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	<title>diritto-ai-permessi &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/diritto-ai-permessi/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "diritto-ai-permessi"</description>
	<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:33:35 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Cassazione Lavoro: licenziamento per abuso del congedo parentale]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2170</link>
<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:39:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 16 giugno 2008, n. 16207: Licenziamento per abuso c]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/u100882011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2171" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/u100882011.jpg?w=63" alt="" width="63" height="96" /></a></p>
<p>(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 16 giugno 2008, n. 16207: Licenziamento per abuso congedo parentale - Legittimità).</strong></p>
<p>"L'articolo 32 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, nel prevedere - in attuazione della legge delega 8 marzo 2000 n.53 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di concedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa si configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività (nella specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia".</p>
<p>Da <strong>Filodiritto</strong>   <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1448" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Diritto familiare convivente con una persona disabile a scegliere la sede lavorativa più vicina]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1892</link>
<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:18:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1892</guid>
<description><![CDATA[

(Corte di Cassazione, Sentenza 27 marzo 2008, n.7945)
Il diritto del genitore o del familiare conv]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/paa364000032.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1893" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/paa364000032.jpg?w=67" alt="" width="67" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>(Corte di Cassazione, Sentenza 27 marzo 2008, n.7945)</strong></p>
<p>Il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza consenso non è un diritto assoluto ed incondizionato, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.</p>
<p>Con questa decisione la Cassazione afferma la necessità di un bilanciamento tra l’interesse del familiare all’assistenza continua alla persona portatrice di handicap ed altri interessi di rilevanza costituzionale sicchè il riconoscimento del diritto del lavoratore familiare può, a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative e produttive dell’impresa.</p>
<p><strong>Tale necessario bilanciamento d’interessi era stato già affermato dalla decisione della Cassazione n.12692 del 29 settembre del 2002 dove, in un passo della motivazione, si sottolineava che la stessa lettera dell’art.33 della legge 104/92 stabilisce che la scelta prioritaria della sede di lavoro non è assoluta ma solo “ove possibile”.</strong></p>
<p>Da <strong>Filodiritto</strong>    <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1381" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le nozze non salvano i clandestini dall’espulsione]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1736</link>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:22:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1736</guid>
<description><![CDATA[
(Cassazione n. 6605/200  
Solo in casi di discriminazione si può disobbedire all’ordine di allon]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/c00298492.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1739" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/04/c00298492.jpg" alt="" width="113" height="170" /></a></strong></p>
<p><strong>(Cassazione n. 6605/2008)</strong></p>
<p><strong>Solo in casi di discriminazione si può disobbedire all’ordine di allontanamento del Questore.</strong></p>
<p>Le nozze non salvano l’immigrato clandestino dall’espulsione intimata dal questore in quanto il matrimonio non rientra tra i motivi di discriminazione razziale che giustificano l’inosservanza dell’ordine di esplusione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti di un immigrato clandestino che, dopo essere stato raggiunto da un ordine di allontanamento del Questore di Rimini, si era sposato.</p>
<p>Il Tribunale, nonostante l’immigrato non avesse ottemperato all’ordine di allontanamento, lo aveva assolto sulla base del fatto che, quasi a distanza di sei mesi, si era effettivamente sposato...<a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=81718&#38;idCat=26" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Cittadinolex </strong>  <a href="http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=81718&#38;idCat=26" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno : datori salvi o sanzionabili?]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/09/03/nelle-more-del-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-datori-salvi-o-sanzionabili/</link>
<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 13:26:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/09/03/nelle-more-del-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-datori-salvi-o-sanzionabili/</guid>
<description><![CDATA[
Rischia la sanzione penale il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore ext]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/09/immigrazione.jpg" title="immigrazione.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/09/immigrazione.thumbnail.jpg" alt="immigrazione.jpg" /></a></p>
<p><strong>Rischia la sanzione penale il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario con un permesso di soggiorno scaduto per il quale sia stato richiesto il rinnovo entro i 60 giorni successivi alla sua scadenza</strong>. Infatti, recentemente la DPL di Brescia ha reso noto il suo orientamento in base al quale il datore di lavoro in questo caso può essere sanzionato.</p>
<p>Inoltre, l’impiego di un extracomunitario, che si venga a trovare nella situazione predetta, potrebbe essere costituire illecito in una provincia ma non in un’altra provincia, magari attigua, a seconda dei vari orientamenti delle DPL competenti per territorio.</p>
<p>Presupposto della situazione attuale sono le istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro con lettera circolare 5 dicembre 2006 prot. n. 25/I/0006919 : gli ispettori sono stati invitati ad uniformarsi alla direttiva del Ministero dell’Interno (5/08/2006 prot. 11050/M) e a non procedere alla comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, tranne nel caso in cui la stessa Autorità non sia di avviso contrario. Al riguardo il Ministero, con la medesima lettera circolare, ha invitato i Direttori delle DPL a contattare gli uffici della Repubblica territorialmente competenti al fine di “rappresentare ai medesimi l’orientamento assunto in ottemperanza alla Direttiva del Ministero dell’Interno” e di acquisire il loro parere.</p>
<p>Alle locali Procure della Repubblica spetta dunque il compito di stabilire se l’impiego di uno straniero durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno sia lecito oppure illecito e, quindi, passibile di sanzione. Per questo motivo è opportuno rivolgersi presso la Direzione provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale si svolge la propria attività per conoscere l'orientamento adottato in merito...<a target="_blank" href="http://www.newsfood.com/Articolo/Lavoro/News.asp?UN=2889">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Consulenza Del Lavoro</strong>    <a target="_blank" href="http://www.newsfood.com/Articolo/Lavoro/News.asp?UN=2889">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Permessi handicap e programma di assistenza]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/06/25/permessi-handicap-e-programma-di-assistenza/</link>
<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 07:37:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/06/25/permessi-handicap-e-programma-di-assistenza/</guid>
<description><![CDATA[
(Inps, Messaggio 7.6.2007 n° 15021).
In tema di permessi ai sensi della legge 104/92 segnaliamo l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/handicap-assistenza.jpg" title="handicap-assistenza.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/handicap-assistenza.thumbnail.jpg" alt="handicap-assistenza.jpg" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>(Inps, Messaggio 7.6.2007 n° 15021).</strong></em></p>
<p>In tema di permessi ai sensi della legge 104/92 segnaliamo l'avvenuta pubblicazione del messaggio Inps n° 15021 che esamina l'aspetto dei programmi di assistenza.</p>
<p>Il messaggio fornisce precise indicazioni citando testualmente <em>Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che tale programma deve essere prodotto esclusivamente dai lavoratori che ricadono nella fattispecie prevista dal punto 4 della circolare suddetta e precisamente: i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità , ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un’assistenza sistematica ed adeguata. Ciò premesso, le Sedi richiederanno, di norma, il programma in questione , quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza superi i sessanta minuti. </em></p>
<p><em><strong>A tal proposito si specifica che il “Programma di assistenza” consiste in una sostanziale pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità.</strong></em></p>
<p><em>Da </em><strong>La Previdenza.it   </strong><a target="_blank" href="http://www.laprevidenza.it/news.cfm?idn=1886">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Permessi handicap frazionabili anche in ore]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/06/21/permessi-handicap-frazionabili-anche-in-ore/</link>
<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:07:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
(Inps, Messaggio 18.6.2007 n. 15995 - Giovanni Dami).
Soggetti in situazione di handicap grave - Fr]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/permessi-handicap.jpg" title="permessi-handicap.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/permessi-handicap.thumbnail.jpg" alt="permessi-handicap.jpg" /></a></strong></p>
<p><strong>(Inps, Messaggio 18.6.2007 n. 15995 - Giovanni Dami).</strong></p>
<p><strong>Soggetti in situazione di handicap grave - Frazionabilità dei permessi in ore</strong></p>
<p>In tema di frazionabilità dei permessi per l'assistenza a soggetti riconosciuti in situazione di handicap grave il Ministero del Lavoro è intervenuto per chiarire un dubbio interpretativo sulla possibilità di usufruire dei permessi frazionandoli in ore.<br />
Esaminata la questione, il Ministero con circolare propria ha affermato il diritto (con decorrenza immediata) ad usufruire dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in frazioni orarie.</p>
<p><strong>OGGETTO:Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 – modifica criteri.</strong><br />
Al fine  di fornire una soluzione unitaria al problema della  frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata  dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso  la possibilità di fruire dei  tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.<br />
Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.<br />
Ciò premesso, con decorrenza immediata, le sedi dovranno uniformarsi all’orientamento interpretativo Ministeriale sopra esposto.<br />
IL DIRETTORE CENTRALE<br />
GOLINO</p>
<p>Da <strong>La Previdenza.it   </strong><a target="_blank" href="http://www.laprevidenza.it/news.cfm?idn=1905">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Diritto dei fratelli di persona con handicap ai permessi in caso di inabilità dei genitori]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/21/diritto-dei-fratelli-di-persona-con-handicap-ai-permessi-in-caso-di-inabilita-dei-genitori/</link>
<pubDate>Mon, 21 May 2007 09:11:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/21/diritto-dei-fratelli-di-persona-con-handicap-ai-permessi-in-caso-di-inabilita-dei-genitori/</guid>
<description><![CDATA[
Con sentenza n. 233/2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità dell&#8217;a]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/05/congedo-fratelli.jpg" title="congedo-fratelli.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/05/congedo-fratelli.jpg" alt="congedo-fratelli.jpg" /></a></p>
<p>Con sentenza n. 233/2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, c. V, del decreto legislativo n. 151/2001, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto portatore di handicap grave a fruire dei congedi, nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano nell'impossibilità di provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.</p>
]]></content:encoded>
</item>

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