacità didattica, inidoneità fisica o per persistente insufficiente rendimento e di trasferimento per incompatibilità ambientale.</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Sulla tematica in questione, e anche sugli altri aspetti di maggiore complessità trattati nella presente circolare, sono in atto specifici approfondimenti per fornire, con successive comunicazioni, alle SS.LL. utili e tempestivi elementi di supporto.</span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Le SS.LL. sono pregate di dare massima diffusione alla presente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche che risiedono nei territori di competenza.</span></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">IL MINISTRO</span><br />
<span style="color:#000000;font-family:Helvetica;">Giuseppe Fioroni</span></h4>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Studente sospeso per aver filmato le mutantine della prof!! Ma i "prof" non vengono mai sospesi??]]></title>
<link>http://ilgiustizieredegliangeli.wordpress.com/?p=28</link>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:38:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>il-giustiziere-degli-angeli</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il Giustiziere degli Angeli
 
Le cronache spesso ci rendono notizie sui fatti che accadono all’in]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#ff0000;">Il Giustiziere degli Angeli</span></span></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="color:#ff0000;">Le cronache spesso ci rendono notizie sui fatti che accadono all’interno delle scuole dove i nostri figli vanno (o dovrebbero) andare ad imparare! Leggo sempre più spesso come e con quanta facilità si arriva a dare la (giusta) punizione agli studenti “bulli”, “irriverenti” etc etc ma, con maggior stupore, leggo anche quanto sia difficile che un “prof” che ne combina di tutti i colori venga “giustamente” allontanato, rimosso e/o sospeso!! Da leggere…..</span></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> <!--more--></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">Fermo - Video con le mutandine della prof: studente sospeso per 15 giorni.</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">E' accaduto all'Itis 'Montani' di Fermo durante un colloquio tra insegnanti e studenti. Il ragazzo ha poi fatto girare le immagini tra i suoi amici.</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">(La Repubblica - 29 aprile 2008)</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">Sant'Arsenio. Presunti abusi sessuali all'Istituto Alberghiero di Sant'Arsenio.</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">Ad accusare un docente di 38 anni, originario di Potenza, M.D., sono state alcune studentesse di età compresa fra i 15 ed i 17 anni, che a più riprese hanno denunciato al dirigente di essere state molestate dal loro docente. «Ho già inviato una richiesta di chiarimenti sui successivi comportamenti che la scuola deve adottare all'Ufficio scolastico provinciale - ha detto il preside dell'istituto, Franco Stabile - Dopo i fatti denunciati e dopo i provvedimenti della Magistratura, per tutelare la serenità di tutti coloro che a vario titolo frequentano il nostro istituto, abbiamo bisogno di risposte certe. A questo punto nessuno può far finta di niente, e per questo motivo, per tutelare sia gli alunni, sia le famiglie e sia lo stesso docente, ho chiesto che nei confronti dello stesso insegnante venga adottata da subito quantomemo la misura dell'incompatibilità ambientale……</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span> </span>(Il Mattino 18 aprile 2008)</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">MILANO - Il prof va ubriaco a scuola. E quel che è peggio, nonostante l'inchiesta della Procura della Repubblica e l'indagine interna avviata dal Provveditorato agli studi, è che il prof a scuola continua ad andarci. E sempre ubriaco. Talmente fuori di sé, spesso e volentieri, che durante le sue lezioni ai ragazzini di una scuola media statale del quartiere Niguarda è capitato un po' di tutto. Anche di essere vittime di rapporti sessuali mimati, con lui, il prof, che balza all'improvviso alle loro spalle oppure allunga le mani sulle loro parti intime, maschi o femmine poco importa. E poi sono insulti, gestacci, oscenità da osteria e altro ancora, fino a snocciolare un repertorio che con le aule di una scuola non dovrebbe avere nulla a che fare. I superiori hanno richiamato il docente al suo dovere più di una volta, ma le reprimende sono scivolate via senza lasciare alcun sospirato beneficio. Così il prof continua ad alzare il gomito, e parecchio, e quando lo fa a scuola va come va. «Per intervenire — lamentano alcuni genitori degli studenti che frequentano la scuola media scossa dal caso — ci hanno detto che il Provveditorato attende l'esito dell'inchiesta della Procura, ma noi siamo preoccupati e vorremmo quantomeno una sospensione temporanea... Può un ubriaco insegnare in una scuola?».</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">(Vivimilano 17 aprile 2008)</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">Genova - Atti osceni in classe. Per ora non si decide nulla da parte dei massimi organi scolastici. L’ispettore inviato dal Provveditorato ha concluso l’indagine al liceo King di Sturla - dove una studentessa ha accusato un professore perché sorpreso, a suo dire, a masturbarsi in una classe vuota - e ha riferito che «non c’è nessuna testimonianza decisiva». Cioè, oltre la versione del professore e quella, contraria, della studentessa, in quel momento soli, non c’è nessuno degli intervistati dall’ispettore che possa confermare o smentire. Finale scontato. Così si rimanda tutto alla magistratura, che già si sta occupando della vicenda, esplosa due settimane fa, seguita dal primo giorno dal Secolo XIX che ha raccolto le testimonianze del preside, degli insegnanti, degli studenti. Un piccolo mondo sconvolto. E che dopo l’exploit di un professore definito «violento e aggressivo» da sempre dagli studenti che si esibiva in comportamenti sconcertanti stigmatizzati dalle famiglie e raccolti dal preside, è partito all’attacco. Dunque sullo specifico episodio degli atti osceni in classe la Direzione Regionale dell’Istruzione non prende posizione dopo la relazione dell’ispettore, e non adotterà nessun intervento disciplinare.</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">(Il Secolo XIX – 25 aprile 2008)</h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;">Ma scusate!!!! nessuno è a conoscenza della Circolare 72 di dicembre 2006 (Fioroni Pubblica Istruzione) in cui si dice chiaramente che "in presenza di reati gravi, di denunce, o di indagini a carico del personale della scuola, può essere applicata la sospensione cautelare non a scopo sanzionatorio ( ovvero a stipendio intero)? <span> </span>visitate il sito della Pubblica Istruzione per leggere le "Norme Urgenti per <span> </span>la Scuola”. Ai genitori, agli alunni di queste scuole dico: stampate il documento del Ministero della Pubblica Istruzione e datelo al Dirigente Scolastico!!!</h4>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </p>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><a href="http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm72_06.pdf">http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm72_06.pdf</a></h4>
<h4 class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </h4>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Buon anno a tutti i visitatori di questo blog]]></title>
<link>http://wildgreta.wordpress.com/2007/12/31/buon-anno-a-tutti-i-visitatori-di-questo-blog/</link>
<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:33:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>wildgreta</dc:creator>
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<description><![CDATA[di Wildgreta
Avrei voluto chiudere il 2007 con una bella notizia ma poi ho pensato che, da questo bl]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>di Wildgreta</p>
<p>Avrei voluto chiudere il 2007 con una bella notizia ma poi ho pensato che, da questo blog che si occupa di cronaca e di tutela dei minori, sarebbe stato giusto ricordare alcune delle tante piccole vittime di abusi. C'è un solo articolo in rete su questo tema, e anche se molto duro, vorrei che qualcuno di voi lo leggesse, perchè se è vero che è giusto guardare avanti stanotte, è anche giusto ricordare chi soffre o è volato via perchè usato da qualcuno come un oggetto. A tutti i bambini che affollano questo articolo, va il mio pensiero dell'ultimo dell'anno.</p>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0;">
<h2 align="center"><span style="font-size:15pt;color:#333333;"><font face="Helvetica">Pedofilia 2007: L’inverno del nostro sconcerto</font></span></h2>
<p><span style="font-size:10pt;color:#333333;font-family:Symbol;"></span></p>
<p>dal sito <a href="http://www.bambinicoraggiosi.com">www.bambinicoraggiosi.com</a></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0;"><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"><span></span></span></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><strong><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">                              Il grido di Antonietta     </span></strong></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><strong><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">                                    </span></strong><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">di Roberta Lerici </span></font><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"> </span></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Come si fa a riassumere lucidamente e freddamente un anno di orrori? Forse, l’unico modo per farlo senza mettersi a piangere, è pensare che il fatto che siano emersi così tanti casi, significa che le persone sono più disponibili a denunciare, gli inquirenti più solerti nell’indagare,le istituzioni più propense a prendere provvedimenti per una maggiore tutela dei minori. </span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Sicuramente i casi che elencherò non saranno tutti, sicuramente ne dimenticherò tanti altrettanto importanti e me ne scuso. Cominciamo  da quello che conosco meglio, il secondo classificato tra i casi che maggiormente hanno colpito l’opinione pubblica secondo il quotidiano Repubblica: <strong>Rignano Flaminio</strong> e i suoi trenta bambini vittime di abusi, ad opera di chi, sarà la magistratura a stabilirlo.(da APCOM) “A scuola mi menavano”, dice una bambina. A menarla erano tutti: Patrizia (potrebbe essere l'insegnante Patrizia Del Meglio, uno degli indagati, ndr), l'incappucciato, il marito e la maestra". Un’altra afferma: “C'era un bidello che si chiamava Giulio a cui le maestre chiedevano se erano pronte le scatole. Ci mettevano lì dentro. Arrivati in palestra uscivamo dalle scatole per andare dalle maestre cattive". Il 2007 per Rignano Flaminio si chiude con la possibilità che i reperti analizzati dai Ris siano stati lavati.Da gennaio incidente probatorio per un gruppo di otto bambini, la maggior parte dei quali ritenuti idonei a testimoniare.</span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">E poi <strong>Brescia,</strong> con l’assoluzione dei 12 imputati di  abusi sessuali su 25 bambini della scuola materna Sorelli e il ricorso in appello delle parti civili.  </span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Sempre a Brescia, la Cassazione annulla la sentenza di condanna del bidello della seconda scuola materna oggetto di indagine, la Abba che, quindi, è da rifare. </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Poi <strong>Bergamo</strong>, con l’annullamento della sentenza di assoluzione in secondo grado delle due anziane suore che gestivano l’asilo di <strong>Cazzano Sant’Andrea</strong> condannate in primo grado a 9 e 10 anni carcere per abusi sessuali a danno di una decina di piccoli alunni. Nel 2008 si ripeterà il processo di appello. </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">G<strong>ravina di Puglia,</strong> dove la maestra era stata arrestata per abusi sessuali sugli alunni della scuola materna. Nell’incidente probatorio, i bambini non hanno ripetuto i racconti fatti con dovizia di particolari ai carabinieri , e il caso è stato archiviato. Il Gip, però, scrive che permangono forti dubbi sulla condotta degli indagati e che, forse, i bambini sono stati intimiditi dall’ambiente a loro sconosciuto, e hanno patito il viaggio per raggiungere il tribunale. </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">E poi la condanna definitiva dell’autista dello scuolabus dell’asilo di <strong>Calabritto</strong> a sei anni, per abusi sessuali su alcuni alunni e l’annullamento della condanna a 3 anni della suora coimputata e conseguente ripetizione del processo di appello, per lei, nel 2008. Della seconda suora indagata, non si è più saputo nulla. Dagli ultimi articoli apparsi sulla stampa circa un anno fa, era latitante.</span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Nel mese di luglio, seconda archiviazione per l’indagine sui presunti abusi sessuali nella scuola <strong>Ada Negri di Roma</strong>, già oggetto di un’indagine identica, ma su un altro bidello, tre anni fa. Nessuno dei bambini periziati (più di una decina) è stato ritenuto idoneo a testimoniare e anche l’indagine sul secondo bidello è stata archiviata. </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><strong><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Vallo della Lucania.</span></strong><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"> Sono <strong>36 i bambini</strong> che hanno affrontato l'incidente probatorio nel 2007. Le audizioni sono terminate. Si attende la decisione dei giudici per sapere se i sette indagati di abusi sessuali sugli alunni dell'asilo di Vallo, tra cui suor Soledad (novizia peruviana arrestata e liberata qualche mese fa per decorrenza dei termini di custodia cautelare) verranno rinviati a giudizio.</span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><strong><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">28 novembre Brescia</span></strong><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">. Fabio Bertazzi, ex bidello di 48 anni, finito in manette il 10 agosto 2006 per alcuni episodi di violenza sessuale su ragazzi che frequentavano l’istituto tecnico Battisti di Salò, è stato condannato con il rito abbreviato dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Brescia presieduta da Roberto Spanò a cinque anni e due mesi di carcere, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalle scuole. Nel 1992 Bertazzi aveva già subito una condanna per atti di libidine compiuti cinque anni prima sui bambini di una scuola elementare.</span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"> Il 21 novembre, vengono rinviati a giudizio i coniugi che gestivano l<strong>’asilo Gnomi e Folletti di Battipaglia</strong>, per maltrattamenti e violenze su cinque alunni. Fra i testimoni anche una maestra. I coniugi sono stati denunciati per ingiurie anche da due poliziotti che indagavano sul caso. </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Il 16 novembre </span><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';"> un musicista di 40 anni viene arrestato dai carabinieri di Francavilla Fontana per abusi sessuali su una bambina di sette anni a cui dava lezioni di musica.</span><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"> </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Il 25 ottobre muore, forse per un rigurgito, <strong>Antonietta</strong> di quattro anni, abusata ripetutamente dallo zio analfabeta. Una storia di degrado familiare, si è detto. Una storia di degrado di una società cieca e di istituzioni assenti, dico io, che questa storia non riesco neppure a digitarla sul computer. <strong>Non dimentichiamoci mai di Antonietta, volata via dall’orrore con un grido il cui eco deve risuonare come un monito nelle nostre coscienze addormentate.</strong></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';"> </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Il 27 novembre <strong>il vice rettore del seminario di Brescia</strong> viene arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su un minore di 14 anni. Per il sacerdote, l'accusa è anche di detenzione di materiale pedopornografico. Nel suo computer vengono trovati 600 file pedofili precedentemente cancellati.Il sacerdote si difende dicendo che il materiale non è stato scaricato da lui. Su internet, anonimi frequentatori del seminario, affermano che il computer si sarebbe trovato nell'ufficio di don Marco e i ragazzi non ne avrebbero avuto accesso</span><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';">. </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';">Trento. Dicembre.Con il cellulare scattava fotografie ai bambini <strong>nel bagno della</strong> <strong>scuola elementare un bidello</strong> assunto con un contratto a termine. L'uomo, un 40enne di Trento, e' stato scoperto dalla polizia che in una perquisizione nella sua casa avrebbe trovato immagini pedopornografiche.  </span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';">Il 5 dicembre per <strong>il prete del ferrarese</strong> che gestiva un asilo il PM chiede sei anni di reclusione. L’accusa: <strong>abusi sessuali</strong> su <strong>dieci bambine</strong> che frequentavano l’asilo.Le denunce erano partite da tre educatrici, una cuoca e una coordinatrice. </span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';">6 dicembre. <strong>Parabita (Lecce</strong>). <strong>Una mamma</strong> si presenta a casa della <strong>maestra d’asilo</strong> di suo figlio e <strong>la uccide</strong> ferendo gravemente anche il marito. Nel corso dell’incidente probatorio il bambino conferma di aver subito abusi dal marito della donna. Pochi giorni fa,  alla mamma  omicida vengono concessi i domiciliari. Nei giorni successivi all’omicidio, otto donne si sono presentate ai carabinieri affermando si aver subito abusi dal sarto, marito della maestra uccisa, <strong>Jole Compagnoni.</strong> </span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><strong><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';">Reggio Emilia.</span></strong><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';"> Sette anni di carcere. E' la condanna che dovrà scontare <strong>Andrea Terzi, </strong>il tecnico informatico di 31 anni di Gualtieri che ha confessato di aver <strong>molestato due bambini</strong> che frequentavano la parrocchia del paese, dove lavorava come educatore, e di aver conservato sul suo computer materiale pedo-pornografico che poi divulgava tramite internet. </span><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"> </span></font><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"> </span></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">E’ di pochi giorni fa l’arresto <strong>dell’autista dello scuolabus di Lucca</strong> che</span><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';"> avrebbe abusato piu' volte di una bambina di 9 anni che andava alle scuole elementari. E nel corso dell'inchiesta e' emersa anche l'accusa di abusi nei confronti della figlia della ex convivente dell'autista</span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">A Genova, nel mese di dicembre, <strong>viene arrestato un sessantenne</strong> colto in flagrante con un sedicenne. Accusa possesso di materiale pedopornografico e violenza sessuale.</span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';">Roma, 18 dic.  Comincia il processo al <strong>maestro della scuola elementare Alberto Manzi di Roma, M.R., di 43 anni,</strong> originario di Capua. Ma ci vorrà un'altra perizia per capire se il bimbo che accusò il suo maestro elementare, è idoneo a testimoniare. Il maestro è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata.</span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"> </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Dicembre. Nel sassarese viene arrestato lo zio di una bambina di cinque anni con piccola disabilità. Lui giocava al dottore.</span><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';">In fase di incidente probatorio la piccola <strong>non aveva fatto cenno alle violenze subite</strong>. <strong>Ma i segnali del disagio erano stati percepiti in maniera fin troppo chiara</strong>. Con il passare dei mesi ha cominciato a fidarsi della religiosa che le stava sempre vicino, l’ascoltava, le raccontava delle storie, un po’ come dovrebbe fare una mamma. E anche lei ha cominciato gradualmente il suo racconto: «<strong>Non ho mai detto niente - ha spiegato - perchè le cose brutte non si raccontano</strong>». Alle amichette aveva riferito che quello «zio» era il suo fidanzato e che giocavano sempre al medico, così lui la visitava. Ma nei racconti successivi acquisiti dagli investigatori è emersa la parte nascosta degli abusi e delle violenze sessuali. La piccola vittima <strong>ha puntualizzato ogni passaggio</strong>, prima con un carico di tensione fortissimo, poi lasciandosi andare quasi liberata da un peso troppo grande per una bambina.  </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';">Pignantaro Maggiore. Il 7 dicembre viene arrestato <strong>un operaio trentunenne</strong> per <strong>abusi sulla nipotina di 8 anni</strong> quando sua madre la lasciava dalla nonna. </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';">Milano, 17 dicembre- <strong>Nove anni di reclusione a lui, sei a lei</strong>: queste le condanne a <strong>due coniugi</strong> accusati di avere sottoposto ad abusi sessuali i propri tre figli.Per i giudici, c’è il concorso morale della moglie. </span></font><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"> </span></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Casal di Principe, 22 dicembre, viene <strong>arrestato don Marco Cerullo,</strong> viceparroco e insegnante di religione. Era andato con un suo alunno dodicenne a comprare i colori ma i carabinieri (su segnalazione) lo sorprendono in macchina <strong>con i sedili abbassati</strong> in flagranza di reato.</span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';">Nel mese di giugno viene arrestato il braccio destro di Sgarbi al comune di Milano, il critico d’arte <strong>Alessandro Riva.</strong> Qualche giorno fa è stato chiesto il suo rinvio a giudizio per abusi sessuali su quattro bambine di 9 anni amiche di sua figlia. Gli abusi sarebbero avvenuti a casa sua, quando le bambine facevano visita a sua figlia. In queste settimane lo abbiamo visto nel programma Blu Notte al quale collaborava.</span><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"></span></font><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"> </span></font></div>
<div style="border-right:medium none;border-top:medium none;background:#f7eded;border-left:medium none;border-bottom:#eeeaea 0.75pt solid;padding:0 0 18pt;"><font size="3"><span style="color:black;font-family:'Times New Roman';"></span><span style="font-size:9.5pt;color:#632035;font-family:Verdana;"><a href="http://veriabusi.blogspot.com/2007/11/strasburgoin-europa-vittima-di-abusi.html"><strong><u><span style="font-size:12pt;color:#bf277e;font-family:'Times New Roman';">Strasburgo:In Europa è vittima di abusi sessuali un bambino su 10</span></u></strong></a></span><span style="color:#632035;font-family:'Times New Roman';"> </span></font><span style="font-size:9.5pt;color:#333333;font-family:Verdana;"> </span><span style="font-size:12pt;color:#632035;font-family:'Times New Roman';">Fonti: Ansa, Apcom, Centro documentazione veri abusi, Vivicentro</span></div>
<p><strong>Note di Wildgreta:</strong> da questo articolo manca il caso dell'asilo di Ponton (Verona), dove 3 insegnanti sono stati assolti dall'accusa di abusi su una decina di bambini. Le parti civili sono ricorse in appello.</p>
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<title><![CDATA[PEDOFILIA ROMA/ TRIBUNALE,PERIZIA SU IDONEITA' BIMBO CHE ACCUSA MAESTRO ]]></title>
<link>http://wildgreta.wordpress.com/2007/12/30/pedofilia-roma-tribunaleperizia-su-idoneita-bimbo-che-accusa-maestro/</link>
<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 15:19:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>wildgreta</dc:creator>
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<description><![CDATA[Processo a Roma, udienza rinviata al 21 febbraio prossimo
Roma, 18 dic. (Apcom) - Un&#8217;altra per]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<h4 class="post-title entry-title">Processo a Roma, udienza rinviata al 21 febbraio prossimo<br />
Roma, 18 dic. (Apcom) - Un'altra perizia per capire se il bimbo che accusò il suo maestro elementare, è idoneo a testimoniare. Lo ha disposto la VI sezione collegiale del tribunale di Roma, innanzi al quale è cominciato oggi il processo all'insegnante, M.R., di 43 anni, originario di Capua della scuola elementare 'Alberto Manzi', accusato di violenza sessuale aggravata e continuata.<br />
Nella prossima udienza, che si terrà il 21 febbraio prossimo, verrà conferito l'incarico ad un neuropsichiatra infantile, e saranno ascoltati i primi testi citati dal pm Anna Maria Teresa Gregori: il preside dell'istituto comprensivo di via del Pigneto, un collega dell'imputato, ed il padre del piccolo. Agli atti il rappresentante dell'ufficio dell'accusa - secondo il difensore - Michele Gentiloni Silverij - non aveva inserito le dichiarazioni del bimbo, che aveva all'epoca dei fatti 10 anni.<br />
Secondo la Procura, l'uomo avrebbe approfittato durante la pausa della ricreazione del piccolo, baciandolo e obbligandolo a succhiargli un dito. I fatti sarebbero avvenuti, tra settembre del 2006 e febbraio di quest'anno, per almeno 6 o 7 volte. L'avvocato Silverij ha spiegato: "Mi ha sorpreso l'assoluta fiducia nella giustizia del mio assistito, che è da tempo sospeso dall'incarico". A parere del penalista durante l'istruttoria i compagni di classe del piccolo, ascoltati in un teatro parrocchiale, non hanno mai confermato le accuse.</h4>
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