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	<title>cartelle-esattoriali &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/cartelle-esattoriali/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "cartelle-esattoriali"</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:22:13 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

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<title><![CDATA[La cartella esattoriale, pagamento e rateizzazione - l'importanza di una istanza di dilazione tempestiva]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/?p=5627</link>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 04:53:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>karalis</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/?p=5627</guid>
<description><![CDATA[Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla sca]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente.</p>
<p>Si tenga presente, in merito, che l'agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e' tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.</p>
<p>Per quanto riguarda invece il tributo in se' e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi e' l'ente impositore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" (Il comune, l'agenzia delle entrate, etc.etc.).</p>
<p>Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e' un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.</p>
<p><!--more--></p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><span class="sottotitolo_scheda">COME PAGARE, RATEIZZAZIONE</span></span></p>
<p>Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso.</p>
<p>Normalmente il pagamento e' eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.</p>
<p>RATEIZZAZIONE</p>
<p>Dal 1/3/08 (vedi nota*) la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta' finanziaria, deve essere richiesta all'agente della riscossione che la concedera' valutando liberamente il caso. Non vi e', a tal proposito, alcun obbligo di legge.</p>
<p>Ad oggi la legge prevede la possibilita' di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.</p>
<p>Equitalia, con varie direttive di gruppo (del 3/3, 27/3 e 13/5/08), ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa' di riscossione ad essa collegate.</p>
<p>La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.). Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell'Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficolta' e allegando copia della cartella. Il nostro consiglio e', non scegliendo la consegna a mano, inviare la domanda per raccomandata a/r. Piu' avanti riportiamo il link alla modulistica approntata da Equitalia.</p>
<p>Le situazioni tipiche di "temporanea difficolta'" sono definite da Equitalia, a titolo prettamente semplificativo, come:</p>
<ul>
<li>la carenza temporanea di liquidita' finanziaria;</li>
<li>lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);</li>
<li>la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;</li>
<li>la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;</li>
<li>la precaria situazione reddituale.</li>
</ul>
<p>Alla presentazione dell'istanza segue, da parte dell'agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile. Il contribuente dovra' a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica.</p>
<p>La conclusione dell'istruttoria, quindi l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovra' essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda. Il contribuente avra' a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche' l'agenzia di riscossione notifichera' il provvedimento definitivo e motivato.</p>
<p>Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene alllegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.</p>
<p>Esse sono tutte uguali tranne la prima (che contiene gli interessi di mora e tutte le spese) di importo non inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Per il pagamento della prima rata dovranno essere concessi almeno otto giorni di tempo.</p>
<p>Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i "piccoli" debitori.</p>
<p>Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra' concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:</p>
<ul>
<li>massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;</li>
<li>massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;</li>
<li>massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.</li>
</ul>
<p>Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra' essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi le rate massime sono 72).</p>
<p>Le modalita' di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000 euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un'azienda.</p>
<p>Per le persone fisiche (nonche' per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l'indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una "soglia di debito" oltre la quale il contribuente non e' in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione.</p>
<p>La cerificazione dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente, volgarmente detto "riccometro") puo' essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.</p>
<p>Sui siti internet delle societa' del gruppo Equitalia è stato' messo a disposizione un simulatore che consente a ciascun contribuente di prevedere il numero di rate ottenibile rispetto al proprio ISEE, numero di rate che comunque dovra' essere confermato dall'esattore.</p>
<p>La situazione di temporanea difficolta' economica, in ogni caso, puo' essere fatta valere indipendentemente dall'ISEE. Il debitore/richiedente potra' fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione redittuale risultante proprio dall'ISEE.</p>
<p>Tali condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente, l'insorgenza di una grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse, etc.</p>
<p>Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilita' ordinaria o dalle societa' (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficolta' economica viene valutata tramite degli indici di bilancio (indice di liquidita' e indice Alfa) sui quali non ci soffermiamo.</p>
<p>L'importanza di una richiesta tempestiva</p>
<p>Una interessante novita' introdotta dal 1/3/2008 (vedi nota*) e' che la domanda di rateizzazione puo' essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo che siano partite le eventuali procedure esecutive successive al mancato pagamento, il fermo amministrativo dell'auto, l'ipoteca sulla casa, etc.</p>
<p>Equitalia chiarisce comunque che la richiesta di ratizzazione NON sospende tali procedure ne' impedisce la loro attivazione.</p>
<p>Diversamente, l'ottenimento della rateizzazione SOSPENDE di fatto le procedure eventualmente avviate ed impedisce che se ne avviino di nuove (su questo particolare aspetto, in realta', Equitalia si riseva di decidere caso per caso, valutando presumibilmente la buona fede del contribuente).</p>
<p>Considerando quanto sopra e' facile capire quanto sia importante essere tempestivi nel presentare la domanda, considerando anche i tempi massimi di istruttoria.</p>
<p>L'importanza di pagare puntualmente le rate</p>
<p>La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima maxi-rata, con conseguente revoca delle misure cautelari eventualmente gia' avviate (fermo, ipoteca, etc.).</p>
<p>Se essa non viene pagata puntualmente, oppure se non vengono pagate successivamente due rate consecutive, il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovra' pagare l'intero debito in un'unica soluzione, senza poter piu' chiedere rateizzazioni.</p>
<p>Il riferimento per ogni informazione piu' specifica e' l'ufficio del concessionario/agente della riscossione che ha emesso la cartella. A quanto ci risulta verra' emesso a breve un nuovo modello di cartella contenente tutte le indicazioni utili per presentare la domanda di rateizzazione.</p>
<p>Il simulatore e la modulistica di Equitalia</p>
<p>Equitalia ha predisposto dei moduli pronti diversi a seconda del tipo di domanda. I moduli si trovano a questo link, dove e' anche <a href="https://www.equitaliaonline.it/risc/opencms/riscossione/Rateazioni/" target="_blank">disponibile un simulatore per calcolare le rate</a></p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Note importanti</span></p>
<p>(*) La norma, contenuta nell'art.19 del dpr 602/73, e' stata recentemente modificata sia dal decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007) che dalla relativa legge di conversione (legge 31/2008). In precedenza la rateazione era richiedibile all'ente impositore (quello che vanta il credito nei confronti del contribuente), ed i termini erano: 60 rate massime oppure sospensione del pagamento per massimo un anno con successiva ripartizione dello stesso in massimo 48 rate mensili.</p>
<p>Le regole inerenti la rateizzazione, benche' contenute in una legge che disciplina le imposte sui redditi (il d.p.r. 602/73, art.19 e 21), e' stata estesa a tutte le riscossioni tramite ruolo disciplinate dal d.lgs.46/99 (si vedano gli articoli 7, 17, 18 e 26 dello stesso), ovvero quelle relative alle entrate dello Stato in generale, alle entrate degli altri enti pubblici anche previdenziali e degli enti locali (regioni, province, comuni). Sono rateizzabili secondo questi principi quindi, le cartelle relative a multe, contributi inps, tarsu, tia, ici, tosap, etc.</p>
<p>a cura di Rita Sabelli</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La cartella esattoriale - scheda pratica a cura di Rita Sabelli]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/?p=4121</link>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:38:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>karalis</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/?p=4121</guid>
<description><![CDATA[Ricevere una cartella esattoriale non e&#8217; mai &#8220;cosa da niente&#8221; o da prendere sottog]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ricevere una cartella esattoriale non e' mai "cosa da niente" o da prendere sottogamba. Essa e' infatti un documento che da' la possibilita' all'agente della riscossione (ad oggi Equitalia), in caso di mancato pagamento, di agire in modi che la legge ha via via reso piu' potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta. La cartella, infatti, e' un "titolo esecutivo" al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.</p>
<p>Tutto cio' non significa che di fronte ad una cartella si debba solo pagare, ma semplicemente che si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e' giunto.</p>
<p>E' quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il "cosa fare", compreso il contestare quando la pretesa e' ingiusta (perche' magari si e' gia' pagato) o illegittima.</p>
<p>Questa scheda ha lo scopo di dare informazioni riguardo questo complesso strumento di riscossione, in modo da dare la possibilita' a chiunque lo voglia di comprenderlo meglio e saperlo meglio "gestire", anche autonomamente.</p>
<p><!--more--></p>
<p>La cartella esattoriale e' un documento emesso da un "concessionario" (agente della riscossione) per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.</p>
<p>Il ruolo e' l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio affinche' siano svolte tutte le attivita' di riscossione coattiva.</p>
<p>L'ambito di competenza degli agenti della riscossione -ovvero delle societa' che si occupano della riscossione per conto degli enti creditori- e' provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l'attivita' di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell'agente che ha ricevuto il ruolo, quest'ultimo delega a tal scopo l'agente competente. Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione.</p>
<p>L'agente della riscossione -o "concessionario"- funge quindi da "intermediario" tra l'ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e' il suo strumento operativo primario.</p>
<p>La procedura di riscossione attivata con la cartella puo' riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si puo' dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita', sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.</p>
<p>Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.</p>
<p>Note:</p>
<p>Dal 1 Ottobre 2006 il sistema di affidamento in concessione e' stato soppresso, e la funzione di riscossione e' stata attribuita all'Agenzia delle entrate e all'Inps. L'attivita' e' svolta attraverso la societa' "Equitalia spa" (gia' "Riscossione spa"), direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse societa' che operavano precedentemente come "concessionarie".</p>
<p>Per fare degli esempi, la Cerit e' diventata Equitalia Cerit, Esatri e' diventata Equitalia Esatri, etc.etc. Poco cambia nel rapporto con il debitore finale, poiche' tutte le norme (anche vecchie) che si riferiscono ai concessionari della riscossione adesso riguardano direttamente Equitalia.</p>
<p>Vi sono ruoli, e quindi cartelle esattoriali, non utilizzati per la riscossione coattiva ma per quella "spontanea".</p>
<p>Non ne trattiamo in questa scheda, limitandoci a dire che riguarda somme dovute non in conseguenza ad un inadempimento (mancato pagamento) e somme che sono state ripartite in piu' rate su richiesta del debitore (art.32 d.lgs.46/99).</p>
<p>Ne e' un tipico esempio la riscossione della vecchia TARSU da parte dei concessionari in quattro rate oppure quella di alcuni consorzi di bonifica, che avvengono con iscrizione a ruolo fin dai primi avvisi "bonari" di pagamento.</p>
<p><span class="sottotitolo_scheda"><span style="text-decoration:underline;">FORMA E CONTENUTO</span> </span></p>
<p>La cartella di pagamento e' formata di piu' pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.</p>
<p>E' l'atto che assolve la funzione di:</p>
<ul>
<li>comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori;</li>
<li>atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra' agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.);</li>
<li>titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo' essere iniziata l'esecuzione forzata.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration:underline;">COME LEGGERLA?</span></p>
<p>L'ultimo modello di cartella esattoriale e' quello disposto dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 22/4/08 (entrato in vigore il giorno successivo con pubblicazione sul sito dell'Agenzia) a seguito delle novita' introdotte dalla recente legge 31/08 (di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, il d.l. 248/07). Il testo del provvedimento si trova in calce a questa scheda, tra i link utili.</p>
<p>La prima pagina</p>
<ul>
<li>spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla notifica vedi piu' avanti);</li>
<li>numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;</li>
<li>dati dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.);</li>
<li>nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;</li>
<li>totale da pagare, ovvero somma dell'importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;</li>
<li>la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc);</li>
<li>l'ente creditore, ovvero il Comune, l'Agenzia delle entrate, l'Inps, etc. ;</li>
<li>una breve sintesi delle modalita' di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l'aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche' le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca sugli immobili, etc).</li>
</ul>
<p>Le pagine successive</p>
<p>Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:</p>
<ul>
<li>la denominazione dell'ente creditore/impositore (Comune, etc.);</li>
<li>la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e' diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell'ufficio dell'ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);</li>
<li>i dati del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (vedi nota *);</li>
<li>le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo (vedi nota **);</li>
</ul>
<p>Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO</p>
<ul>
<li>Scadenza e modalita' di pagamento (es. sportelli dell'agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);</li>
</ul>
<p>Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI</p>
<p>Vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:</p>
<ul>
<li>l'anno di compilazione e il numero del ruolo;</li>
<li>il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo' aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);</li>
<li>l'anno di riferimento, ovvero dell'atto che ha originato il debito (per es. l'anno in cui e' stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);</li>
<li>le rate (normalmente una);</li>
<li>l'importo del tributo;</li>
<li>i compensi della riscossione (vedi nota **);</li>
<li>gli estremi dell'atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).</li>
</ul>
<p>Sezione COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE</p>
<p>Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell'agente della riscossione. Nel nuovo modello di cartella questo spazio contiene anche i dati del soggetto responsabile del procedimento di emissione e di notifica della cartella nonche' notizie sulla possibilita' di pagare a rate secondo le nuove disposizioni della legge 31/2008 (vedi nota *).</p>
<p>Informazioni sulle modalita' di rateizzazione si trovano piu' avanti, nella sezione "come pagare".</p>
<p>Sezione AVVERTENZE (fogli allegati alla cartella)</p>
<p>Si tratta di una nuova sezione prevista per il nuovo modello di cartella esattoriale (vedi nota *) dove vengono riportate informazioni sull'autotutela (riesame ed eventuale annullamento delle cartelle palesemente illecite od errate) e sul ricorso giudiziale.</p>
<p>Dettagli su questi argomenti si trovano piu' avanti, nelle apposite sezioni.</p>
<p>Note:</p>
<p>(*) Dati presenti nel nuovo modello di cartella esattoriale predisposto dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 44128 del 22/4/08. L'obbligo di indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella del e' stato sancito dalla legge 31/2008 (che ha convertito il decreto "milleproroghe", d.l.248/2007) all'art.36 comma 4ter e vale per le cartelle i cui ruoli saranno consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1 Giugno 2008, pena la nullita' della cartella stessa.</p>
<p>Per le cartelle inerenti ruoli consegnati prima di questa data (ricordiamo che la data di consegna del ruolo e' un momento difficile da individuare e comunque sicuramente precedente sia l'emissione che la notifica della cartella) la legge dispone una vera e propria "sanatoria", precisando che l'eventuale mancanza dell'indicazione del soggetto responsabile NON puo' causare la nullita' del documento.</p>
<p>Questa disposizione ha suscitato notevoli polemiche, delle quali pero' non ci occupiamo in questa scheda, prettamente informativa.</p>
<p>(**) Le spese e maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e' del 10% semestrale. Essa e' fissata dall'art.27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione.</p>
<p>Le spese di notifica nonche' i compensi della riscossione -dovuti all'agente della riscossione- sono invece disciplinati dall'art.17 del d.lgs. 112/99 e possono essere modificati con decreto del Ministero delle finanze.</p>
<p>Le attuali spese di notifica dovrebbero essere di euro 5,56, cosi' come modificate dalla legge 286/06 (precedentemente erano state di 5,88 e di 3,10 euro). I compensi della riscossione sono attualmente del 4,65% sugli importi iscritti a ruolo. In caso di mancato pagamento entro 60gg sono dovuti ulteriori compensi ed interessi di mora, dei quali trattiamo piu' avanti.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><span class="sottotitolo_scheda">LA NOTIFICA</span></span></p>
<p>Notificare, giuridicamente parlando, significa "portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria" e l'obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).</p>
<p>La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.</p>
<p>Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche' le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.</p>
<p>In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.<br />
La relata di notifica e' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e' percio' opponibile ne' contestabile se non con una querela penale.</p>
<p>NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO</p>
<p>Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario, presso l'abitazione od ovunque questo si trovi nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da' comunque per avvenuta.</p>
<p>NOTIFICA A SOGGETTI TERZI</p>
<p>Questo tipo di notifica puo' avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e' presente. L'atto, infatti, puo' essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:</p>
<ul>
<li>persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;</li>
<li>gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;</li>
<li>il portiere dello stabile;</li>
<li>i vicini di casa che accettino il ricevimento;</li>
</ul>
<p>In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).</p>
<p>Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.</p>
<p>Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).</p>
<p>E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.</p>
<p>La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto dominio" , sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.</p>
<p>Note importanti</p>
<ul>
<li>in caso di notifica postale l'obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi, con invio di una seconda raccomandata a/r. non esisteva fino alla conversione in legge del decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all'art.36 comma 2 -quater e quinquies- ha modificato l'art.7 della legge 890/82, sancendo l'esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008. E' in parte superata, quindi, l'ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita' della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu' garantista per il contribuente) da quella postale.</li>
<li>In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo' essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.</li>
</ul>
<p>NOTIFICA PER GIACENZA</p>
<p>Se l'atto non puo' essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.</p>
<p>In questo caso la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.</p>
<p>Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.</p>
<p>Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.</p>
<p>In questo caso l'atto si da' per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).</p>
<p>NOTIFICA ALL'ESTERO</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><strong></strong></span>Le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell'agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito.</p>
<p>L'agenzia delle entrate avvia quindi una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinche' l'atto giunga al destinatario (in primis deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali tra i paesi interessati, poi puo' tentare l'utilizzo delle autorita' consolari per poi arrivare all'affissione di un avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r, come recita l'art.142 c.p.c.).</p>
<p>Queste nuove modalita' sono state introdotte grazie ad un accordo tra Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.366/07 che ha sancito l'illegittimita' delle precedenti disposizioni di notifica (disciplinate dal dpr 600/73 art.58 e 60 e dal dpr 602/73 art.26) che prevedevano il deposito dell'atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l'ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell'albo dello stesso comune. (Fonte: Direttiva Equitalia del 19/3/08)</p>
<p>PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA</p>
<p>E' importante sapere che la notifica si perfeziona:</p>
<ul>
<li>per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;</li>
<li>per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.</li>
</ul>
<p>Fonti:</p>
<ol>
<li>Codice procedura civile artt. dal 136 al 149 art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento) art.60 dpr 600/73 (notificazioni);</li>
<li>legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005 e dalla legge 31/2008;</li>
<li>sentenza Corte Costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza postale).</li>
</ol>
<p><span style="text-decoration:underline;"><span class="sottotitolo_scheda">A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI</span></span></p>
<p>Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente.</p>
<p>Si tenga presente, in merito, che l'agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e' tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.</p>
<p>Per quanto riguarda invece il tributo in se' e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi e' l'ente impositore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" (Il comune, l'agenzia delle entrate, etc.etc.).</p>
<p>Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e' un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><span class="sottotitolo_scheda">COME PAGARE, RATEIZZAZIONE</span></span></p>
<p>Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso.</p>
<p>Normalmente il pagamento e' eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.</p>
<p>RATEIZZAZIONE</p>
<p>Dal 1/3/08 (vedi nota*) la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta' finanziaria, deve essere richiesta all'agente della riscossione che la concedera' valutando liberamente il caso. Non vi e', a tal proposito, alcun obbligo di legge.</p>
<p>Ad oggi la legge prevede la possibilita' di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.</p>
<p>Equitalia, con varie direttive di gruppo (del 3/3, 27/3 e 13/5/08), ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa' di riscossione ad essa collegate.</p>
<p>La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.). Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell'Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficolta' e allegando copia della cartella. Il nostro consiglio e', non scegliendo la consegna a mano, inviare la domanda per raccomandata a/r. Piu' avanti riportiamo il link alla modulistica approntata da Equitalia.</p>
<p>Le situazioni tipiche di "temporanea difficolta'" sono definite da Equitalia, a titolo prettamente semplificativo, come:</p>
<ul>
<li>la carenza temporanea di liquidita' finanziaria;</li>
<li>lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);</li>
<li>la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;</li>
<li>la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;</li>
<li>la precaria situazione reddituale.</li>
</ul>
<p>Alla presentazione dell'istanza segue, da parte dell'agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile. Il contribuente dovra' a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica.</p>
<p>La conclusione dell'istruttoria, quindi l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovra' essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda. Il contribuente avra' a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche' l'agenzia di riscossione notifichera' il provvedimento definitivo e motivato.</p>
<p>Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene alllegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.</p>
<p>Esse sono tutte uguali tranne la prima (che contiene gli interessi di mora e tutte le spese) di importo non inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Per il pagamento della prima rata dovranno essere concessi almeno otto giorni di tempo.</p>
<p>Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i "piccoli" debitori.</p>
<p>Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra' concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:</p>
<ul>
<li>massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;</li>
<li>massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;</li>
<li>massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.</li>
</ul>
<p>Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra' essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi le rate massime sono 72).</p>
<p>Le modalita' di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000 euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un'azienda.</p>
<p>Per le persone fisiche (nonche' per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l'indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una "soglia di debito" oltre la quale il contribuente non e' in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione.</p>
<p>La cerificazione dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente, volgarmente detto "riccometro") puo' essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.</p>
<p>Sui siti internet delle societa' del gruppo Equitalia è stato' messo a disposizione un simulatore che consente a ciascun contribuente di prevedere il numero di rate ottenibile rispetto al proprio ISEE, numero di rate che comunque dovra' essere confermato dall'esattore.</p>
<p>La situazione di temporanea difficolta' economica, in ogni caso, puo' essere fatta valere indipendentemente dall'ISEE. Il debitore/richiedente potra' fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione redittuale risultante proprio dall'ISEE.</p>
<p>Tali condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente, l'insorgenza di una grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse, etc.</p>
<p>Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilita' ordinaria o dalle societa' (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficolta' economica viene valutata tramite degli indici di bilancio (indice di liquidita' e indice Alfa) sui quali non ci soffermiamo.</p>
<p>L'importanza di una richiesta tempestiva</p>
<p>Una interessante novita' introdotta dal 1/3/2008 (vedi nota*) e' che la domanda di rateizzazione puo' essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo che siano partite le eventuali procedure esecutive successive al mancato pagamento, il fermo amministrativo dell'auto, l'ipoteca sulla casa, etc.</p>
<p>Equitalia chiarisce comunque che la richiesta di ratizzazione NON sospende tali procedure ne' impedisce la loro attivazione.</p>
<p>Diversamente, l'ottenimento della rateizzazione SOSPENDE di fatto le procedure eventualmente avviate ed impedisce che se ne avviino di nuove (su questo particolare aspetto, in realta', Equitalia si riseva di decidere caso per caso, valutando presumibilmente la buona fede del contribuente).</p>
<p>Considerando quanto sopra e' facile capire quanto sia importante essere tempestivi nel presentare la domanda, considerando anche i tempi massimi di istruttoria.</p>
<p>L'importanza di pagare puntualmente le rate</p>
<p>La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima maxi-rata, con conseguente revoca delle misure cautelari eventualmente gia' avviate (fermo, ipoteca, etc.).</p>
<p>Se essa non viene pagata puntualmente, oppure se non vengono pagate successivamente due rate consecutive, il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovra' pagare l'intero debito in un'unica soluzione, senza poter piu' chiedere rateizzazioni.</p>
<p>Il riferimento per ogni informazione piu' specifica e' l'ufficio del concessionario/agente della riscossione che ha emesso la cartella. A quanto ci risulta verra' emesso a breve un nuovo modello di cartella contenente tutte le indicazioni utili per presentare la domanda di rateizzazione.</p>
<p>Il simulatore e la modulistica di Equitalia</p>
<p>Equitalia ha predisposto dei moduli pronti diversi a seconda del tipo di domanda. I moduli si trovano a questo link, dove e' anche <a href="https://www.equitaliaonline.it/risc/opencms/riscossione/Rateazioni/" target="_blank">disponibile un simulatore per calcolare le rate</a></p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Note importanti</span></p>
<p>(*) La norma, contenuta nell'art.19 del dpr 602/73, e' stata recentemente modificata sia dal decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007) che dalla relativa legge di conversione (legge 31/2008). In precedenza la rateazione era richiedibile all'ente impositore (quello che vanta il credito nei confronti del contribuente), ed i termini erano: 60 rate massime oppure sospensione del pagamento per massimo un anno con successiva ripartizione dello stesso in massimo 48 rate mensili.</p>
<p>Le regole inerenti la rateizzazione, benche' contenute in una legge che disciplina le imposte sui redditi (il d.p.r. 602/73, art.19 e 21), e' stata estesa a tutte le riscossioni tramite ruolo disciplinate dal d.lgs.46/99 (si vedano gli articoli 7, 17, 18 e 26 dello stesso), ovvero quelle relative alle entrate dello Stato in generale, alle entrate degli altri enti pubblici anche previdenziali e degli enti locali (regioni, province, comuni). Sono rateizzabili secondo questi principi quindi, le cartelle relative a multe, contributi inps, tarsu, tia, ici, tosap, etc.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><span class="sottotitolo_scheda">MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE? </span></span></p>
<p>Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione puo' mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).</p>
<p>L'ipoteca sugli immobili puo' essere iscritta -senza che siano previsti limiti minimi del debito- per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Non vi sono particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Al debitore deve comunque pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito. Se il debitore ancora non paga si procede con l'espropriazione forzata.</p>
<p>L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) puo' essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non e' obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi -decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all'espropriazione.</p>
<p>Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrera' la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni.</p>
<p>Per quanto riguarda il fermo dei beni mobili ed il pignoramento (di beni mobili e immobili nonche' dei crediti presso terzi e degli stipendi), si consiglia la lettura delle schede pratiche inserite tra i link.</p>
<p>L'agente della riscossione puo' inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare gia' avviata.</p>
<p>Fonte: d.p.r. 602/73 art.49, 50, 76, 77, 86 e 87 e codice civile art. 2910</p>
<p>In caso di mancato pagamento della cartella scattano anche ulteriori addebiti (in parte specificati sulla cartella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella (fissati da decreti del Ministero delle Finanze ed attualmente all'8,40 annuale come da D.M. 28/7/2000), e ovviamente le spese inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la cui quantificazione non puo' essere preventivata.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><span class="sottotitolo_scheda">ERRORI EVIDENTI E CARTELLE "PAZZE": RIESAME E ANNULLAMENTO "AMICHEVOLE"</span></span></p>
<p>In tutti i casi in cui sulla cartella vi e' un errore palese, come l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo gia' pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, etc., e' consigliabile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente all'ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- con la procedura di contestazione formale.</p>
<p>Cio' tramite il cosiddetto istituto dell'AUTOTUTELA, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all'ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell'atto e i motivi per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l'errore.</p>
<p>Attenzione, pero'. La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non puo' essere piu' presentato.</p>
<p>Nota</p>
<p>Se si ottiene l'annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene liquidato dal concessionario per conto dell'ente creditore. Cio' tramite presentazione presso gli sportelli dello stesso o con richiesta di bonifico da eseguire entro 10 giorni. Per i dettagli e' bene riferirsi al concessionario, che potrebbe prevedere modalita' di rimborso diverse (art.26 d.lgs.112/99 cosi' come modificato dal decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008, d.l. 159/07 diventato legge 222/07).</p>
<p>Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica.</p>
<p>Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l'eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un'apposita' contabilita' speciale.</p>
<p>In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu' all'ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione.</p>
<p>Fonte: art.22 d.lgs.112/1999 cosi' modificato dal d.l.112/2008</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><span class="sottotitolo_scheda">RICORSO FORMALE (GIUDIZIALE)</span></span></p>
<p>Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili. In generale la cartella esattoriale puo' essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.</p>
<p>Se l'atto precedente risulta regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella puo' essere impugnata SOLO per vizi propri (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06), e l'atto precedente rimane valido.</p>
<p>Riguardo alle sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione del codice della strada), e' interessante un principio piu' volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON e' stato notificato regolarmente e quindi la cartella e' il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e' contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria "recuperando" cosi' il diritto alla difesa che non si e' potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007).</p>
<p>E' molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all'eventualita' che essa sia avvenuta per giacenza.</p>
<p>I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella</p>
<p>- In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione e' di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario, vedi scheda tra i link);</p>
<ul>
<li>in caso di contributi previdenziali, il termine e' di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro;</li>
<li>in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine e' di 30 giorni e ci si puo' rivolgere al giudice di pace della zona ove e' avvenuta l'infrazione.</li>
<li>se la sanzione e' relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di societa' e di intermediari finanziari, etc,) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al tribunale ordinario (Art.22 e 22bis legge 689/81).</li>
</ul>
<p>Riguardo invece all'organo contro cui fare ricorso (argomento sul quale c'e' diatriba giurisprudenziale) si puo' genericamente dire che puo' essere indifferentemente chiamato il causa sia il concessionario/agente della riscossione sia l'ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (un vizio di notifica o di forma e' tipicamente riconducibile al concessionario, mentre un errore sul dovuto -perche' si e' gia' pagato o perche' si ha diritto a detrazioni non prese in considerazione, per fare due esempi- e' di competenza dell'ente creditore).</p>
<p>C'e' da dire che <span style="text-decoration:underline;">agire contro il Concessionario va sempre bene</span>, perche' qualora questi riscontrasse responsabilita' non sue, e' obbligato a chiamare in causa l'ente creditore (senza che debba provvedere il ricorrente), pena il dover comunque rispondere delle irregolarita' (si veda l'art. 39 del d.lgs.112/99). Il principio generale e' che il ricorso non perde di efficacia se viene fatto verso la controparte errata, e' semmai essa stessa che deve cautelarsi in tal senso. (Riferimenti: sentenza CTR Lazio 4/34/08, sentenza Corte Cassazione 16412/2007 e disposizioni date dall'Agenzia delle entrate ai propri uffici con Circolare 51/E del 17/7/08)</p>
<p>Come gia' detto la cartella deve comunque riportare le modalita' di ricorso e l'organo a cui rivolgerlo, pertanto il consiglio e' comunque quello di riferirsi a quanto indicato.</p>
<p>Molte informazioni sul ricorso in commissione provinciale tributaria possono essere trovate nella scheda riportata tra i link.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><span class="sottotitolo_scheda">QUALE PRESCRIZIONE?</span></span></p>
<p>Come gia' visto, la cartella esattoriale e' il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti pubblici, previdenziali, etc.etc.</p>
<p>Per tale motivo non si puo' dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Esso c'e' ma e' diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo e della riscossione.</p>
<p>Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso.</p>
<p>Esempi utili per il consumatore:</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration:underline;">Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere:</span> il termine di prescrizione e' di cinque anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e' di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);</li>
<li><span style="text-decoration:underline;">Tributi locali</span> (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento (nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, si veda la scheda sottoriportata);</li>
<li><span style="text-decoration:underline;">Bollo auto:</span> il termine di prescrizione e' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.</li>
<li><span style="text-decoration:underline;">Canone RAI:</span> la prescrizione e' quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.</li>
</ul>
<p>Per le attivita' di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall'art.25 del dpr 602/73, cosi' come modificato dalle leggi 156/2005 e 248/2006. Per tutti i dettagli si veda l'articolo stesso.</p>
<p>Scheda aggiornata il 24/7/2008</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cartella esattoriale - le istruzioni di Equitalia sulle dilazioni di pagamento ]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/?p=2952</link>
<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 04:17:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>karalis</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/?p=2952</guid>
<description><![CDATA[Temporanea “obiettiva difficoltà”
Con Direttiva di Gruppo n. DSR/NC/ 2008/017 del 13 maggio 200]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration:underline;">Temporanea “obiettiva difficoltà”</span></p>
<p>Con Direttiva di Gruppo n. DSR/NC/ 2008/017 del 13 maggio 2008, la società Equitalia S.p.A. è intervenuta nuovamente sulle modalità di concessione della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, al fine dell’individuazione della temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” necessaria per l’accoglimento delle istanze di rateazione.</p>
<p>Con questa Direttiva Equitalia fissa regole omogenee per tutti i contribuenti che - trovandosi in una temporanea situazione di difficoltà economica - non sono in grado di pagare in un’unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento.</p>
<p><!--more--></p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Riferimenti normativi e di prassi</span></p>
<p>Equitalia, Direttiva di Gruppo 13 maggio 2008, n. DSR/NC/2008/017</p>
<p>Con Direttive n. DSR/NC/2008/009 del 3 marzo 2008 e n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di concessione della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, a seguito delle modifiche apportate in tema di riscossione dal c.d. “decreto milleproroghe”, ossia il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.</p>
<p>Con successiva Direttiva di Gruppo n. DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 la stessa società Equitalia è intervenuta nuovamente sulla questione, al fine dell’individuazione della temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” necessaria per l’accoglimento delle istanze di rateazione.</p>
<p>Con quest’ultima Direttiva Equitalia fissa regole semplici ed omogenee per tutti i contribuenti che - trovandosi in una temporanea situazione di difficoltà economica - non sono in grado di pagare in un’unica soluzione il debito portato dalla cartella di pagamento.</p>
<p>In sintesi, con detto documento vengono fornite per tutte le società partecipate istruzioni comuni di comportamento sulle regole da seguire per concedere dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di 72 rate.</p>
<p>Nello specifico, se l’importo da rateizzare è:</p>
<ul>
<li>inferiore a cinquemila euro, è sufficiente la semplice richiesta motivata;</li>
<li>superiore a tale soglia, vengono fissati parametri di accesso e modalità di calcolo differenziate a seconda che i richiedenti siano:
<ul>
<li>persone fisiche e titolari di ditte individuali di limitate dimensioni (si utilizzerà la certificazioneISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - del nucleo familiare);</li>
<li>società (si farà riferimento a determinati indici di bilancio).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Gli Agenti della riscossione possono accordare la rateazione alle domande dei contribuenti giustificate da:</p>
<ul>
<li>motivi non prevedibili (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un lavoratore dipendente;</li>
<li>l’insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia con cure costose), purché idoneamente documentate.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration:underline;">Gli interventi modificativi</span></p>
<p>L’art. 19, rubricato “Dilazione del pagamento”, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (contenente disposizioni<br />
sulla riscossione delle imposte sul reddito) è stato oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno modificato radicalmente il contenuto.</p>
<p>In particolare, l’art. 1, commi 126 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto nella disposizione richiamata, rispettivamente, la previsione di nuove forme di garanzia del debito (da “polizza fidejussoria o fudejussione bancaria” a “polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Confidi - iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385”) e l’innalzamento della soglia di debito al di là della quale si rende necessaria la prestazione di idonea garanzia (da “cinquanta milioni di lire” a “cinquantamila euro”).</p>
<p>Inoltre, la disposizione di cui trattasi è stata di seguito incisivamente modificata, con effetto dal 1° marzo 2008, dal citato D.L. n. 248/2007, mediante la quale viene attribuita direttamente all’Agente della riscossione la potestà di concedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo anche nel caso in cui siano state già avviate le procedure esecutive e sino ad un massimo di 72 rate mensili (rispetto alle precedenti 48 rate massime).</p>
<p>È stata poi soppressa la possibilità di sospendere la riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, per assicurare con immediatezza all’Erario il pagamento dell’importo rateizzabile dall’Ufficio.</p>
<p>Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha poi abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">La riscossione coattiva dei tributi</span></p>
<p>Per delineare il complessivo quadro normativo della vicenda che si va specificando, si premette che l’art. 36 del D.L. n. 248/2007, contenente “Disposizioni in materia di riscossione”, prevede al comma 2 che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:<br />
a) la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e delle norme contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;<br />
b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione di cui all’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>
<p>Con il comma 2-bis lo stesso art. 36 ha rimodulato l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, che viene ora a disporre al comma 1 che l’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.</p>
<p>Aggiunge il comma 3 che “In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:</p>
<ul>
<li>il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</li>
<li>l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;</li>
<li>il carico non può più essere rateizzato”.</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration:underline;">Altre modificazioni</span></p>
<p>Si ricorda ancora che la rimodulazione del testo dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 ad opera del D.L. n. 248/2007 ha reso necessario il dovuto coordinamento tra il primo ed il secondo comma della medesima disposizione, coordinamento che ha portato all’abrogazione del secondo comma, che antecedentemente recitava: “La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva”.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Dilazione pagamento di somme iscritte a ruolo</span></p>
<p>Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto milleproroghe e le modifiche apportate, tra l’altro, all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, il legislatore ha attribuito agli Agenti della riscossione (che comprende tutte le società del Gruppo Equitalia S.p.A.) il potere di concedere “direttamente” la rateizzazione delle somme dovute per debiti fiscali e contributivi, a prescindere dalla natura dell’ingiunzione, anche nel caso in cui siano già avviate le procedure esecutive.</p>
<p>Di fatto, quindi, dal 1° marzo 2008 i contribuenti possono rivolgersi non più all’Agenzia delle Entrate, ma direttamente all’Agente della riscossione, fatta eccezione per i contributi previdenziali, per la dilazione delle somme iscritte a ruolo, il quale può concedere la dilazione con rateizzazione del debito fino a 72 rate mensili (e non più solo di 48), «nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà».</p>
<p>Con le nuove regole introdotte dall’art. 36 del D.L. n. 248/2007, la possibilità di pagare il debito fiscale in sei anni, come già ricordato, si applica alle entrate iscritte a ruolo dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie istituite dallo Stato, dalle Autorità amministrative indipendenti e dagli Enti pubblici previdenziali, a meno di diversa decisione dell’ente creditore che deve comunicarlo all’Agente della riscossione.</p>
<p>Per gli altri soggetti creditori, come Enti locali, Consorzi e Ordini professionali, le modalità per dilazionare i pagamenti delle somme possono essere disciplinate in maniera diversa, ma condizioni e regole devono essere comunicate all’Agente della riscossione.</p>
<p>La rateazione dei pagamenti delle iscrizioni a ruolo, fino all’entrata in vigore della legge n. 31/2008, era gestita direttamente dall’Ente creditore, per cui, nel caso di omissioni tributarie, il contribuente ingiunto doveva recarsi presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate per chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Viceversa, per i contributi previdenziali era, in genere, l’INPS a ricevere le istanze e a coordinarle.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Lo stato di “difficoltà” del debitore</span></p>
<p>Si è detto sopra che, alla luce della nuova dizione del primo comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, all’Agente della riscossione spetta oggi il compito, oltre che di disporre la rateizzazione del debito, anche quello di verificare che il contribuente versi in uno stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nell’adempire alla propria obbligazione tributaria e, solo in questo caso, di procedere alla dilazione del pagamento.</p>
<p>Si è anche detto che con le Direttive nn. 9 e 12 del marzo 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito a tutte le società del Gruppo i primi chiarimenti operativi in materia.</p>
<p>A tal fine, si evidenzia che la possibilità per l’Agente della riscossione di concedere la dilazione di pagamento opera “di diritto” per le sole somme iscritte a ruolo dagli organi dello Stato (ad eccezione delle pene pecuniarie di cui all’art. 236, comma 1, D.P.R. n. 115/2002), dalle Agenzie istituite dallo Stato e dagli Enti pubblici previdenziali.</p>
<p>In relazione ai requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio, si ribadisce che il nuovo comma 1 dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 subordina la possibilità di ottenere la dilazione alla sussistenza, in capo al richiedente, di una ipotesi di «temporanea situazione di obiettiva difficoltà».</p>
<p>Al riguardo, circa la corretta interpretazione del dettato legislativo nel testo all’epoca vigente, la Circolare n. 184/E del 6 settembre 1999 avvertiva relativamente a somme non superiori a cinquanta milioni di lire (da calcolarsi con riferimento all’importo di cui il debitore chiede la rateazione, e non a quello iscritto a ruolo) - che “l’Ufficio dovrà valutare discrezionalmente, di volta in volta, l’esistenza di tale situazione, provvedendo, tra l’altro, a stabilire il numero di rate mensili che, entro il limite massimo di (…), riterrà congruo in rapporto tanto all’entità del carico, quanto alle condizioni patrimoniali del debitore”.</p>
<p>La successiva Circolare n. 15/E del 26 gennaio 2000, ha affinato tale concetto chiarendo che la situazione di «temporanea obiettiva difficoltà» - alla cui sussistenza è subordinato l’accoglimento della richiesta di rateazione - è quella in cui si trova il contribuente che è “nell’impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione” e, tuttavia, è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.</p>
<p>La sussistenza di tale situazione dovrà, comunque, essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all’Ufficio, attraverso l’esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare. In proposito, è evidente che tale numero, comunque da contenere entro il limite massimo, oggi di settantadue, dovrà essere fissato in funzione dell’importo che il debitore può versare mensilmente, in relazione alle sue condizioni economico-finanziarie.</p>
<p>A mero titolo esemplificativo, siffatta condizione può ritenersi sussistente nelle seguenti fattispecie (da valere, ovviamente, a seconda del soggetto di riferimento, ossia a seconda che si tratti di impresa individuale o di società):</p>
<ul>
<li>temporanea carenza di liquidità finanziaria;</li>
<li>cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;</li>
<li>insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;</li>
<li>trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;</li>
<li>stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;</li>
<li>scadenza contestuale di obbligazioni pecuniarie, anche relativamente al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all’ISEE del nucleo familiare del debitore;</li>
<li>eventi imprevedibili provocati da forza maggiore. In ogni caso, la scadenza di ogni rata, in conformità all’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, dovrà essere fissata all’ultimo giorno di ciascun mese.</li>
</ul>
<p>Con il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, la scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">La Direttiva n. 17/2008</span></p>
<p>La Direttiva n. 17/2008 di Equitalia S.p.a. fa seguito, si è detto, alle Direttive nn. 9 e 12 del 2008 “allo scopo di fornire uguali criteri di individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine dell’accoglimento delle istanze di rateazione dei debiti iscritti a ruolo”, in modo da rendere omogeneo il comportamento di tutte le società del Gruppo nella trattazione di tali istanze.</p>
<p>Infatti, con la Direttiva n. 17/2008 la rateazione dei debiti verso il Fisco, mentre restringe l’area di discrezionalità nella concessione del beneficio della dilazione, trova regole uniformi per tutti gli Agenti della riscossione.</p>
<p>E la soglia «base» che distingue le pratiche più semplici da quelle più complesse viene spostata da duemila (regola fissata dalla Direttiva n. 12/2008 quale soglia minima dell’importo rateizzabile) a cinquemila euro, mentre il c.d. «riccometro» (ISEE) diventa centrale per le rateazioni richieste dalle persone fisiche.</p>
<p>I criteri previsti dovranno così essere applicati a tutti i debiti, di qualsiasi ammontare e, quindi, anche a quelli di importo superiore a cinquanta milioni di euro, onde evitare che possano verificarsi disparità di trattamento a seconda dell’ambito territoriale in cui il contribuente si trova.</p>
<p>Per i debiti che rientrano in questa fascia, quindi, al fine dell’accoglimento dell’istanza di rateazione, oltre ad acquisire idonea garanzia in una delle forme di cui all’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, il Concessionario dovrà, comunque, accertare la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, senza che questa naturalmente sfoci in un vero e proprio stato di decozione.</p>
<p>La fattispecie richiama, sotto questo aspetto, per una consona similitudine, l’art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sul contenzioso tributario, laddove prevede che il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria adita la sospensione dell’atto impositivo impugnato, dalla cui esecuzione può derivarne un “danno grave e irreparabile”.</p>
<p>Anche in tal caso, nella valutazione dei presupposti di concedibilità della (temporanea) sospensione dell’atto impugnato, si richiede da parte del giudice il contemperamento dell’interesse non soltanto del ricorrente (la sua complessiva situazione patrimoniale), “ma anche di quello dell’Amministrazione finanziaria o dell’ente locale impositore circa la perdita delle garanzie patrimoniali” nelle more della definizione della pendenza “od anche la maggiore difficoltà all’esazione futura del credito erariale” (si veda Circolare n. 98/E del 23 aprile 1996).</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Situazioni debitorie fino a cinquemila euro</span></p>
<p>Premesso che in tale contesto la differenza sarà determinata dallo status del soggetto che presenta l’istanza di rateizzazione a seconda che si tratti di richiedenti persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ovvero, al contrario di società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la Direttiva n. 17/2008 distingue al riguardo due ipotesi:</p>
<ul>
<li>importi da rateizzare per un debito inferiore o uguale a cinquemila euro;</li>
<li>importi da rateizzare per un debito superiore a cinquemila euro.</li>
</ul>
<p>Con riguardo alla prima ipotesi, ossia per i debiti di importo limitato e dunque sotto i cinquemila euro, Equitalia invita gli Agenti della riscossione ad un comportamento più “elastico”, nel senso che se il contribuente presenta un’istanza di rateazione di “piccolo importo”, la dilazione “dovrà essere concessa a semplice richiesta motivata di parte”, ma secondo un preciso rapporto tra numero di rate e importo del debito:</p>
<ul>
<li>18 rate massimo per importi fino a 2. 000 euro;</li>
<li>24 rate massimo per importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro;</li>
<li>36 rate massimo per importi da 3.501,00 a 5.000 euro.</li>
</ul>
<p>Ma attenzione, in quanto, secondo le istruzioni im-partire dalla Capogruppo di Riscossione S.p.A., il numero massimo di rate individuate deve comunque essere accordato dagli Uffici a meno che il debitore non richieda la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Situazioni debitorie oltre cinquemila euro</span></p>
<p>Con riferimento alla seconda ipotesi prospettata, debiti superiori a cinquemila euro, la Direttiva evidenzia una differenziazione nella gestione delle istanze:</p>
<ul>
<li>persone fisiche, titolari di ditte individuali e soggetti in regimi fiscali semplificati (imprese minori - art. 18, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, nuove iniziative imprenditoriali - art. 13, legge 23 dicembre 2000, n. 388 -, contribuenti minimi - art. 1, commi da 96 a 117, legge 24 dicembre 2007, n. 244);</li>
<li>società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria.</li>
</ul>
<p>Per la prima categoria, le istanze di rateizzazione saranno esaminate utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, strumento idoneo a tal fine in quanto utilizzato per erogazione di prestazioni “di diritto pubblico” in genere, la cui metodologia individua una serie di classi di ISEE dell’ampiezza di cinquemila euro.</p>
<p>L’importo corrispondente a ciascuna di tali classi esprime la soglia di debito, c.d. “soglia di accesso”, a partire dalla quale il contribuente non è in condizioni di assolvere l’obbligazione in un’unica soluzione e deve perciò essere considerato nella situazione prevista dalla norma di temporanea obiettiva difficoltà.</p>
<p>In tal caso, per semplificare, se l’ammontare del debito rateizzabile è inferiore alla soglia di accesso, l’istanza di dilazione non potrà essere accolta; al contrario, se il debito è almeno pari a detto parametro, la rateazione deve essere concessa.</p>
<p>Altro elemento da prendere in considerazione per la concessione dell’invocato beneficio è dato dall’entità del debito che sarà calcolata con le somme iscritte a ruolo residue e quindi, spiega Equitalia, al netto di eventuali sgravi o pagamenti parziali. Il tutto senza calcolare interessi di mora, aggi e spese esecutive e diritti di notifica della cartella di pagamento.</p>
<p>Se l’applicazione dei parametri sopra indicati non consente la concessione della rateizzazione, il debitore potrà comunque accedere al beneficio facendo valere le particolari condizioni sopra indicate, debitamente documentate, che hanno modificato la propria situazione reddituale e patrimoniale.</p>
<p>Per la documentazione da allegare, le istruzioni chiariscono che il contribuente dovrà presentare, necessariamente, la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare rilasciata da un Comune, da un CAAF, dall’INPS o da un’Amministrazione pubblica che eroga prestazioni sociali agevolate.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Società e soggetti assimilati</span></p>
<p>Per la seconda categoria (società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica segue necessariamente la “temporanea difficoltà ad adempiere”, prevista espressamente dalla legge fallimentare e relativa alla procedura di amministrazione controllata.</p>
<p>Questi soggetti possono rateizzare il debito solo se si trovano in uno stato obiettivo di “reversibile incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni” (concetto mutuato dall’abrogato art. 187 della legge fallimentare).</p>
<p>A tal fine, dovrà essere utilizzato il c.d. “indice di liquidità” (IL), che è l’indice comunemente impiegato nelle analisi di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Tale indice è dato dal rapporto tra la somma della liquidità immediata più la liquidità differita e le passività correnti:</p>
<p>(liquidità immediata + liquidità differita) / passività correnti</p>
<p>ossia:</p>
<ul>
<li>se il rapporto è uguale o maggiore di 1, la situazione finanziaria del soggetto richiedente non è rispondente al requisito della temporanea difficoltà, per cui la richiesta di rateazione non potrà essere accolta;</li>
<li>se invece il rapporto è inferiore a 1, si rende necessaria la valutazione di un ulteriore parametro, denominato indice Alfa (rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100) per stabilire il numero delle rate (da 18 a 72).</li>
</ul>
<p>In questo caso dovrà essere posta in essere un’ulteriore verifica nel senso che, se Alfa è inferiore a 4 non si versa in situazione di temporanea difficoltà; se, invece, Alfa è superiore a 4, anche in questo caso ci sarà un frazionamento delle rate a seconda che:</p>
<ul>
<li>Alfa sia compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;</li>
<li>Alfa sia compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;</li>
<li>Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.</li>
</ul>
<p>Anche in questo caso il numero massimo delle rate dovrà essere accordato, salvo la possibilità per l’impresa di richiedere la ripartizione in un numero di rate inferiore.</p>
<p>Tuttavia, l’azienda esclusa dal beneficio potrà accedere ugualmente alla rateazione documentando la “sussistenza di eventi straordinari” che condizionano temporaneamente la situazione di obiettiva difficoltà, purché si tratti di eventi che per loro natura e per caratteristiche proprie del processo produttivo non possono trovare espressione nei due parametri dell’Indice di Liquidità e nell’Indice Alfa.</p>
<p>In sostanza, tutto ruoterà intorno all’effettiva capacità dell’impresa di adempiere ai debiti in scadenza con i mezzi di cui dispone. Società e cooperative dovranno allegare alla domanda, come indicato nella Direttiva, una serie di documenti (cui si rinvia), tra i quali ricordiamo: prospetto contenete l’individuazione degli indici di liquidità e Alfa, visura camerale aggiornata, copia dell’ultimo bilancio, relazione relativa allo stato patrimoniale economico della società, ecc.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Modulistica</span></p>
<p>Per facilitare l’attività degli Agenti della riscossione, in allegato alla Direttiva sono stati predisposti una serie di modelli e prospetti di sintesi, tabelle di rateizzazione, ecc., sia per importi fino a cinquemila euro sia per importi superiori. Ai fini del calcolo della rateizzazione, per le persone fisiche è disponibile sui siti internet delle società del Gruppo Equitalia un simulatore che determina automaticamente l’esatto numero di rate loro accordabile.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Regole di procedura</span></p>
<p>Si è sopra ricordato che la Direttiva n. 17/2008 è intervenuta per fissare istruzioni sulla rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, ma nulla ha innovato rispetto alle precedenti istruzioni impartite, in particolare, con la Direttiva n. 12/2008. A tal fine, si precisa che risultano rateizzabili, in linea di principio, tutte le tipologie di entrate riscosse mediante ruolo, ma che, tuttavia, per alcune tipologie di debiti non sarà possibile avvalersi della procedura di rateizzazione.</p>
<p>Si tratta, in particolare, di quei crediti la cui riscossione rientra nelle ipotesi della “riscossione spontanea a mezzo ruolo” (vale a dire quella da effettuare a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento) e allorché la somma da iscrivere a ruolo è già dall’inizio ripartita in più rate su richiesta del debitore.</p>
<p>Si ricordano, inoltre, talune tipologie di crediti per i quali non è possibile concedere la dilazione di pagamento, quali, ad esempio, le somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate ai fini del recupero di agevolazioni dichiarate illegittime - in quanto considerate “aiuti di Stato” - dalla Commissione europea (cfr. al riguardo Circolare n. 42/E del 29 aprile 2008), ecc. Con riferimento alle somme iscritte a ruolo dal-l’INPS, l’Istituto ha chiarito con apposito comunicato che esse sono rateizzabili sia dagli Agenti della riscossione in un numero massimo di 72 rate, sia dai suoi Uffici in un numero massimo di 60 rate mensili.</p>
<p>Pertanto, i contribuenti che intendono assolvere in modo dilazionato somme iscritte a ruolo dall’INPS hanno a loro disposizione tale duplice possibilità di scelta.</p>
<p>È opportuno anche ricordare che alla presentazione della domanda di dilazione del pagamento, in attesa dell’espletamento dell’esame della richiesta da parte dell’Agente della riscossione, conseguono i seguenti effetti:</p>
<ul>
<li>non determina la revoca delle misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) precedentemente adottati;</li>
<li>non inibisce la predisposizione di nuove procedure cautelari;</li>
<li>preclude l’adozione di nuove procedure esecutive e sospende la prosecuzione di quelle già avviate;</li>
<li>non fa venir meno, per il tempo necessario all’esame dell’istanza di dilazione presentata, la qualità di “soggetto inadempiente” ai fini dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (Disposizioni suipagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).</li>
</ul>
<p>Da ultimo resta da chiarire che il procedimento avviato con la richiesta di rateazione deve essere concluso con un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento che di rigetto.</p>
<p>Tale provvedimento deve essere motivato e comunicato in ogni caso al contribuente/debitore. In caso di accoglimento dell’istanza è indispensabile che dalla data di comunicazione dello stesso a quella di scadenza della prima rata decorrano almeno otto giorni affinché il debitore possa disporre del tempo necessario per effettuare il pagamento. Al provvedimento di accoglimento andrà necessariamente allegato il piano di ammortamento.</p>
<p>Al pagamento della prima rata consegue che l’Agente della riscossione dovrà rinunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revo-care il fermo amministrativo eventualmente iscritto, venendo anche meno, in capo al debitore moroso, la qualità di soggetto inadempiente ai fini del precitato art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.</p>
<p>Infine, ai sensi del già richiamato terzo comma del-l’art. l9 del D.P.R. n. 602/1973, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade “automaticamente” dal beneficio della rateazione e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.</p>
<p>Tale situazione determina anche che lo stesso carico non potrà più essere rateizzato. Al pari di quello di accoglimento, anche il provvedimento di rigetto dovrà essere congruamente motivato, e ciò in ossequio al principio generale valevole per tutti gli atti amministrativi cristallizzato nell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamato in campo fiscale dall’art. 7 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 relativa allo Statuto dei diritti del contribuente.</p>
<p>In proposito, è da ricordare che il diniego di rateizzazione costituirà atto impugnabile (è controverso se davanti al giudice amministrativo ovvero a quello tributario), il tutto in un contesto di procedimentalizzazione dell’attività e di compiutezza formale degli atti emanati, a cominciare dall’indicazione sulla cartella di pagamento del responsabile del procedimento (v. Ordinanza n. 377 del 9 novembre 2007 della Corte Costituzionale).</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Istanze di rateazione e bollo</span></p>
<p>Da ultimo resta da osservare che con Direttiva DSR/NC/2008/013 del 1° aprile 2008 Equitalia ha chiarito che le domande di rateazione presentate dai contribuenti agli Agenti della riscossione non sono soggette all’imposta di bollo in quanto le funzioni relative alla riscossione non sono ricomprese tra le Pubbliche Amministrazioni di cui all’elenco del-l’art. 3 della Tariffa allegato A, Parte Prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.</p>
<p>Tale chiarimento deriva dalla soluzione di un quesito posto proprio da Equitalia S.p.A. all’Agenzia delle Entrate, diretto a conoscere il trattamento tributario ai fini del-l’imposta di bollo delle istanze di rateazione delle somme iscritte a ruolo presentate ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.</p>
<p>Al riguardo, nella Risoluzione n. 135/E del 7 aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate osserva che l’art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha soppresso il servizio di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione tributi con decorrenza 1° ottobre 2006, le cui funzioni sono state affidate all’Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante Equitalia S.p.A., con capitale ripartito tra l’Agenzia delle Entrate (51%) e l’INPS (49%).</p>
<p>La società Equitalia, a sua volta, controlla in tutto o in parte le società del Gruppo Equitalia che svolgono di fatto le funzioni di Agenti della riscossione.</p>
<p>Con riferimento all’imposta di bollo, in particolare, l’art. 3 sopra citato prevede l’applicazione dell’imposta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per «Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».</p>
<p>Affinché le domande in oggetto, si legge nella Risoluzione n. 135, siano soggette all’imposta di bollo, “queste devono essere esclusivamente indirizzate ai soggetti elencati dal citato art. 3 della tariffa tra i quali non sono ricompresi né gli agenti della riscossione né soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla riscossione”. Pertanto, conclude il documento di prassi, le istanze volte ad ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 “possono essere redatte senza l’applicazione del-l’imposta di bollo”.</p>
<p>A cura di Salvatore Servidio</p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Equitalia e le cartelle pazze: un milione 848.860 euro di debiti per un autotrasportatore napoletano]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/?p=3474</link>
<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:47:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>karalis</dc:creator>
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<description><![CDATA[Un milione 848.860,86 euro. E’ la cifra astronomica che Paolo Chiazzo autotrasportatore napoletano]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3475" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2008/07/autotrasportatore-napoletano.jpg?w=294" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8" width="294" />Un milione 848.860,86 euro. E’ la cifra astronomica che Paolo Chiazzo autotrasportatore napoletano 44enne dovrà rimborsare ad Equitalia, società di riscossione dei tributi, per una serie di multe non pagate.</p>
<p>Le cose sono andate così: qualche giorno fa un dipendente di Equitalia ha bussato direttamente alle porte della ditta di cui Caiazzo è dipendente pretendendo la riscossione dei <span class="st_tag internal_tag">debiti</span> effettuando un pignoramento per tutte le somme scadute e da scadere dovute dal contribuente.</p>
<p>Solo così l’uomo è venuto a conoscenza del debito. Nel momento della comunicazione dell’importo di cui era debitore l’uomo si è sentito male ed è stato ricoverato, una breve degenza che però ha profondamente scosso l’intera famiglia di Caiazzo.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Dai documenti di pignoramento si riesce solo a ricostruire che negli ultimi due anni a Caiazzo sono stati notificati 17 avvisi di mora e intimazione per multe non pagate, ma ancora non si riesce a capire come si arrivi ad una cifra così spropositata.</p>
<p>di Francesca Ravel<br />
da <a href="http://www.videocomunicazioni.com/2008/07/21/cartelle-pazze-1milione-848860-euro-di-debiti-per-un-autotrasportatore-napoletano/" target="_blank">Videocomunicazioni</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Lo stato pappone chiede soldi alle prostitute -  in caso di mancato pagamento arriveremo alle cinture di castità  fiscali?]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/?p=3067</link>
<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 18:37:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>karalis</dc:creator>
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<description><![CDATA[Margherita fa la prostituta e nella sua vita di oculati risparmi ha acquistato una casa dove abita, ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Margherita fa la prostituta e nella sua vita di oculati risparmi ha acquistato una casa dove abita, una macchina di lusso, un garage e un secondo appartamento. L’Agenzia delle Entrate se ne e’ accorta e gli ha mandato una cartella esattoriale in cui si contesta un imponibile di 88mila euro di tasse - per gli anni 2003-2004-2005-, che in caso di conciliazione potrebbero scendere a 42mila.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Se Margherita si rifiutasse di pagare e facesse ricorso scatterebbe, come forma di garanzia, l’ipoteca sulla case, il fermo della macchina e un anticipo sul pagamento.</p>
<p>Per denunciare questa ‘anomalia’ due senatori radicali, Donatella Poretti e Marco Perduca hanno organizzato una conferenza stampa al Senato per dare voce alle protagoniste di queste vicende e per annunciare un disegno di legge che e’ stato presentato al Senato all’atto di insediamento dei senatori radicali. “Con questa interrogazione - spiega la Poretti - chiediamo al governo, e in particolare al ministero dell’Economia e del Lavoro, di fare chiarezza, perche’ stanno arrivando richieste di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate a persone che liberamente e volontariamente hanno deciso di vendere prestazioni sessuali.</p>
<p>La domanda - spiega ancora la Poretti - e0questa: come si puo’ fare la dichiarazione dei redditi per una attivita’ che non e’ riconosciuta giuridicamente? Con questo disegno di legge noi chiediamo che a fronte del pagamento elle tasse vi sia il riconoscimento dell’attivita’ svolta dalle prostitute.</p>
<p><strong>In caso contrario -continua la Poretti - lo stato sarebbe paragonabile ad uno sfruttatore perche’ ‘esige’ o ‘estorce’ balzelli dai proventi della prostituzione, attivita’ che non riconosce.</strong></p>
<p>Noi chiediamo quindi al governo di darci una risposta perche e’ una situazione che potrebbe portare a denunce”. Infatti Pia Covre, presidente del comitato diritti civili delle prostitute, non esita a dichiarare: “Sono pronta a denunciare lo stato per sfruttamento della prostituzione se non si cambia la legge”. “Il ddl - spiega il senatore Marco Perduca - si compone di cinque articoli finalizzati a regolamentare il fenomeno della prostituzione, dando diritto di cittadinanza a tutti coloro che sono coinvolti nel fenomeno. Insomma - conclude se si vuole tassare si deve regolamentare. Altrimenti saremmo di fronte ad un’etica di stato che si ispira, come al solito, a Oltretevere”.</p>
<p>E in attesa di una risposta del governo e del parlamento l’"accompagnatrice" Margherita dovra’ pagare i suoi 42mila euro.</p>
<p>Viene da chiedersi cosa potrebbe accadere in caso di mancato pagamento ... l'agente della riscossione, invece delle ganasce fiscali, applicherà a Margherita la cintura di castità fiscale?</p>
<p><a href="http://www.diritto-oggi.it/archives/00033982.html" target="_blank"> (AGI)</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le cartelle esattoriali - se ne parla a Uno Mattina con Renato Vicario di Equitalia - commento tecnico a cura di ANARESEP]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/?p=2835</link>
<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 23:21:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>karalis</dc:creator>
<guid>http://gestcredit.wordpress.com/?p=2835</guid>
<description><![CDATA[
Trasmissione del 17 gennaio 2008

Commento tecnico  del Dr. Nicola Allegretti-Presidente Anaresep
C]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a title="come leggere le cartelle esattoriali se ne parla a uno mattina con renato Vicario" href="http://www.rai.tv/mpplaymedia/0,,RaiUno-1mattina%5E17%5E52667,00.html" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-2836 aligncenter" src="http://gestcredit.wordpress.com/files/2008/07/cartelle-esattoriali-come-leggerle.png?w=300" border="0" alt="" width="300" height="276" /></a></p>
<p style="text-align:center;">Trasmissione del 17 gennaio 2008</p>
<p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;">Commento tecnico  del Dr. Nicola Allegretti-Presidente <a href="http://www.anaresep.it/" target="_blank">Anaresep</a></p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Contenuto introduttivo dell'intervista</span></p>
<p>D. Cosa succede quando  arriva una cartella esattoriale. Vuol dire che non abbiamo pagato?<br />
R.  Generalmente si. Vuol dire che vi è una pretesa che l’Ente impositore chiede nei confronti del cittadino, mediante  la formalizzazione e l’esternalizzazione per la notifica al contribuente, tramite il nostro tramite.</p>
<p>D. Equitalia di che cosa si occupa?<br />
R.  Equitalia è una società pubblica che ha cominciato ad operare dal 1.10.2006, quando la gestione     del recupero dei tributi è passata dai privati al pubblico. I soci sono l’Agenzia delle Entrate e l’Inps e lavora per il complesso degli Enti pubblici, per le scuole,i Comuni e per tutti gli enti pubblici.<br />
Equitalia è la società madre che opera sul territorio tramite 31 società controllate.</p>
<p>D. Vorrei parlare di quello che è accaduto l’11 Novembre 2007, che è stata emessa un’ordinanza dalla Corte Costituzionale in merito proprio alle cartelle esattoriali che, devo dire, ha fatto molto discutere.<br />
R. E che sta facendo tuttora discutere. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 377 del 2007 ha sancito l’obbligo di indicazione all’interno della cartella di pagamento del responsabile della procedura di cartellazione. Non appena è stata resa pubblica la decisione abbiamo adottato, nel giro di pochissimi giorni,  tutti gli accorgimenti tecnici necessari perché le nuove cartelle contenessero tutte le indicazioni. Oggi tutte le cartelle sono regolari.</p>
<p><!--more-->D. Allora vediamo una cartella regolare. Con l’aiuto della grafica cerchiamo di capirne un po’ di più.<br />
R. Questo che vediamo è il frontespizio della cartella di pagamento e rappresenta la parte riepilogativa della stessa in cui c’è l’indicazione dell’Agente della riscossione e sommariamente viene riportato tutto quanto si riferisce al contribuente, agli enti impositori che in questo contesto hanno chiesto il pagamento, e alla data di scadenza del pagamento stesso.</p>
<p>D Andiamo alla grafica 2<br />
R. Viene data la dimostrazione di quello che è il perché della richiesta del pagamento: L’Agenzia delle Entrate chiede un’IVA, viene detto perché ed a quale periodo si riferisce. Il Comune di Roma una multa, qual è il verbale cui si riferisce quella multa. In questo contesto c’è già la indicazione del responsabile del procedimento che è il responsabile del processo in generale di accertamento della pretesa.</p>
<p>D. Passiamo alla grafica 3: le istruzioni per il pagamento<br />
R. E’ il riepilogo con cui si danno le istruzioni di massima al cittadino di come pagare e con quale modalità.</p>
<p>D. Importante è la parte 4 del grafico<br />
R- In questa parte denominata “comunicazioni” viene ora inserito il nome del responsabile della cartellazione.</p>
<p>D. Equitalia si occupa della riscossione dei tributi. Da quando ci siete voi,  mi sembra, la gente paga un po’ di più di quello che è tenuta a pagare.<br />
R. Assolutamente. L’obiettivo del cambiamento che ha portato alla creazione di Equitalia spa era proprio quello di concorrere alla lotta all’evasione, rafforzando l’attività della riscossione coattiva. Vogliamo dire che i risultati del 2007 sono di grande soddisfazione per noi e per tutti gli enti pubblici. Si pensi che nel 2006 la riscossione è stata di 4 miliardi e nell’anno 2007 siamo arrivati a 7 miliardi di euro.</p>
<p style="text-align:center;">
<p>La cartella di pagamento, in misura ancora maggiore rispetto a quanto avveniva in passato, riveste un'importanza fondamentale nella procedura di riscossione dei tributi tramite ruolo ed assume nei confronti di milioni di contribuenti una rilevanza enorme, potendo incidere sulla loro vita economica per gli effetti devastanti che ne possono scaturire che vanno dal semplice fermo macchina alla vendita all’asta della propria casa di abitazione. Non per niente il legislatore ha riservato alla stessa un trattamento legislativo particolare, minuzioso ed approfondito, di cui ogni contribuente sente il bisogno di conoscerne il contenuto.</p>
<p>Non vi è dubbio che l’argomento dell’intervista sopra riportata ha suscitato, nei confronti dell’opinione pubblica, un interesse morboso, lasciando, in via generale, un diffuso malcontento, per la superficialità e l’inadeguatezza delle informazioni date.</p>
<p>L’Anaresep, l’unica associazione di categoria che si occupa, in modo approfondito e professionale dell’argomento della riscossione dei tributi in Italia, ha sentito la necessità di procedere ad un esame completo, anche se non esaustivo della materia, tenuto conto dell’enorme interesse che riveste  nei confronti della elevatissima schiera di contribuenti  coinvolti nel processo riscuotitivo (cira 40 milioni di iscrizioni a ruolo all’anno).</p>
<p>Nella intervista è stato precisato che la cartella di pagamento oltre che mezzo per portare a conoscenza del debitore  quanto deve pagare - quindi con funzione di atto puramente comunicativo operante in via amministrativa - costituisce atto di messa in mora , assumendo, quindi, una funzione parallela a quella del precetto nell'esecuzione forzata ordinaria.</p>
<p>Il ruolo è l'insieme dei nominativi dei soggetti debitori e delle relative somme da essi dovute. Si tratta quindi di un atto collettivo, in quanto riferito ad una molteplicità di intestatari.</p>
<p>La cartella di pagamento, invece, scinde la posizione del singolo da quella degli altri contribuenti, rendendo autonomo il rapporto giuridico. Tramite l'invio della cartella, l'interessato ha conoscenza dei dati contenuti nel ruolo ed a lui relativi. In sostanza, la stessa cartella deve contenere gli elementi che facciano comprendere i fatti costitutivi della cartella medesima e la motivazione della richiesta.</p>
<p>Ciò è quanto mai importante ai fini della sua legittimità essendo la cartella il principale strumento con cui il concessionario notifica al contribuente l'avvenuta iscrizione a ruolo di una richiesta di imposta, interessi e sanzioni a suo carico.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"> Composizione del modello</span></p>
<p>E’ stato poi fatto presente che il modello si compone di più parti: frontespizio, dettaglio degli addebiti, istruzioni per il pagamento e avvertenze circa modalità e termini di impugnazione della cartella stessa.<br />
Il frontespizio riepilogativo contiene alcuni dati essenziali come il numero della cartella, la denominazione, l'indirizzo e l'orario al pubblico del concessionario, le generalità e il codice fiscale del contribuente, l'indicazione sintetica delle somme da pagare, della relativa causale e dell'ente creditore.</p>
<p>Non è stato fatto,invece alcun accenno che, sempre in questa parte del modello si trova evidenziato l'importo dei diritti di notifica e l'avviso che il pagamento oltre le scadenze previste determina l'applicazione degli interessi di mora e l'avvio della procedura forzata volta al recupero delle somme dovute.</p>
<p>Né è stato detto che nella parte superiore del frontespizio vi è lo schema predefinito dell'atto di notifica, allo scopo di agevolare le operazioni dell'incaricato.</p>
<p>E’ stato appena accennato che il riquadro denominato "quadro degli addebiti" contiene la motivazione della cartella, i dati descrittivi inerenti il tributo applicato o il canone riscosso, con indicazione specifica di capitale, interessi e sanzioni, nonché del periodo di riferimento,senza indicare  le istruzioni sul dove, come e quanto pagare.</p>
<p>Non è stato detto agli ascoltatori che,in particolare il primo versamento, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R; n. 602/1973, deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica e che le eventuali rate successive sono pagate, come stabilito, dal D.Lgs. n. 46/1999, entro l'ultimo giorno del mese.</p>
<p>Né è stato dato rilievo allo spazio dedicato alle avvertenze circa le modalità di presentazione del ricorso contro la cartella di pagamento. Esse, infatti  sono congegnate in maniera differente in rapporto all'ente creditore (Stato o altro ente pubblico) ed alla tipologia di entrata (tributo o canone patrimoniale). Viene sempre indicata l'autorità competente a ricevere il ricorso, i termini, il contenuto minimo dell'atto, le modalità per richiedere la sospensione o la rateizzazione dei debito. Si evidenzia come gli aspetti innovativi della cartella di pagamento post-riforma consistono, nella volontà di rendere anche questo tipo di atto trasparente usando un linguaggio il più possibile chiaro e diretto fornendo una informazione completa, ma anche semplificata, in modo da arrivare a tutte le fasce di utenza.</p>
<p>A tale riguardo uno specifico spazio è riservato alla motivazione, che si sostanzia nell'indicare i dati minimi volti a permettere al contribuente/utente l'esercizio concreto del proprio diritto di difesa.</p>
<p>Infine è stata data l’impressione ai telespettatori che gli Agenti della riscossione vogliono trascurare le recentissime e importantissime innovazioni riguardanti le  cartelle di pagamento introdotte in quest’ultimi tempi.</p>
<p>Dal 25 marzo 2007 dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dagli agenti della riscossione facenti capo ad  EQUITALIA spa (la nuova società di riscossione dello Stato) il nuovo modello di cartella di pagamento, predisposto per adeguare l'attività di esazione alle nuove regole in materia di notifiche e iscrizione a ruolo introdotte dal decreto legge 223/2006.</p>
<p>La riservatezza dei dati divienta trasparente, per esigenze di garanzia dei  contribuenti.</p>
<p>Particolare importanza assumono i termini. dettagliatamente indicati , entro cui deve essere utilmente notificata la cartella contenente la pretesa, il cui superamento implica decadenza per il Fisco.</p>
<p>Per quanto riguarda il rispetto della Privacy è stato previsto che, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 602/73, la cartella può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall’Agente della riscossione direttamente attraverso l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Al fine di garantire la privacy del debitore, l'articolo 37, comma 7, del Dl n. 223/06 ha introdotto alcune importanti modifiche all'articolo 60 del Dpr 600/73 in materia di notifica degli avvisi di accertamento tributario attraverso un richiamo specifico alla disciplina sancita dall'articolo 26 del Dpr 602/73.<br />
Nel caso in cui il soggetto consegnatario non è il reale destinatario  dell'atto, la norma citata ha aggiunto la nuova lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 60 prevedendo che il messo deve obbligatoriamente consegnare o depositare la copia dell'atto da notificare in busta chiusa e sigillata. Sulla busta il messo deve inoltre trascrivere il numero cronologico della notificazione, dandone peraltro notizia nella relazione in calce all'originale e sulla copia dell'atto.</p>
<p>Conseguentemente  il nuovo modello di cartella  contiene in epigrafe una serie di riquadri da utilizzarsi in via alternativa relativi alle distinte modalità con cui la notificazione della cartella può avvenire: personalmente al destinatario; consegnandola, in assenza del destinatario in busta sigillata; depositandola in Comune e affiggendo all'albo avviso di deposito per aver constatato la temporanea assenza o l'irreperibilità del destinatario; nelle altre forme ivi indicate.</p>
<p>Ne consegue che,ai fini della  riservatezza e della segretezza è necessario che sulla busta non vanno apposti segni o indicazioni dai quali sia possibile desumere il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve infine sottoscrivere un'apposita ricevuta e il messo è tenuto a dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario mediante lettera raccomandata.</p>
<p>Ma la parte che interessa maggiormente i contribuenti  riguarda  “ i nuovi compensi”.</p>
<p>Le nuove regole portano anche novità nella misura dell’aggio. Con la nuova cartella infatti entrano in vigore gli aumenti a carico del contribuente previsti dal decreto legge 262/2007 (poi "attuati" da un decreto dell'Economia  delle Finanze del novembre 2007): è stato previsto che il compenso spettante all'agente della riscossione sia a carico del contribuente nella misura del 4,65% se paga entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. Il pagamento deve essere invece integralmente a carico del contribuente in caso di versamento oltre i sessanta giorni dalla notifica. La predisposizione di una nuova cartella di pagamento si è resa necessaria a partire dal decreto legge 223/06. La cartella indica, oltre all'importo iscritto a ruolo, alle sanzioni e agli interessi, anche la somma da corrispondere a titolo di compenso di riscossione.<br />
Si è reso pertanto opportuno evidenziare  queste circostanze attraverso una modificazione delle parti del modello della cartella di pagamento in cui sono indicati gli importi dovuti.</p>
<p>Il «Dettaglio degli addebiti» è dunque caratterizzato dalla presenza di specifiche tabelle, le quali definiscono analiticamente tutte le somme dovute, sia nel caso di pagamento entro i termini, sia nel caso di versamento effettuato oltre il termine di 60 giorni.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><a href="http://www.anaresep.it/news/2007/cartelle_pazze.asp">Le cartelle pazze</a></span></p>
<p>Ma la cosa che ha fatto più di tutto  inviperire i telespettatori è stata l’omesso accenno al fenomeno delle cartelle pazze, alla sanatoria delle cartelle emesse per le violazioni al codice della strada ed alle conseguenze derivanti dal mancato inserimento, per il passato, del nome del responsabile in tutte le cartelle emesse sino al novembre 2007, data in cui vi è stata la regolarizzazione dell’obbligo, come accennato dall’intervistato.<br />
L’Associazione è stata letteralmente subissata da  telefonate ed a-mail sulle questioni sopra riportate.</p>
<p>Per quanto riguarda il fenomeno delle cartelle pazze, è noto a tutti che nella primavera del 2007 su 1,5 milioni di cartelle esattoriali notificate agli italiani per multe automobilistiche, Ici, diritti camerali, Tarsu, Irpef, Iva, Inps e redditi soggetti a tassazione separata ben il 42% sono risultate 'pazze', cioè sbagliate, perché gli importi non erano dovuti.</p>
<p>Il fenomeno delle “cartelle pazze”,  si è registrato in tutta Italia e la punta dell'iceberg è stata  Roma con 54.600 “cartelle pazze” seguita da Napoli con 53.900, Milano con 52.100, Genova con 47.600, Torino con 44.900, Palermo con 43.700, Bologna con 41.100 e Bari con 34.500. Chiudono Campobasso ed Isernia rispettivamente con 15.100 e 6.200 avvisi.</p>
<p>La Campania è stata invasa, complessivamente, da oltre 300 mila  cartelle pazze e altrettante minacce di fermo auto ed iscrizioni ipotecarie, anche nei confronti (90%) dei contribuenti  che per i notificatori dell’Agente della Riscossione sono risultati irreperibili o sconosciuti.</p>
<p>Il suddetto operato è stato posto in essere in dispregio delle norme sulla trasparenza, correttezza e buona fede ed ignorando lo Statuto dei diritti dei Contribuenti, trattandosi di richieste di pagamenti non dovuti, addirittura già versati oppure oggetto di sentenze o di sgravio, per non parlare di quelli prescritti o mai notificati, in un territorio dove secondo i notificatori di GESTLINE tutti i contribuenti sarebbero sconosciuti o irreperibili.</p>
<p>Altri casi di irregolarità sono state riscontrate, nell’emissione delle cartelle di pagamento, nella notifica delle stesse e nelle procedure di esecuzione da parte della Soc.Equitalia e sue controllate, senza la presenza di un terzo soggetto che controlli il loro operato. Si è verificato un vero e proprio turbinio di vendite all’asta, ipoteche  e pignoramenti di beni presso terzi, in molti casi all’insaputa dei proprietari che non avevano mai ricevuto regolari notifiche o comunicazioni di alcun genere. Il tutto frutto della procedura massiva messa in atto che ha fatto di tutta l’erba un fascio, sfuggendo di mano in molti casi segnalati, senza che le autorità di controllo hanno potuto intervenire per porre freno alla caccia all’evasore e pronunciarsi sulla  regolarità della procedura.</p>
<p>In assenza di controllo da parte dello Stato, i cittadini che si sono sentiti lesi nei propri diritti,si sono dovuti rivolgere ai giudici che, non sapendo che pesci pigliare temporeggiano nella decisione ( da informazioni assunte solo a Padova sono 200 i giudizi in tribunale che attendono una decisione).</p>
<p>Tutto questo è disceso dalla nefasta e improvvida abrogazione dell’art. 5 del D.L. n. 112 /1999, intitolato “vigilanza”, effettuata dall’art. 3, comma 32, del D.L. n.203 / 2005, convertito nella L. n. 246 / 2005 che ha letteralmente stabilito che le suddette disposizioni sulla vigilanza non vanno applicate nei confronti delle Società partecipate da Equitalia spa.</p>
<p>Conseguentemente è scomparso, come d’incanto, qualsiasi forma di vigilanza e controllo nei confronti delle citate società subentrate ai vecchi concessionari.</p>
<p>L’ineffabile intervistato avrebbe  dovuto precisare se sul fenomeno sopra descritto  l’Amministrazione finanziaria:</p>
<p>- ritiene la necessità e l’urgenza di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sullo scandalo operato nel variegato mondo della Riscossine dei tributi  negli ultimi anni e sui danni ai cittadini,  rimasti delle volte  anche senza case, con contestuale  revoca immediata di tutte le iscrizioni ipotecarie effettuate con provvedimenti irregolari e senza indicazione del responsabile del procedimento e per debiti misti, che insieme siano inferiori agli 8mila euro, previa  sospensione di tutti i provvedimenti particolarmente invasivi,  fino a quando Equitalia terminerà l’integrazione dei sistemi informatici con gli enti creditori, in modo da poter acquisire in tempo reale le informazioni sullo stato degli adempimenti dei contribuenti.</p>
<p>- ritiene di  ripristinare tutte le forme di vigilanza nei confronti degli Agenti della riscossione, al fine di punire ogni abuso, basta sparare nel mucchio e colpire i più indifesi trascinandoli in rovina.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Finanziaria 2008-<a href="http://www.anaresep.it/news/2008/sanatoria_finanziaria2008.asp"> La sanatoria per  inesigibilità dei verbali contravvenzionali</a></span></p>
<p>Non è stato fatto alcun cenno a questo  delicatissimo provvedimento, devastante per le casse comunali.<br />
Questo argomento è stato trattato in modo  approfondito ed esaustivo sul suo sito <a href="http://www.anaresep.it/">www.anaresep.it</a> ed inserito nella medesima rubrica  News  2008.</p>
<p>Qui basta accennare che i termini di  applicazione della sanatoria comprendono tutte le infrazioni commesse entro il 30 settembre 2004, la cui notifica è avventa entro il 30 settembre 2006 e, quindi riguardanti la gestione dei vecchi concessionari, nell’erroneo presupposto che dall’1.10.2006 in poi,le cose siano marciate bene e, quindi, non siano state poste in essere richieste di riscossione di un numero enorme di multe,che un giorno potranno creare i medesimi problemi.</p>
<p>Invece, proprio dalla citata data di cambiamento di gestione, con l’attivazione delle procedure di massa posto in essere da Equitalia spa, i medesimi problemi sono sorti nella stessa misura della gestione precedente, aggravati dall’ assenza assoluta di controlli in sede di richiesta di iscrizione a ruolo. Tali iscrizioni a ruolo, avvenute nell’anno 2007, hanno sollevato, come già precisato un enorme scalpore.<br />
D’altra parte il legislatore ha voluto “sanare “ per il passato, avendo ritenuto l’intervento per il futuro alquanto prematuro.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><a href="http://www.anaresep.it/news/2007/responsabile_procedimento.asp">L'Ordinanza della Corte Costituzionale</a> n. 377 del 9.11.2007</span></p>
<p>Un'ordinanza emessa addirittura dalla Corte Costituzionale potrebbe trasformarsi risolutiva contro il caos, delle “ multe pazze “. Tale decisione, è stata così devastante per gli effetti traumatici che ne potranno derivare, che ha preoccupato in modo serio gli addetti ai lavori.</p>
<p>Di questo ne ha dato atto l’intervistato,sostenendo tuttavia che  appena è stata resa pubblica la decisione abbiamo adottato, nel giro di pochissimi giorni,  tutti gli accorgimenti tecnici necessari perché le nuove cartelle contenessero tutte le indicazioni. Oggi tutte le cartelle sono regolari.</p>
<p>Nessun ragguaglio,invece è stato  dato ai tanti contribuenti su come  come  far valere la nullità per il passato..<br />
Al riguardo va precisato che queste cartelle hanno acceso un numero incalcalibile di liti ed i contribuenti non intendono darsi per vinti. Se la Cartella è fondata - ovviamente - non resta che pagarla.</p>
<p>Se, però,  vi sono irregolarità , o nella multa da cui nasce il tutto o nell'atto stesso, restano validi i soliti motivi di ricorso.</p>
<p>Qualora i termini  sono scaduti immaginiamo  il caso più complesso: Tizio ha ricevuto una Cartella da multe. Nella Cartella non c'è l'indicazione del responsabile del procedimento (dunque è illegittima) ma entro i fatidici trenta giorni non è stato fatto ricorso. Si può ancora fare qualcosa? La risposta è si. Il cittadino, non potendo più aggredire" la Cartella, dovrà fare  opposizione alla sua esecuzione. Potrà farlo con un ricorso al Giudice di Pace se la richiesta di pagamento nella Cartella non supera un certo limite (in genere 15 mila euro) oppure al Tribunale Civile. La procedura è più complessa del solito, ma vale la pena tentare.</p>
<p>L'ordinanza vale anche "in ritardo„ Migliaia di cittadini che hanno fatto ricorso contro le Cartelle da "multe pazze" sono tuttora in attesa di udienza davanti al Giudice di Pace. Può darsi che al momento in cui è stato depositato il ricorso, la Corte Costituzionale non avesse ancora emesso l'esplosiva ordinanza N. 377. Come si fa a introdurla, nel giudizio pendente, come motivo di illegittimità della cartella? Le 'strade sono due. La prima: depositare una memoria con il nuovo motivo di ricorso alla cancelleria dei giudice al quale è stata assegnata la pratica (nome del giudice e numero di ruolo della causa vengono forniti al momento del deposito del ricorso). Seconda strada: aggiungere i motivo di ricorso durante la prima udienza.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Conclusioni</span></p>
<p>A poco più di un anno  dall'entrata in funzione del "Servizio Nazionale di riscossione dei tributi", transitato in mano pubblicai, appare opportuno, come addetti ai lavori, manifestare una riflessione giuridico – funzionale del nuovo sistema.</p>
<p>Esso attualmente presenta nell’attività gestionale ancora luci ed ombre .</p>
<p>Per quanto riguarda  i “Punti di forza”  va in particolar modo sottolineato l'accenno fatto alle procedure "massive", con diffuso impatto sociale.</p>
<p>Non vi è dubbio che dette procedure (fermo auto, iscrizioni ipotecarie e procedure presso terzi)  , definite di massa, ed esercitabili,  in tutto o in parte, con sistemi automatizzati ed in via telematica, hanno avuto nel passato ed avranno sicuramente nel futuro, rilevanti effetti deterrenti ed economici, sia per le entrate che si potranno conseguire e sia per quanto concerne il costo delle procedure stesse, alquanto contenuto.<br />
Esse tuttavia riguardano una categoria di morosità che, sia pure numerosa, va limitata alle persone fisiche, costituenti debitori di importi molto ridotti.</p>
<p>Diverse sono, invece, le caratteristiche dei debitori morosi appartenenti alle categorie imprenditoriali, professionali ed artigianali (rientranti nell'ambito di applicazione dei redditi di lavoro autonomo,d'impresa e di capitale)  che interessa un numero meno numeroso di contribuenti, nei cui confronti risultano, però, iscrizioni a ruolo per importi rilevanti.</p>
<p>Per quest'ultimi occorre una particolare cura - che,essendo individuale, risulta molto costosa, e, perciò trascurata dall'Agente della riscossione -  mediante l'applicazione di due procedure:</p>
<ul>
<li>l'espropriazione mobiliare presso il debitore (abrogata dall'ordinamento esecutivo vigente con la riforma del 1999). Ciò ha comportato la creazione di una fascia enorme di evasione da riscossione, unitamente ai debitori d'imposte sul reddito di lavoro autonomo,d'impresa e di capitale che sono risultati nullatenenti in sede di accesso telematico all'Anagrafe Tributaria (art. 18, del D.Lgs n.112/1999);</li>
<li>l'espropriazione immobiliare che,dato l'elevato costo viene anch'essa trascurata, limitandosi l'Agente della riscossione ad applicare la misura cautelare della iscrizione ipotecaria che non conduce ad alcun risultato concreto.</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda la seconda parte (Punti di debolezza) va in particolar modo sottolineato l'elemento di rischio costituito da soluzioni strutturali abnormi, quale potrebbe essere "accorpare" nell'attività della riscossione coattiva, determinate funzioni attualmente di competenza dell'Agenzia delle Entrate.<br />
Per ciò che concerne la terza parte (Criticità) sono senz'atro da condividere le osservazioni sollevate da più parti, riguardanti:</p>
<ul>
<li>il sistema informativo" integrato" che, se realizzato,  potrà essere di grande ausilio a tutta l'attività di riscossione coattiva ( contabilizzazione e rendicondazione, controlli gestionali dei ruoli,specie quelli più deboli emessi dagli Enti Locali);</li>
<li>il problema del  discarico per inesigibilità;</li>
<li>l'aspetto "relazionale" da curare nei rapporti istituzionali tra soggetti appartenenti alla sfera pubblica e la vasta platea dei contribuenti,anche mediante la istituzione dello " sportello del contribuente " ampiamente condiviso.</li>
</ul>
<p>Infine mi sia consentito un'ultima considerazione in merito al rapporto annuale della Guardia di Finanza presentato agli inizi del  mese di Aprile 2007,da cui risulta la scoperta di  7.288 evasori totali, soprattutto nel settore del commercio (n. 2.600 ) e nel settore dell'edilizia; i redditi " segnalati per il recupero a tassazione "  per l'anno 2006  ammontano a 16,8 miliardi di euro, mentre l'Iva"dovuta e non versata" ammonta a 3.97 miliardi di euro.</p>
<p>Come si sa, per effetto delle criticità del sistema della riscossione. nonostante l’enfatizzazione  del relatore nell'ultima parte del suo intervento, solo una minima parte dell'evasione individuata si traduce in effettiva entrata per il fisco. Infatti nell'anno 2006,tra Iva non versata alle casse erariali e imposte dirette varie, le fiamme gialle  hanno segnalato un'evasione di circa 20 miliardi. A seguito di tutte le procedure di accertamento e riscossione, però, il fisco è riuscito ad incamerare solo 2 miliardi di euro , scaturiti, fra l'altro,  esclusivamente dall'aumento del 600% dei fermi amministrativi  (procedura meccanizzata), confermando, così un rapporto anomalo, già in essere da diversi anni, tra evasione accertata e risorse poi recuperate.</p>
<p>Da ciò la necessità di porre fine alla confusione ed alla deformazione legislativa, regolamentare e amministrativa che domina oggi nel settore della riscossione, mediante l'emanazione del "Testo Unico della riscossione " strumento ritenuto utile ed indispensabile al fine di apportare i necessari aggiornamenti ed aggiustamenti normativi, in una materia così importante e vitale per lo sviluppo del nostro Paese.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Un caso interessante...in cui qualcuno dovrebbe vergognarsi.]]></title>
<link>http://ltantalo.wordpress.com/?p=5</link>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:18:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>ltantalo</dc:creator>
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<description><![CDATA[E&#8217; venuta da me (o meglio, è tornata) una cliente, una signora gentile di quasi settant]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>E' venuta da me (o meglio, è tornata) una cliente, una signora gentile di quasi settant'anni. Tempo fa (2004) venne da me perchè aveva preso una multa sulla Cassia, andando a Viterbo, in un punto in cui venivano (e vengono) installati gli autovelox per fare multe, visto che viene messo un limite talmente basso da essere insostenibile. Decidemmo di fare ricorso al Prefetto, che lo rigettò....però lo fece in ritardo. Di conseguenza, presentammo ricorso al Giudice di Pace di Viterbo. Prima dell'udienza, il Prefetto stesso fece pervenire una nota, con allegata ordinanza, di annullamento dell'ordinanza (essendosi reso conto, dal nostro ricorso, della sua tardività) e di conseguenza, del verbale. Il Giudice prese atto ma annullò comunque l'ordinanza ed il verbale, per la nota questione della taratura. Tutto questo nel 2005.</p>
<p>Oggi, nel 2008, cosa succede? Indovinate, dai, è facile: arriva alla cliente la cartella esattoriale basata su quell'ordinanza, che è carta straccia, del Prefetto. Questi, dopo aver annullato l'ordinanza e dopo la sentenza che ne ha ribadito la nullità, ha comunque inviato gli atti alla Concessionaria per l'emissione della cartella!</p>
<p>Uno scandalo? Sì, esatto. Ora facciamo un ulteriore ricorso, ma questa volta chiediamo (oltre ovviamente alle spese legali), anche i danni. E mi riservo di presentare un bell'esposto alla Procura della Repubblica.</p>
<p>Naturalmente, pubblicherò gli aggiornamenti.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Requisiti ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per pagamento a rate della cartella esattoriale - video FISCONEWS]]></title>
<link>http://gestcredit.wordpress.com/?p=2442</link>
<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 08:50:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>karalis</dc:creator>
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<description><![CDATA[La dichiarazione sostitutiva unica serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">La dichiarazione sostitutiva unica serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono quelle che la legge chiama  prestazioni sociali agevolate.</p>
<p style="text-align:justify;">Si tratta di prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione (ad esempio, la partecipazione al costo o l’accesso stesso alla prestazione) dipende dalla situazione economica del richiedente. La dichiarazione può essere utilizzata anche per l’accesso a condizioni agevolate ai  servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, ecc.), qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche ompetenti.</p>
<p style="text-align:justify;"><!--more--></p>
<p style="text-align:justify;">Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – l’indicatore della situazione economica ISE e l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE –  che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie: l’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l’ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.</p>
<p style="text-align:justify;">La dichiarazione sostitutiva è detta  unica perché si compila una sola volta l’anno e vale per tutti i omponenti il nucleo familiare.</p>
<p style="text-align:justify;">La presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, cioè solo quando, come già detto, la modalità di erogazione della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente. A questo proposito, è utile ricordare che l’ISEE non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, però, tutte le volte che è necessaria la raccolta di informazioni economiche sui beneficiari di prestazioni sociali agevolate, questa deve avvenire utilizzando la dichiarazione sostitutiva descritta in queste istruzioni.</p>
<p style="text-align:justify;">La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.</p>
<p style="text-align:justify;">Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.</p>
<p>La dichiarazione ISEE si compone del Modello Base con un numero di allegati pari al numero di componenti del nucleo familiare.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#ff9900;">► </span><a href="http://www.inps.it/s