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	<title>non-trasferibile &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/non-trasferibile/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "non-trasferibile"</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 01:40:36 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

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<title><![CDATA[Le nuove regole antiriciclaggio per artigiani, commercianti, professionisti e aziende]]></title>
<link>http://ascomprocida.wordpress.com/?p=434</link>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:18:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>ascomprocida</dc:creator>
<guid>http://ascomprocida.wordpress.com/?p=434</guid>
<description><![CDATA[a cura di Giorgio Di Dio - isola di Procida (scarica l&#8217;articolo in formato .pdf)
Lo sviluppo d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div align="left">a cura di <a href="http://studiodidio.com" target="_blank">Giorgio Di Dio</a> - isola di Procida (<a href="http://ascomprocida.wordpress.com/files/2008/04/articolo-antiriciclaggio.pdf" target="_blank">scarica l'articolo in formato .pdf</a>)</div>
<p>Lo sviluppo della <b>normativa antiriciclaggio</b> si ha con la delega contenuta nell'articolo 22 della legge 25 gennaio 2006 n. 29, delega tendente all'attuazione della terza direttiva comunitaria sull'antiriciclaggio. Il <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07231dl.htm" target="_blank">Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007</a> disciplina, in modo organico, la relativa normativa. Questo decreto, oggi, è <b>l'unico riferimento</b>  per la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento al terrorismo.</p>
<p>All'articolo 2 del decreto delegato c'è la definizione di "<b>riciclaggio</b>". Vediamo nel dettaglio cos'è il riciclaggio:</p>
<ul>
<li>la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che essi <b>provengono da un'attività criminosa</b> o da una partecipazione a tale attività, per nasconderne le origini o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività</li>
<li> l'occultamento o la dissimulazione della <b>reale natura</b>, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, sapendo  che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</li>
<li> la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'<b>associazione per commettere tale atto</b>, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.</li>
</ul>
<p>Il decreto prevede alcuni cambiamenti in materia di obblighi di collaborazione attiva da parte dei professionisti, e cioè,</p>
<ul>
<li>obbligo di "<b>adeguata verifica della clientela</b>" ;</li>
<li><b> archivio unico informatico</b>;</li>
<li> procedura di <b>inoltro delle segnalazioni</b> di operazioni sospette</li>
</ul>
<p><u><b>Obbligo di "adeguata verifica della clientela"</b></u></p>
<p>La verifica del cliente dovrà essere svolta <b>anteriormente all'istituzione del rapporto</b> continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale, comunque <b>prima dell'esecuzione dell'operazione</b>.</p>
<p><u><b>Archivio unico informatico</b></u></p>
<p>In <b>alternativa</b> all'archivio unico informatico, potrà essere istituito un <b>registro cartaceo</b>, nel quale conservare i dati identificativi del cliente. Il professionista è libero di scegliere fra l'archivio unico o il supporto cartaceo.</p>
<p>Il registro della clientela, tenuto in maniera ordinata, <b>senza spazi bianchi e abrasioni</b>, deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.</p>
<p>Se il professionista opera  in più sedi, potrà istituire <b>per ciascuna sede</b>, un registro della clientela.</p>
<p><u><b>Procedura di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette</b></u></p>
<p>La segnalazione di operazione da parte dei professionisti potrà seguire una doppia strada,:</p>
<ul>
<li>inviata direttamente all'<a href="http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/Aree/uif" target="_blank"><b>UIF</b> (unità di informazione finanziaria)</a></li>
<li>inviata per il tramite degli ordini professionali.</li>
</ul>
<p>Far transitare la segnalazione attraverso l'ordine significa creare un <b>ulteriore passaggio</b> per proteggere il nominativo del segnalante. E' previsto, difatti, che l'<b>identità dei professionisti</b> segnalanti possa essere rivelata se "<i>l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede</i>".</p>
<p>Il legislatore ha previsto che la segnalazione di operazione sospetta <b>non costituisca violazione del segreto professionale</b> né comporti responsabilità di alcun tipo. Tuttavia ci sono ancora delle perplessità circa il "<i>buon funzionamento</i>" del sistema ed è sempre possibile che il cliente venga a conoscenza della segnalazione.</p>
<p>Il decreto interviene con <b>significative novità anche sui mezzi di pagamento</b>.</p>
<p>Esaminiamo, i singoli settori di intervento.</p>
<p><u><b>Trasferibilità degli assegni e nuovi moduli di assegni</b></u></p>
<p>I moduli degli assegni bancari e postali rilasciati rispettivamente dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.A. devono essere <b>muniti di clausola di non trasferibilità prestampata</b>. Il correntista può, comunque, richiedere per iscritto il rilascio di moduli in forma libera.</p>
<p>In tal caso <b>per ciascun modulo</b> di assegno richiesto ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di <b>imposta di bollo</b>, la somma di 1,50 euro.</p>
<p>Fino ad ora i vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari, dovevano recare la clausola di non trasferibilità solo per importi superiori a 12.500 euro. In pratica i moduli relativi a tali mezzi di pagamento erano emessi liberi dalla clausola di non trasferibilità, che andava  apposta obbligatoriamente, al superamento del limite quantitativo di 12.500 euro, all'atto dell'emissione del titolo stesso.</p>
<p>Gli assegni bancari e postali <b>non trasferibili</b> dovranno, inoltre, recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.</p>
<p>Gli assegni bancari, postali e circolari, e i vaglia postali "<b>liberi</b>" potranno essere, quindi, usati solo per <b>pagamenti inferiori a 5.000,00 euro</b>. Sono, però, regolari i titoli emessi prima del 30 aprile, per importi fino a 12.500 euro, anche se incassati dopo il 30 aprile.<br />
I carnet di assegni giacenti in banca o posta possono essere ancora usati, con l'annullamento della dichiarazione circa il limite dei 12.500,00 euro e riportando il nuovo limite "<i>pari o superiore a 5.00,00 euro</i>".<br />
I correntisti in possesso di blocchetti di assegni possono continuare ad utilizzarli nei <b>limiti di 5.000,00 euro</b> e con l'<b>indicazione del codice fiscale nella girata</b>, se trasferibili e, indicando la clausola di "<i>non trasferibilità</i>" e il nome e la ragione sociale del beneficiario, se di importo superiori a 5.000,00 euro. Su questi vecchi carnet non occorre pagare l'imposta di 1,5 euro, anche se usati dopo il 30 aprile.</p>
<p><u><b>Gli assegni a  "me medesimo"</b></u></p>
<p>Gli assegni all'ordine del traenti potranno essere girati unicamente per l'incasso.<br />
In pratica, dovrà sparire l'abitudine molto utilizzata in passato di emettere assegni a me medesimo e di girarli, con l'intento di nascondere il vero destinatario dell'assegno. Chi emette assegno a <i>"me medesimo"</i>, potrà solo incassarlo in banca.</p>
<p><u><b>Le banche e Poste rilasceranno solo assegni non trasferibili.</b></u></p>
<p>Sugli assegni liberi dovrà essere inserito il <b>codice fiscale del girante</b>; la mancata apposizione comporterà la <b>nullità della girata</b> e, dunque, l'impossibilità di <b>incassare il titolo</b> e l'obbligo di segnalarlo al Ministero dell'economia. Su quest'aspetto bisogna <b>stare attenti</b>, perché se l'assegno gira a sette persone e manca la seconda girata, la settima persona non potrà incassarlo.</p>
<p><u><b>Operazioni in contanti</b></u></p>
<p>Il  limite dei 12.500 euro, previsto dal D.L.  n. 143/1991, è stato sostituito dal 30 aprile 2008 dal  <b>tetto di 5.000 euro</b>, sopra il quale i trasferimenti in contanti dovranno essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati. I 5.000,00 euro vanno <b>intesi complessivamente</b>. Non si guarda, quindi, il singolo pagamento ma l'<b>operazione complessiva anche se frazionata</b>. I professionisti, nell'interpretare la norma, non dovranno interpretarla letteralmente, ma dovranno usare nell'interpretazione della stessa il metodo teleologico, cioè dovranno cercare la "<i>ratio</i>", la logica della norma.</p>
<p><u><b>Libretti di deposito al portatore</b></u></p>
<p>Dal 30 aprile 2008 i <b>libretti al portatore</b> non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000,00 euro. Nel caso vengano trasferiti il cedente, entro 30 giorni, dovrà comunicare alle banche o alle poste che li hanno emessi, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. In caso di omissione è prevista una <b>sanzione dal 10 al 20% del saldo</b>.<br />
I libretti al portatore <b>già emessi</b> e, quindi, già detenuti alla data del  29 aprile, entro il prossimo 30 giugno dovranno essere <b>ridotti al di sotto dei 5.000,00 euro</b>, oppure dovranno essere estinti. Per questi libretti (cioè emessi prima del 30 aprile), che presentano un saldo uguale o superiore a 5.000,00 euro, se dopo il 30 aprile vengono presentati all'incasso da un cessionario che non ha la dichiarazione del cedente sul trasferimento, potranno, comunque essere incassati, con <b>un'autodichiarazione</b>, oppure a condizione che entro 30 giorni dalla presentazione all'incasso pervenga alla banca la dichiarazione di cessione da parte del cedente.   Banche e poste dovranno conservare  tutte le dichiarazioni o autocertificazioni e avranno l'obbligo di comunicarli alle autorità che dovessero richiederle.</p>
<p><u><b>Conti anonimi</b></u></p>
<p>E' vietata l'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizie, e l'uso in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti in Stati esteri.</p>
<p><u><b>Ricapitolando</b></u></p>
<p>Gli assegni all'ordine del traente non potranno che essere presentati alla banca o a Poste  Italiane  S.p.A. per l'incasso; i libretti al portatore non potranno che circolare previa tracciatura; gli assegni bancari o postali richiesti in forma libera, utilizzabili cioè quali mezzi di pagamento per importi inferiori a 5.000 euro, nonché gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro potranno circolare solamente previa apposizione, a pena di nullità, del codice fiscale in ogni girata.</p>
<p>Come si può ben vedere, le nuove regole chiuderanno molte delle possibilità che fin qui hanno consentito comportamenti impropri anche di carattere fiscale.</p>
<p>L'entrata in vigore delle norme antiriciclaggio ha segnato, un <b>significativo passo avanti nella lotta al crimine economico</b>.</p>
<p>Il problema, però, rimane quello di proteggere la privacy di chi segnala, e di non rovinare il rapporto personale e confidenziale tra professionista e cliente.</p>
<p>E' necessario che  nell'attività investigativa attuata in seguito ad una segnalazione di operazione sospetta venga  garantita, in modo assoluto, quella necessaria "<i>riservatezza</i>", su cui i professionisti oggi non si sentono tranquilli.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Vecchi assegni validi anche dopo il 30 aprile]]></title>
<link>http://marcobg.wordpress.com/?p=938</link>
<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 18:15:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>Marco Moretti</dc:creator>
<guid>http://marcobg.wordpress.com/?p=938</guid>
<description><![CDATA[ 
Gli assegni già in circolazione potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile: per allinearl]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse:collapse;color:#404041;line-height:25px;"> </span></p>
<p style="margin:0;padding:0;" align="justify">Gli assegni già in circolazione potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile: per allinearli alle regole più stringenti in arrivo sarà sufficiente scrivere sul modulo «non trasferibile». E la dicitura potrà essere apposta a mano dal traente, senza che siano necessarie altre formalità. Lo chiarisce la circolare in arrivo dal ministero dell'Economia:un documento destinato a sciogliere alcuni nodi applicativi delle misure introdotte dal decreto legislativo antiriciclaggio ( n. 231 del 2007) e, in particolare, dall'articolo 49, che fissa nuovi limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, in vigore dal prossimo 30 aprile.</p>
<div align="justify"></div>
<p style="margin:0;padding:0;" align="justify">Le nuove regole antiriciclaggio mettono al bando (o quasi) gli assegni "liberi": che dovranno essere chiesti in banca per iscritto, pagando un'imposta di bollo di 1,5 euro per modulo, e che comunque potranno essere usati solo per pagamenti sotto i 5mila euro; ogni girata dovrà poi riportare il codice fiscale del girante. Diverranno quindi la norma gli assegni non trasferibili. Le banche stanno in questi giorni mettendo a punto i nuovi moduliallineati alle disposizioni antiriciclaggio. Per quelli già in circolazione, è previsto l'adeguamento fai-da-te. E ai moduli "liberi" ritirati prima del 30 aprile ma utilizzati dopo si applicherà il tetto di 5mila euro, ma non sarà necessario pagare il bollo.</p>
<div align="justify"></div>
<p style="margin:0;padding:0;" align="justify">Nessuna soglia, invece, per gli assegni bancari e postali emessi «a me medesimo». Il decreto 231 impone che possano essere girati solo per l'incasso direttamente dall'emittente a una banca o a Poste italiane.</p>
<div align="justify"></div>
<p style="margin:0;padding:0;" align="justify">Il ministero chiarisce poi che, nonostante le irregolarità nell'utilizzo, l'assegno si potrà comunque incassare: ma la banca dovrà segnalare le irregolarità al ministero che applicherà le sanzioni previste dal decreto 231 (dall'1 al 40%dell'importo trasferito). Mentre per gli assegni "liberi", la girata irregolare blocca l'incasso: per ottenere la somma occorre risalire la catena e rivolgersi all'ultimo girante "in regola".</p>
<div align="justify"></div>
<p style="margin:0;padding:0;" align="justify">Novità anche per i libretti al portatore: il saldo, entro il 30 giugno 2009, dovrà essere portato sotto i 5mila euro e chi li trasferisce dovrà comunicare alla banca i dati del beneficiario entro 30 giorni. Altrimenti, il libretto resta pagabile ma l'irregolarità sarà sanzionata (dal 10 al 20% del saldo). Infine, i pagamenti effettuati tramite i money transfer non potranno superare i 2mila euro: la soglia è però riferita a una singola operazione, mentre il tetto dell'operazione frazionata ( unitaria dal punto di vista economico) resta a 5mila euro.</p>
<div align="justify"></div>
<p style="margin:0;padding:0;" align="justify">Non arriva invece il chiarimento sull'applicabilità della disciplina dei conti dormienti ai buoni fruttiferi postali. Ieri, la commissione di gestione del Fondo in cui confluiranno le somme non movimentate per almeno dieci anni non si è espressa sul punto, perché manca ancora – spiegano al ministero – una richiesta formale di chiarimenti.</p>
<p style="margin:0;padding:0;">&#160;</p>
<p style="margin:0;padding:0;">FONTE: <a href="http://www.ilsole24ore.com">www.ilsole24ore.com </a></p>
]]></content:encoded>
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