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	<title>cancellazione-ipoteca &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/cancellazione-ipoteca/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "cancellazione-ipoteca"</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:05:44 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

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<title><![CDATA[Cancellazione dell'"ipoteca frazionata"]]></title>
<link>http://avvocatoblog.wordpress.com/?p=79</link>
<pubDate>Sun, 25 May 2008 13:26:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. falusi</dc:creator>
<guid>http://avvocatoblog.wordpress.com/?p=79</guid>
<description><![CDATA[A proposito di cancellazione di ipoteca sul mutuo frazionato,Vi  chiedo se ci sono novita&#8217; dal]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A proposito di cancellazione di ipoteca sul mutuo frazionato,Vi  chiedo se ci sono novita' dall'Agenzia del Territorio per poter ottenere la  cancellazione dalle banche senza ricorrere al notaio.grazie<br />
25/5/2008 &#124; Luca (email)</strong></p>
<p><strong>Risposta</strong>: l'Agenzia del Territorio ha recepito la novità introdotta dalla Finanziaria 2008 ed ha emanato un provvedimento che disciplina, appunto, le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione delle ipoteche frazionate. Quindi il procedimento semplificato di cui alla Legge Bersani deve essere applicato anche alla cancellazione delle ipoteche relative a mutui frazionati. Il tema è stata gia' esaminato nel post <a href="http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/04/28/cancellazione-dell%e2%80%99ipoteca-frazionata-e-decreto-bersani/"><strong>Cancellazione dell'ipoteca frazionata e Decreto Bersani</strong></a> del 28/4/2008 al quale si rinvia.</p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Come si cancella l’ipoteca estinta se il creditore non è rintracciabile?]]></title>
<link>http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/05/06/come-si-cancella-l%e2%80%99ipoteca-estinta-se-il-creditore-non-e-rintracciabile/</link>
<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:07:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. falusi</dc:creator>
<guid>http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/05/06/come-si-cancella-l%e2%80%99ipoteca-estinta-se-il-creditore-non-e-rintracciabile/</guid>
<description><![CDATA[Devo cancellare un&#8217;ipoteca volontaria posta sul mio immobile a garanzia di pagamento di cambia]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-66" src="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/casa-soldi.jpg?w=97" alt="" width="97" height="96" /><strong>Devo cancellare un'ipoteca volontaria posta sul mio immobile a garanzia di pagamento di cambiali emesse a favore di un privato.<br />
L'ultima cambiale è stata pagata a gennaio 2006. Ora volevo estinguere l'ipoteca ma il notaio mi ha chiesto la presenza del creditore il quale nel frattempo si è trasferito all'estero.<br />
Cosa posso fare?<br />
Grazie<br />
29/4/2008 – Flavio (email)<br />
</strong></p>
<p><strong>Risposta: </strong> la cambiale può contenere una clausola con la quale si dichiara la costituzione di una ipoteca a garanzia del pagamento del titolo. E' la c.d. cambiale ipotecaria (di cui all'art. 2831 Codice Civile): in questo caso il trasferimento del titolo a mezzo di girata comporta anche la trasmissione dell'ipoteca.<br />
La cancellazione dell'ipoteca cambiaria avviene, ai sensi dell'art. 2882 del Codice Civile, dietro presentazione del <span style="text-decoration:underline;">consenso del creditore</span> ipotecario, consenso che deve essere rilasciato con le forme previste dagli art. 2821, 2835 e 2837 c.c., cioè con le stesse forme previste per l'iscrizione dell'ipoteca (mediante atto pubblico, oppure mediante scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente); il principio per cui l'ipoteca  a garanzia dei crediti cambiari si trasmette ai successivi possessori del titolo con la girata, non implica deroga ai principi fondamentali sull'autenticità dell'atto di consenso alla cancellazione. L'art. 2887 c.c. prevede, inoltre, che per ottenere la cancellazione dell'ipoteca cambiaria occorre presentare , oltre all'atto di consenso, il <span style="text-decoration:underline;">titolo di credito</span> (cambiale).<br />
Se, però, il creditore non è reperibile o si dichiari indisponibile a sottoscrivere l'atto notarile di assenso? Allora non resterà che rivolgersi all'Autorità Giudiziaria la quale, accertato il regolare e completo pagamento del debito, che andrà ampiamente dimostrato, potrà disporre che l'ipoteca venga cancellata; in questo caso il provvedimento del Giudice sostituisce l'atto contenente l'assenso del creditore  ed il conservatore deve  eseguire la cancellazione dietro presentazione del solo provvedimento giudiziale divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato, non impugnabilità o reclamabilità per altri provvedimenti).</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cancellazione dell’ipoteca frazionata e Decreto Bersani]]></title>
<link>http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/04/28/cancellazione-dell%e2%80%99ipoteca-frazionata-e-decreto-bersani/</link>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:47:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. falusi</dc:creator>
<guid>http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/04/28/cancellazione-dell%e2%80%99ipoteca-frazionata-e-decreto-bersani/</guid>
<description><![CDATA[Cancellazione ipoteca su mutuo frazionato. Sono in fase di estinzione anticipata del mutuo e la banc]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/casa-soldi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-66" src="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/casa-soldi.jpg?w=97" alt="" width="97" height="96" /></a><span style="font-size:10pt;"><strong>Cancellazione ipoteca su mutuo frazionato. Sono in fase di estinzione anticipata del mutuo e la banca non intende applicare la legge n°40 del 2-4-2007 a conversione del decreto bersani; adducendo il fatto che le ipoteche su mutui frazionati non sono comprese nella legge obbligandomi a rivolgermi al notaio per la cancellazione (oltre 750,00 euro).  Ha ragione la banca o no?   Grazie.<br />
22-3-2008 &#124; Bruno  (email)<br />
</strong></span></p>
<p><strong>Risposta</strong>: secondo un primo parere dell'Agenzia del Territorio (contenuto nella Circolare 20 novembre 2007, n. 13/T) alle ipoteche frazionate non si applicava il procedimento semplificato di cancellazione previsto dall'articolo 13 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. decreto sulle liberalizzazioni Bersani bis) convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40. In particolare, quella Circolare dell'Agenzia del Territorio stabiliva che il procedimento semplificato di cancellazione d'ufficio dell'ipoteca non si applicava in presenza di iscrizioni ipotecarie frazionate a garanzia di singole quote di mutuo frazionato.</p>
<p>Successivamente, in virtù dell'articolo 2, comma 450, lett. e), della <a title="Legge Finanziaria 2008" href="http://www.governo.it/governoinforma/dossier/finanziaria_2008/index.html" target="_blank">legge 24 dicembre 2007, n. 244 (FINANZIARIA 2008</a>), il procedimento semplificato in questione è stato esteso anche alle cancellazioni di ipoteca relative a mutui accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122, nonché a quelli garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari. La stessa Agenzia del Territorio ha recepito la novità introdotta ed ha emanato un provvedimento che disciplina, appunto, le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all'estinzione delle ipoteche frazionate. Quindi il procedimento semplificato di cui alla Legge Bersani deve essere applicato anche al caso in esame e la banca non può oppure neppure la mancanza di istruzioni circa il contenuto delle comunicazioni da inviare all'Agenzia del Territorio per l'adempimento della legge.</p>
<p>Ecco il testo integrale del provvedimento dell'Ag. del Territorio:</p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>"<strong>AGENZIA DEL TERRITORIO<br />
</strong></em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><strong><em>Provvedimento 29 gennaio 2008<br />
</em></strong></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><strong><em>Cancellazione di ipoteca ai sensi dell'articolo 13, comma 8-sexies e seguenti, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Determinazione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari.<br />
</em></strong></span></p>
<p style="text-align:center;margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>IL DIRETTORE DELL'AGENZIA<br />
</em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, comma 8-sexies, come modificato dall'articolo 2, comma 450, lett. e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";<br />
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";<br />
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice della amministrazione digitale";<br />
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante le "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210";<br />
Visto il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, concernente l'istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;<br />
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, concernente: "Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall'art. 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40";<br />
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2007, concernente la definizione delle modalità e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall'articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;<br />
Considerata la necessità di disciplinare il contenuto delle comunicazioni relative all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari;<br />
</em></span></p>
<p style="text-align:center;margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>DISPONE:<br />
</em></span></p>
<p style="text-align:center;margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>Articolo 1<br />
(Ambito oggettivo)<br />
</em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>1. Alle comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, relative all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari, si applicano, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007 e alle disposizioni del provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007, le disposizioni del presente provvedimento.<br />
</em></span></p>
<p style="text-align:center;margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>Articolo 2<br />
(Comunicazioni riguardanti l'estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento)<br />
</em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardante l'estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento, deve contenere gli elementi identificativi della quota di mutuo estinta, desunti dall'atto di frazionamento e dalla relativa formalità di annotazione, nonché degli immobili cui la quota stessa si riferisce con l'indicazione, per ciascuno di essi, della natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale.<br />
</em></span></p>
<p style="text-align:center;margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>Articolo 3<br />
(Comunicazioni riguardanti l'estinzione di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari)<br />
</em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardante l'estinzione di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari, è effettuata dal creditore risultante nei registri immobiliari e deve riportare il numero dei titoli di credito annotati. Ai fini dell'esecuzione della cancellazione di cui all'articolo 13, comma 8-decies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, nel registro delle comunicazioni istituito con il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, devono essere consegnati al conservatore i titoli cambiari, i quali sono restituiti al soggetto che ne ha curato la consegna dopo che il conservatore vi ha eseguito la relativa annotazione.<br />
</em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>2. La mancata consegna al conservatore di tutti i titoli cambiari determina l'inefficacia della comunicazione ai fini della cancellazione e la conseguente ineseguibilità della cancellazione medesima. Il conservatore annota l'ineseguibilità della cancellazione sul registro delle comunicazioni, ne dà comunicazione al creditore e restituisce formalmente i titoli cambiari al soggetto che ne ha curato la consegna.<br />
</em></span></p>
<p style="text-align:center;margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>Articolo 4<br />
(Modalità di trasmissione)<br />
</em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>1. La trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è effettuata esclusivamente con le modalità telematiche di cui al provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007.<br />
</em></span></p>
<p style="text-align:center;margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>Articolo 5<br />
(Pubblicazione)<br />
</em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.<br />
</em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:9pt;"><em>Roma, 29 gennaio 2008<br />
F.to il Direttore dell'Agenzia, Mario Picardi</em></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Mutuo: liberazione parziale dell’immobile ipotecato]]></title>
<link>http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/04/28/muto-liberazione-parziale-dell%e2%80%99immobile-ipotecato/</link>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:06:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. falusi</dc:creator>
<guid>http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/04/28/muto-liberazione-parziale-dell%e2%80%99immobile-ipotecato/</guid>
<description><![CDATA[Nel 2001 ho contratto un mutuo per acquisto della metà di prima casa (con due alloggi) di propriet]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-66" src="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/casa-soldi.jpg?w=156" alt="" width="156" height="154" /><span style="font-size:10pt;"><strong>Nel 2001 ho contratto un mutuo per acquisto della metà di prima casa (con due alloggi) di proprietà di mio marito. Per lo stesso é stata iscritta ipoteca su entrambi gli appartamenti. E' possibile secondo voi chiedere la cancellazione dell'ipoteca sull'alloggio più piccolo visto che la residua parte di mutuo ancora da rimborsare sarebbe ampiamente coperta dall'ipoteca sull'appartamento più grande? Grazie.<br />
15/4/2008 – Patriza (email)<br />
</strong></span></p>
<p><span style="font-size:10pt;"><strong>Risposta: </strong>l'art. 39 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385/1993) prevede che: a) i<span style="color:black;"> debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta; b) <span style="text-decoration:underline;">essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione (restrizione) di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38</span>. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente (…), hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. </span></span></p>
]]></content:encoded>
</item>

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