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	<title>pareri-legali &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/pareri-legali/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "pareri-legali"</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 23:41:40 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

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<title><![CDATA[Ricorso medici specializzandi e specializzati]]></title>
<link>http://spacepress.wordpress.com/?p=106</link>
<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:21:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>spacepress</dc:creator>
<guid>http://spacepress.it.wordpress.com/2008/06/25/ricorso-medici-specializzandi-e-specializzati/</guid>
<description><![CDATA[RICORSO MEDICI SPECIALIZZANDI SU COME OTTENERE STIPENDIO, CONTRIBUTI ED ALTRO.-

A tutti gli special]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size:9pt;font-family:&#34;">RICORSO MEDICI SPECIALIZZANDI SU COME OTTENERE STIPENDIO, CONTRIBUTI ED ALTRO.-</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://spacepress.files.wordpress.com/2008/06/medici-specializzandi-200x150.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-107" src="http://spacepress.wordpress.com/files/2008/06/medici-specializzandi-200x150.jpg?w=200" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;font-family:&#34;">A tutti gli specializzandi ed agli specialisti, specializzatisi dal 2002 ad oggi, potrà essere utile tenere presente il seguente parere legale e determinarsi di conseguenza:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;font-family:&#34;"><span> </span>Nell’Agosto del 1999 è stato emanato il decreto legislativo n.368, che ha recepito la Direttiva Comunitaria n.93/16/CE in ambito di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi certificati ed altri titoli. Nel dicembre dello stesso anno, tuttavia, il decreto legislativo n.517/’99 bloccava l’applicazione degli articoli dal 39<span> </span>al 41 del decreto legislativo n.368/99 riguardanti gli emolumenti dei medici in formazione specialistica, la copertura assicurativa per la responsabilità civile e la facoltà dell’esercizio della libera professione. Il Governo Italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n.368/99. Con la definizione del contratto di formazione il medico specializzando, che fino ad ora percepiva solamente una borsa di studio,<span> </span>si vedrà corrispondere un trattamento economico solamente a partire dall’anno 2006. E’ evidente la disparità di trattamento che viene a concretizzarsi nei confronti di coloro che hanno già terminato o che stanno per terminare il corso di specializzazione rispetto a coloro i quali, invece,<span> </span>godranno di diritti che, seppure riconosciuti con il decreto legislativo n.368/99, di fatto non sono mai stati resi operativi a causa dell’inadempimento dello Stato italiano. I medici in formazione specialistica ed i medici specializzati potranno fare valere i propri diritti al fine di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione del decreto legislativo n.368/99.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;font-family:&#34;">STRATEGIE DA ADOTTARE: Occorrerà consentire a tutti gli aventi diritto di ottenere l’applicazione retroattiva del decreto legislativo n.368/99 e, quindi, il recupero delle differenze retributive non percepite e dei contributi previdenziali dal 2002 in poi (per<span> </span>gli anni dal 1999 al 2002 occorre verificare come aggirare il problema della prescrizione) . Per semplificare si rappresenta: A) specializzandi del primo anno: fare diffida per il rimorso delle tasse di iscrizione, in quanto hanno dovuto pagare per l’intero anno, invece di circa 3/12 effettivamente dovuti; B) specializzandi del secondo anno in poi e medici già specializzati: fare azione legale per sollecitare il pagamento degli arretrati dal 2006 ad oggi; Intentare causa per ottenere la corresponsione dei contributi previdenziali dal 2002 ad oggi. Con i migliori auguri! </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;font-family:&#34;"> <span style="color:#339966;"><strong>COMMENTO DI FERNANDO: </strong>Da più parti mi si chiedeva un parere su tale tematica. Spero di aver dato un chiarimento a tutti coloro i quali si trovano nella situazione sopra ipotizzata.-</span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Ancora sulla Assicurazioni..]]></title>
<link>http://spacepress.wordpress.com/?p=67</link>
<pubDate>Sat, 24 May 2008 17:10:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>spacepress</dc:creator>
<guid>http://spacepress.it.wordpress.com/2008/05/24/ancora-sulla-assicurazioni/</guid>
<description><![CDATA[ANCORA SULLA NON TENUTEZZA DELLE SPESE LEGALI DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI
Questo argomento è stato]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spacepress.files.wordpress.com/2008/05/assicurazioni02.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-68" src="http://spacepress.wordpress.com/files/2008/05/assicurazioni02.jpg?w=239" alt="" width="239" height="212" /></a><strong><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:9pt;">ANCORA SULLA NON TENUTEZZA DELLE SPESE LEGALI DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI</span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Questo argomento è stato oggetto di parere legale e di pubblicazione su questo sito da parte del sottoscritto . A completamento dell’argomento da me trattato in prima battuta ritengo utile riportare e delineare il quadro normativo di riferimento per dare la possibilità <span> </span>al danneggiato di avere dei riferimenti di legge sul punto. A tal uopo pubblichiamo il D.Lgs.<span> </span>N.209/ 2005</span></p>
<p><span style="font-size:9pt;">Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209</span></p>
<h3><em><span style="font-size:9pt;">“Codice delle assicurazioni private” </span></em></h3>
<h3><span style="font-size:11pt;">CAPO III ° RISARCIMENTO DEL DANNO </span></h3>
<p><span style="font-size:9pt;">Art. 137.<br />
<em><span>Danno patrimoniale </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. E’ in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. In</span><span style="font-size:9pt;"> tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 138.<br />
<em><span>Danno biologico per lesioni di non lieve entità </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">a)</span></em><span style="font-size:9pt;"> delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">b)</span></em><span style="font-size:9pt;"> del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. La tabella unica nazionale e’ redatta secondo i seguenti principi e criteri:</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">a)</span></em><span style="font-size:9pt;"> agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">b)</span></em><span style="font-size:9pt;"> la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">c)</span></em><span style="font-size:9pt;"> il valore economico del punto e’ funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">d)</span></em><span style="font-size:9pt;"> il valore economico del punto e’ funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">e)</span></em><span style="font-size:9pt;"> il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento e’ determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 139.<br />
<em><span>Danno biologico per lesioni di lieve entità </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e’ effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">a)</span></em><span style="font-size:9pt;"> a titolo di danno biologico permanente, e’ liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo e’ calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto e’ pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">b)</span></em><span style="font-size:9pt;"> a titolo di danno biologico temporaneo, e’ liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera <em><span>a)</span></em>, per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 140.<br />
<em><span>Pluralità di danneggiati e supero del massimale </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e’ irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 141.<br />
<em><span>Risarcimento del terzo trasportato </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e’ risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo e’ coperto per un massimale superiore a quello minimo.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e’ esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 142.<br />
<em><span>Diritto di surroga dell’assicuratore sociale </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreche’ non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione e’ tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione e’ tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. In</span><span style="font-size:9pt;"> ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">Capo IV </span></em><span style="font-size:9pt;"><br />
PROCEDURE LIQUIDATIVE </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 143.<br />
<em><span>Denuncia di sinistro </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’ approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 144.<br />
<em><span>Azione diretta del danneggiato </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione e’ chiamato anche il responsabile del danno.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione e’ soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 145.<br />
<em><span>Proponibilità dell’azione di risarcimento </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 146.<br />
<em><span>Diritto di accesso agli atti </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. L’esercizio del diritto di accesso non e’ consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non e’ messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonche’ i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 147.<br />
<em><span>Stato di bisogno del danneggiato </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile e’ sospesa ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l’istanza e’ proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e’ pendente la causa.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. L’istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. L’ordinanza e’ irrevocabile fino alla decisione del merito.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 148.<br />
<em><span>Procedura di risarcimento </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonche’ dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione e’ tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e’ tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">5. In</span><span style="font-size:9pt;"> caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta e’ imputata nella liquidazione definitiva del danno.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">10. In</span><span style="font-size:9pt;"> caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, e’ tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 149.<br />
<em><span>Procedura di risarcimento diretto </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. In</span><span style="font-size:9pt;"> caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche’ i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e’ tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e’ imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">6. In</span><span style="font-size:9pt;"> caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Art. 150.<br />
<em><span>Disciplina del sistema di risarcimento diretto </span></em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">a)</span></em><span style="font-size:9pt;"> i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">b)</span></em><span style="font-size:9pt;"> il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">c)</span></em><span style="font-size:9pt;"> le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">d)</span></em><span style="font-size:9pt;"> i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;</span></p>
<p style="text-align:justify;"><em><span style="font-size:9pt;">e)</span></em><span style="font-size:9pt;"> i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese. </span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:9pt;">Vediamo cosa ci dice sul punto il collega Avv. Fabio Quadri (esperto della materia) <span> </span>Riportiamo uno stralcio di un suo parere pubblicato in Overlex: </span></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;"><span> </span>“Da una lettura di detto regolamento emerge che i danneggiati, le vittime della strada e i professionisti che tutelano costoro non solo sono stati ignorati ma ora, questi ultimi, vogliono proprio essere eliminati.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;"><span> </span>La lettura del regolamento evidenzia alcuni elementi ben precisi:</span></p>
<p style="margin-left:36pt;text-align:justify;text-indent:-18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9pt;"><span>1.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9pt;">il regolamento non ha nulla di tecnico e sembra redatto da soggetti che non conoscono i meccanismi risarcitori in ambito di R.C.A.;</span></p>
<p style="margin-left:36pt;text-align:justify;text-indent:-18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9pt;"><span>2.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9pt;">il regolamento non risolve i contrasti del Codice delle Assicurazioni con il codice civile e di procedura civile, nonché con quello che possiamo definire il “<em>diritto vivente</em>” ed oltre quarant’anni di giurisprudenza (senza parlare della Costituzione);</span></p>
<p style="margin-left:36pt;text-align:justify;text-indent:-18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9pt;"><span>3.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9pt;">l’unica spesa accessoria regolamentata è quella relativa alle spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale; ovvero si arriva a sostenere che tale attività non deve essere considerata una spesa accessoria (e quindi esclusa dal risarcimento);</span></p>
<p style="margin-left:36pt;text-align:justify;text-indent:-18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9pt;"><span>4.<span> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9pt;">non si dice quali siano i benefici concreti, previsti dall’art. 150, lettera e), derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto se non indicando una generica ottimizzazione della gestione, controllo dei costi e innovazione dei contratti, senza dare parametri di riferimento precisi di come ciò debba avvenire.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Credo sia invece evidente come, al contrario, al danneggiato, ma anche all’assicurato, il risarcimento diretto porterà solo svantaggi rispetto al sistema attuale. Vediamo quali:</span></p>
<p style="margin-left:36pt;text-align:justify;text-indent:-18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10pt;font-family:Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><strong><span style="font-size:9pt;">La richiesta di risarcimento </span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">L’art. 5 del Regolamento prevede che il danneggiato, che si ritiene non responsabile del sinistro, rivolga la richiesta di risarcimento alla propria impresa assicuratrice mediante raccomandata r.r., fax o telegramma. In primo luogo è palese come tale procedura, in confronto all’attuale C.I.D., penalizzi il danneggiato -il quale oggi si limita a consegnare copia della C.A.I. alla propria compagnia assicuratrice- poichè, con il nuovo Codice, <strong><span>dovrà anche inviare una richiesta di risarcimento</span></strong>. Datosi che è noto che nel sistema attuale, quando non si applica la procedura C.I.D., la raccomandata viene inviata non dal danneggiato direttamente ma dal proprio agente o dal proprio patrocinatore, ci si deve chiedere se col nuovo sistema gli agenti assicurativi (che saranno l’unico interlocutore col danneggiato) provvederanno ad auto-inviarsi la raccomandata di richiesta. Naturalmente, poi, la richiesta di risarcimento dovrà sottostare ad una formalità ben precisare, ovvero contenere tutta una serie di elementi così come elencati all’art. 6 del Regolamento. </span></p>
<p style="margin-left:36pt;text-align:justify;text-indent:-18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10pt;font-family:Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><strong><span style="font-size:9pt;">L’allungamento a dismisura dei tempi concessi per il risarcimento alle compagnie assicuratrici.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Nel sistema attuale, i tempi concessi per la liquidazione alla compagnia assicuratrice sono di giorni 30  in caso di constatazione amichevole sottoscritta, o giorni 60 dalla ricezione della richiesta di risarcimento nella procedura ordinaria.<span> </span>Il Regolamento al risarcimento diretto prevede ora, invece, che la compagnia assicuratrice, ricevuta la richiesta di risarcimento (sempre ammesso che l’abbia ricevuta), se questa è incompleta (come avviene nel 90% dei casi) abbia trenta giorni di tempo per chiedere al danneggiato l’integrazione degli elementi mancanti. Si deve notare che, ad esempio, nel caso di danni fisici, il danneggiato, se ha subito una invalditià permanente, deve allegare anche una copia della relazione medico legale alla richiesta di risarcimento. Quindi, ottenute tali integrazioni, prima di fare l’offerta, la compagnia ha altri 60 giorni di tempo nel caso di danno alle cose (30 se la  C.A.I. è firmata) ed addirittura 90 giorni in caso di lesioni. Concretamente, quindi, nel caso di danno alle cose i tempi concessi alla compagnia per fare l’offerta (non per liquidare, poiché per questo si devono aggiungere altri 15 giorni previsti dall’art.149) diventano i seguenti.: 30 giorni di tempo dalla ricezione della raccomandata per chiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari; ricevuti questi chiarimenti (e si deve considerare anche il tempo necessario al danneggiato per fornirli detti chiarimenti) altri 60 giorni di tempo. Possiamo supporre, quindi, almeno 100 giorni per il danno a cose. Senza contare il fatto che la compagnia potrebbe ripetere nel tempo diverse volte la richiesta di chiarimenti; -per i danni fisici, una volta ricevuta la relazione medico legale dal danneggiato (e cioè, per le lesioni più lievi almeno 90 giorni dal sinistro, per quelli più serie anche 180 ma fino a 360 giorni e oltre, dovendo attendere la stabilizzazione dei postumi) , altri 90 giorni per fare l’offerta. E’ lecito, pertanto, supporre che in caso di lesioni alla compagnia è concesso un <strong><span>termine minimo</span></strong> per fare l’offerta di giorni 180. Ma questo nei casi più semplici. Ma non è tutto. Qualora tale offerta non sia ritenuta congrua, attesi altri 15 giorni per ricevere materialmente la liquidazione, il danneggiato potrà (così dice l’art.149 del Codice) intraprendere l’azione direttamente nei confronti della propria compagnia. Ovvero, mentre col sistema attuale, per il danno a cose, al sessantunesimo giorno si può intraprendere la, giusta, azione giudiziale, nel caso del risarcimento diretto questo termine è posticipato a dismisura. Se poi il danneggiato, terminato tutto questo lungo <em>iter</em> d’attesa, decidesse d’intraprendere l’azione, non nei confronti della propria compagnia, ma nei confronti del civile responsabile ex art. 145 del Codice, dovrebbe <em>ex novo</em> far decorrere tutti i termini, così come previsto anche dall’art. 148. In sostanza si rischia che per un semplice danno a cose debba passare almeno un anno prima di poter procedere con l’azione giudiziale nei confronti del responsabile civile e, nel caso di lesioni, molto di più. </span></p>
<p style="margin-left:36pt;text-align:justify;text-indent:-18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10pt;font-family:Symbol;"><span>·<span> </span></span></span><!--[endif]--><strong><span style="font-size:9pt;">L’assistenza legale al danneggiato </span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Con l’art.9 del Regolamento si è appalesato quanto si voleva ottenere: l’eliminazione totale di diritti di assistenza legale a favore dei danneggiati.<span> </span>Infatti, è previsto che le spese sostenute dal danneggiato per consulenza e assistenza professionale diverse da quelle medico-legale non debbano considerarsi spese accessorie; ovvero, il danneggiato se vuole rivolgersi all’avvocato lo deve fare a proprie spese. Credo che non serva essere esperti di diritto per capire che ciò violi due norme fondamentali previste dalla carta costituzionale: il diritto alla parità di trattamento ed il diritto alla difesa. Non voglio in questa sede dilungarmi oltre circa l’incostituzionalità del risarcimento diretto, avendo già avuto modo di trattare l’argomento con altri articoli. Ma quello che voglio sottolineare in questa sede è il fondo che ha toccato chi ha redatto il regolamento. Infatti, il primo comma dell’art. 9 prevede che l’assistenza tecnica (prima data dagli avvocati), al fine d’ottenere la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno,<strong><span> debba essere fornita proprio dalla compagnia assicuratrice che deve effettuare il risarcimento!!!</span></strong> Cioè la stessa compagnia assicuratrice che deve pagare dovrebbe suggerire al danneggiato come fare per ottenere un giusto (o maggiore) risarcimento? Chissà perché ma mi sembrava di ricordare che le compagnie assicuratrice fossero società a fini di lucro e non enti di beneficenza. O al Governo non se ne sono accorti? </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-size:10pt;">Ancora: riportiamo uno scritto sempre del collega Avv. Fabio Quadri sul parere del Consiglio di Stato.</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:10pt;">Fonte:Overlex</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;"><span> </span>“Ho dovuto rileggere ripetutamente il parere delo 19 dicembre 2005 del Consiglio di Stato, relativo allo <span> </span>schema del DPR recante l’attuazione dell’art. 150 del Codice delle Assicurazioni per <span> </span>cercare di capirne il significato, la portata e, soprattutto, la coerenza. A onor del vero, ancora oggi, rinvengo nello stesso solo grosse contraddizioni e nessuna certezza. Cercherò, allora, di esplicitare i miei dubbi esaminando passo-passo quanto riportato nel parere. </span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:9pt;">Il mancato preventivo parere del Consiglio di Stato ed il parere delle competenti Commissioni Parlamentari</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Osserva il Consiglio di Stato che “<em>le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto (art.149) e la relativa disciplina (art.150), risultano inserite nel Codice delle Assicurazioni sulla base degli elementi e delle indicazioni contenuti nel parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari: non erano presenti nello schema di decreto legislativo sul quale questa Sezione ha previamente espresso il suo parere (Adunanza del 14 febbraio 2005)”. </em></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Per quanto concerne il parere delle competenti Commissioni, il Consiglio di Stato può fare solo riferimento al parere espresso dalla X Commissione del Senato, laddove, nella seduta del 22 giugno 2005, esaminando un testo che non conteneva il risarcimento diretto, l’on. Maconi (DS-U) proponeva l’inserimento dell’indennizzo diretto degli assicurati. Non mi risulta che altre commissioni parlamentari, quali, ad esempio, quella per gli Affari Costituzionali o la Commissione Giustizia, sia siano espresse in tal senso esaminando lo schema di Cedreto Legislativo antecedente al Codice delle Assicurazioni.<span> </span>Mi risulterebbe, invece, che undici Senatori della Repubblica, in data 8 novembre 2005, ovvero prima del parere del Consiglio di Stato, abbiano presentato una proposta di legge con la quale si richiede proprio l’abrogazione dell’indennizzo diretto. E che due Senatori fra essi, tra cui il primo firmatario, siano proprio membri della X Commissione del Senato. Ora, l’aver proposto un “risarcimento” diretto non meglio specificato prima dell’entrata in vigore del Codice, alla luce della successiva richiesta di abrogazione fatta da alcuni membri –e non- della medesima Commissione, non può certo far pensare, come ha invece ritenuto il Consiglio di Stato, che il risarcimento diretto, <strong><span>così come è stato introdotto</span></strong>, corrisponda “<em>agli elementi e alle indicazioni della competente Commissione”. </em>Se così fosse stato, ovvero se gli artt. 149 e 150 corrispondessero esattamente alla volontà parlamentare, non si comprenderebbe perché gli stessi parlamentari di area governativa (cioè della maggioranza) ne abbiano immediatamente chiesto l’abrogazione. Non solo, ma durante l’<a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&#38;leg=14&#38;id=168647" target="_blank">esame del disegno di legge</a> abrogativo alle commissioni congiunte di Giustizia e Attività produttive, il Presidente della Commissione Giustizia Antonino Caruso ha testualmente dichiarato” <em>Vi è poi un ulteriore motivo che milita a favore della soppressione dei citati articoli del decreto delegato ed è quello relativo all'eccesso di delega rispetto ai principi e criteri direttivi della legge n. 229 del 2003 che erano diretti alla tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto</em>” Eccesso di delega ribadito nella stessa seduta anche dal Senatore Semeraro membro, come già detto, della Commissione Attività Produttive. E’ quindi una forzatura ritenere che una presunta indicazione della X Commissione del Senato, possa sopperire integralmente al mancato <span style="text-decoration:underline;">preventivo</span> parere del Consiglio di Stato, come qualcuno vorrebbe leggere ora nel parere del 19 dicembre 2005 qui in commento. Non si può, oltretutto, dimenticare che il preventivo (e non postumo) parere era richiesto proprio dalla Legge Delega 29 luglio 2003 n.229. Pertanto, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rispondere ad un altro quesito, ovvero: poteva il Governo emanare una norma di legge senza il <span style="text-decoration:underline;">preventivo</span> parere del Consiglio di Stato, ancorché ciò fosse chiesto dalla Legge Delega?<span> </span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:9pt;">La tutela del consumatore e del contraente più debole</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Gli artt 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, nonché il successivo regolamento attuativo esaminato dal Consiglio di Stato, devono necessariamente adeguarsi ai principi e criteri direttivi della Legge Delega, la quale, espressamente li indica nella <strong><span>tutela del consumatore e del contraente più debole</span></strong>. Sinceramente, gli artt. 5, 6 e 7, i quali disciplinano le modalità con cui il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento, hanno notevolmente complicato questo adempimento, soprattutto laddove con la precedente Convenzione Indennizzo Diretto bastava presentare la copia della Constatazione Amichevole d’Incidente sottoscritta al proprio assicuratore per essere risarciti. Nulla dice il Consiglio di Stato in merito a tale situazione peggiorativa. Per non parlare poi dei criteri di ripartizione delle responsabilità dell’incidente e dell’attribuzione del relativo grado di responsabilità che ora sono tipizzati sulla base di alcuni <em>baremés </em>predeterminati, e non più, quindi, in base ai principi del codice civile, del codice della strada o dell’apprezzamento del Giudice. E mi sembra persino superfluo far notare come l’aver escluso fra i danni accessori le spese di consulenza legale vada nel senso opposto alla tutela del consumatore e del contraente più debole, a tutto vantaggio esclusivo delle compagnie assicuratrici che non avranno nella fase stragiudiziale alcun contradditore. Ma il vero controsenso nel parere del Consiglio di Stato è che lo stesso, come vedremo, giustifica lo schema di regolamento pur definendolo “<strong><span>restrittivo</span></strong>” dei diritti del consumatore e del contraente più debole. Il Consiglio di Stato, infatti equivoca sui principi da seguire così come imposti dalla Legge Delega: ritiene, infatti, che il prevedere presunti <strong><span>benefici</span></strong> per gli assicurati (e vedremo poi cosa consiglia il Supremo Giudice) coincida con la <strong><span>tutela</span></strong> del consumatore e contraente più debole previsto dalla Legge Delega. Non ho timore di smentita quando affermo che <strong><span>restringere i diritti</span></strong> dei consumatori-danneggiati, come affermato dallo stesso Consiglio di Stato, va nel senso opposto a quello voluto e previsto nella delega parlamentare. Infatti, presunti benefici in temi di “ottimizzazione della gestione”, “controllo dei costi” e “innovazione dei contratti” (come previsto dall’art. 14 dello schema di regolamento) nulla hanno a che vedere con la tutela dei contraenti deboli. <strong><br />
Il risarcimento diretto un’autonomia negoziale?</strong></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni prevede che il risarcimento diretto si applichi nel caso di scontro fra veicoli assicurati per la responsabilità civile obbligatoria. In questo caso i danneggiati devono chiedere il risarcimento del danno alla impresa assicuratrice del veicolo danneggiato. Pertanto, il danneggiato in questione è sottoposto a due obblighi: 1) contrarre una polizza assicurativa; 2) chiedere il risarcimento del danno alla medesima compagnia. Non c’è scelta. Il Consiglio di Stato, giustificando lo schema di regolamento nel punto in cui esclude fra i danni accessori le spese legali, definisce tale limitazione dei diritti una “<em><span style="text-decoration:underline;">restrizione</span> consapevole e liberamente accettata dal danneggiato che intende utilizzare questo meccanismo risarcitorio”. </em>Se ci si fermasse qui nella lettura del parere, sembrerebbe che il danneggiato possa autonomamente e liberamente scegliere se attivare la procedura di risarcimento diretto oppure chiedere il risarcimento secondo i meccanismi ordinari, ovvero quelli previsti dall’art.144, alla compagnia del civile responsabile. Invece no. Infatti, secondo il Consiglio di Stato la libertà del danneggiato consisterebbe solo nell’accettare o meno l’offerta (restrittiva) dalla propria compagnia e, in caso negativo (ovvero, di non accettazione), di poterla convenire in giudizio. Secondo il Supremo Giudice tale meccanismo semplificato (?) rientrerebbe nell’area dell’autonomia negoziale (??) delle parti che stipulano il contratto d’assicurazione. In sostanza il danneggiato che è <strong><span>obbligato</span></strong> a stipulare una polizza assicurativa, che è <strong><span>obbligato</span></strong> ad accettare le Condizioni Generali di Assicurazione e che, quindi, è poi <strong><span>obbligato</span></strong> ad accettare un risarcimento senza potersi far assistere da un professionista se non a proprie spese, avrebbe autonomia negoziale? E in cosa consisterebbe questa autonomia? Il danneggiato (che, rammentiamolo, è una vittima di un sinistro che ha subito un danno ingiusto in conseguenza di un fatto illecito) può forse negoziare al momento della stipula della polizza se accettare o meno la procedura di risarcimento diretto? No, perché la legge lo obbliga in tal senso. Può negoziare con la propria compagnia quanto deve essere risarcito a proprio favore? No, perché ci sono dei <em>baremés </em>per il grado di responsabilità e non può avvalersi di un professionista che contratti per lui se non a proprie spese. Può ottenere senza ricorrere al giudice l’integrale risarcimento, ivi incluse le sacro sante spese legali? No, la legge lo vieta. La facoltà di ricorrere alla giustizia ordinaria non può ritenersi una “autonomia negoziale” ma solo un diritto costituzionalmente garantito. La vera autonomia negoziale ci sarebbe stata solo se il meccanismo del risarcimento diretto fosse stato facoltativo ovvero se il danneggiato, consapevolmente al momento del sinistro e ad ogni sinistro, avesse potuto realmente scegliere se attivare o meno la proceduta ex art. 149 oppure attivare la procedura (stragiudiziale) ex art. 148. Così come è prevista nello schema di regolamento è solo una imposizione restrittiva che nulla ha di negoziale. </span></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:9pt;">I benefici derivanti agli assicurati dal risarcimento diretto.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;">Finalmente, il <strong>Consiglio di Stato</strong> su un punto è chiaro: lo schema di regolamento, così com’è non prevede specificatamente quei benefici per gli assicurati che giustifichino tali restrizioni dei loro diritti. Anche qui, però, non si comprende se tale censura sia limitata al caso di risarcimento in forma specifica o nella sua integralità al meccanismo del risarcimento diretto. Poiché tali benefici, che dovevano essere <strong><span>espressamente indicati</span></strong>, come previsto <strong>dall’art. 150 lettera e</strong>) del Codice delle Assicurazioni, non sono stati precisati nello schema di regolamento se non in modo alquanto generico, non possiamo se non ritenere che il Consiglio di Stato si riferisse al <strong>meccanismo del risarcimento diretto nella sua integrità</strong>. Non possiamo, infatti, credere che i benefici (che altro non sono se non una riduzione dei premi) per gli assicurati debbano esservi solo in caso di risarcimento del danno in forma specifica previsto contrattualmente. Naturalmente viene, comunque, da chiedersi se per gli assicurati una presunta riduzione di premio in cambio di un restrittivo (ovvero minore e non integrale) risarcimento corrisponda realmente ad un beneficio. Anche se, rammentiamolo, la Legge Delega non parlava di benefici ma bensì di tutela, che è cosa ben diversa. E prevedere per legge una soglia di riduzione del prezzo, così come consigliato dal Consiglio di Stato, rispetta la direttiva comunitaria 92/49/CEE denominata “Libertà Tariffaria ed abolizione dei controlli preventivi e sistematici sulle tariffe e sui contratti”? Pare assurdo che sia lo stesso Consiglio di Stato suggerire un sistema di controllo preventivo dei premi da parte dello Stato. Si deve fare, infine, un’altra considerazione. Il risarcimento in forma specifica (ovvero, la riparazione del danno al veicolo ad opera di carrozzerie convenzionate con la stessa compagnia assicuratrice), previsto dall’art. 14 dello schema di regolamento, altro non si ridurrà se non ad una <strong><span>limitazione della concorrenza</span></strong> fra auto riparatori. Infatti, in questo modo i carrozzieri che vorranno continuare a restare sul mercato dovranno necessariamente accettare i costi imposti dalle compagnie assicuratrici, in barba alla legge della domanda-offerta e a tutte le norme dell’antitrust. In sostanza, ciò che è uscito dalla porta (ovvero l’accordo ANIA-CARROZZIERI) rientra oggi dalla finestra. A discapito, oltretutto, della sicurezza stradale. Infatti, sarà naturale che i carrozzieri, per restare nei costi imposti, dovranno necessariamente “risparmiare” a propria volta sui costi di riparazione. Alla lunga il beneficio sarà solo per le compagnie a danno degli utenti stessi.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><strong><span style="font-size:9pt;">COMMENTO DI FERNANDO</span></strong><span style="font-size:9pt;">: Non ho niente da aggiungere al chiarissimo parere del collega Avv. Fabio Quadri <span> </span>che condivido in toto. Le lobbies delle Assicurazioni continuano ancora<span> </span>a dettare leggi per la tutela dei propri interessi a danno degli assicurati. In bocca al lupo Italia!</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:9pt;"> </span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[S K Y]]></title>
<link>http://spacepress.wordpress.com/?p=21</link>
<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:35:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>spacepress</dc:creator>
<guid>http://spacepress.it.wordpress.com/2008/04/22/s-k-y/</guid>
<description><![CDATA[ 
IL SILENZIO ASSENSO  DI  S K Y,
E&#8217; stato grazie al Blog di Beppe Grillo che mi sono accort]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-right:166.9pt;text-align:justify;"><strong><span style="font-size:10pt;"> </span></strong></p>
<p><a href="http://spacepress.files.wordpress.com/2008/04/giustizia-martello-350x2782.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24" src="http://spacepress.wordpress.com/files/2008/04/giustizia-martello-350x2782.jpg?w=300" alt="" width="300" height="238" /></a>IL SILENZIO ASSENSO  DI  S K Y,</p>
<p style="text-align:justify;">E' stato grazie al Blog di Beppe Grillo che mi sono accorto di disdire in tempo l'abbonamento a SkyLife. Dal Blog di Beppe Grillo: "<span style="text-decoration:underline;">Sky ha inserito una lettera all'interno del Magazine gratuito inviato ai suoi abbonati. Ma non tutti aprono il Magazine, che è dentro al cellophane. E Non tutti leggono la lettera anche dopo aver strappato la plastica e aver sfogliato la rivista. Non è imbustata, sembra un inserto. Tutti coloro che rimangono in silenzio pagano 0,90 centesimi in più al mese." </span>Sempre dal Blog di Beppe Grillo trascrivo la lettera di Sky:"Gentile cliente.  Ti confermiamo che a partire da questo mese la nuova rivista Skylife sostituisce Sky Magazine. Anche questo numero di Skylife è incluso nel prezzo del tuo abbonamento. A partire la Marzo potrai decidere se continuare a riceverlo, al prezzo di 0,90 euro in più al mese che ti verrà indicato in fattura,oppure ricevere inclusa nell'attuale prezzo del tuo abbonamento, la guida sintetica alla programmazione di Sky chiamando il numero verde 800 835 005 o compilando l'apposito campo della sezione Fai da Te del sito Sky.it.  ....Grazie per l'attenzione e buona lettura con Skylife. Cordialmente, Angela Gemma, Direttore Servizio Clienti." Prima di chiarire il meccanismo del silenzio-assenso facciamo alcune considerazioni di base: Il giornale di Sky, come spesso capita, non arriva sempre a destinazione: in questo caso l'utente si vede abbonato a sua insaputa.;  Nel caso poi che il giornale arrivi a destinazione, non capita spesso  - come è capitato a me, e chissà a quanti altri abbonati, di leggere per intero la rivista e, meno che mai, buste di cellophane  contenti propaganda: anche in questo caso scatterebbe, a loro dire,  automaticamente, l'abbonamento a SkyLife;  Infine: Perché mai dovrei essere io a  prendermi personalmente la briga a disdire un abbonamento da me non richiesto? E' un modo scorretto di proporsi e va evitato e perseguito con ogni mezzo. Credo che un'Azienda come SKY sappia benissimo che il SILENZIO - ASSENSO E' PROIBITO. Ma, ci tenta lo stesso.  Sotto un profilo legale, si tratta di una prassi commerciale scorretta, avvalersi del silenzio-assenso per acquisire dall'abbonato l'adesione (a pagamento) ad un servizio aggiuntivo non richiesto.  Sotto un profilo normativo l'art. 57 del Codice  del consumo (modificato dal decreto legislativo n.146 del 2007) sancisce il divieto di attivare un servizio o  inviare un prodotto se non è stato il consumatore a richiederlo <strong>esplicitamente.</strong> Ed è giusto che sia così.  In ogni caso,coloro che non intendono abbonarsi alla nuova SKY-Life, potranno rifiutare il meccanismo imposto da SKY per il pagamento della nuova rivista Sky Life,  telefonando al N.ro verde <strong>800 835 005.- (Fernando)<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Assicurazioni:spese legali]]></title>
<link>http://spacepress.wordpress.com/?p=9</link>
<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:52:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>spacepress</dc:creator>
<guid>http://spacepress.it.wordpress.com/2008/04/21/assicurazionispese-legali/</guid>
<description><![CDATA[ Parere sui compensi per spese legali da parte dell&#8217;Assicurazioni in caso di incidenti. 
 Sono]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong> </strong><a href="http://spacepress.files.wordpress.com/2008/04/bilancia_della_giustizia-1-340x325.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15" src="http://spacepress.wordpress.com/files/2008/04/bilancia_della_giustizia-1-340x325.jpg?w=300" alt="" width="300" height="286" /></a><strong>Parere sui compensi per spese legali da parte dell'Assicurazioni in caso di incidenti. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong> Sono stato sollecitato da alcuni amici di fare chiarezza in ordine al rimborso delle spese legali in caso di  conferimento di incarico ad un professionista per difesa del danneggiato.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Fonti Normative:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>L'art.9, punto 2, del DPR 18 luglio 2006, n.254, in G.U. 28.08.2006, recita testualmente:</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>- Omissis.......</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong> -  "</strong><strong>2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona."</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Tale articolo esclude, in modo assoluto, le spese per l'assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento. <strong>Sul punto la Suprema Corte di Cassazione civile, ancor prima dell'entrata in vigore della norma regolamentare, ha avuto modo di esprimersi con la sentenza </strong><strong>n.11606/05</strong><strong> </strong><strong>del 5/31/2005</strong><strong>. Se ne riporta stralcio:</strong></p>
<p style="text-align:justify;">"<strong>Nella procedura di risarcimento </strong>del <strong>danno da sinistro stradale</strong><strong>, il danneggiato ha diritto ad ottenere difesa dal proprio legale di fiducia, e a ottenere di conseguenza il rimborso dall'assicurazione delle conseguenti <strong>spese legali</strong>."</strong></p>
<p style="text-align:justify;">La Corte esprime un diritto del danneggiato all'assistenza di un legale anche nella fase pregiudiziale al giudizio che dev'essere rimborsata dall'assicurazione, stante la posizione di supremazia che detiene nei confronti dell'assicurato. <strong>Ancora:</strong> L'assicurazione delle spese legali, presente sul mercato italiano sin dal 1935, viene ufficializzata nell'ordinamento con la legge 295/78 che istituisce il ramo 17 - Tutela Giudiziaria - e trova oggi la sua fonte normativa agli art. 44 e ss. del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995. Sul punto ancora si trascrive la decisione del Giudice di Pace di Cagliari del 18.02.2008, tratta da Sole 24 Ore:</p>
<p style="text-align:justify;">"L'esclusione del rimborso può essere illegittima . Escludere le spese per l'assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento diretto è contrario ai diritti riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale. E' quanto ha stabilito il giudice di pace di Cagliari (Macciotta) che, con una recentissima ordinanza (6 febbraio 2008), accogliendo l'eccezione difensiva dell'attore-danneggiato al quale era stato negato il rimborso degli onorari legali nella fase stragiudiziale, ha rimesso gli atti alla Consulta per illegittimità costituzionale dell'articolo del regolamento di attuazione del risarcimento diretto (Dpr 254/2006). La norma regolamentare prevede espressamente che sugli importi corrisposti al danneggiato non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale. In piena aderenza alle motivazioni addotte dal legale del danneggiato nell'eccezione di incostituzionalità, il Giudice rimettente ha ravvisato tre distinti profili di illegittimità della norma in questione.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Il principio di uguaglianza.</strong> Essa sarebbe, innanzitutto, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione in quanto determina una incomprensibile e ingiustificata situazione di favore per le compagnie di assicurazioni a svantaggio del danneggiato-consumatore, parte debole per antonomasia, il quale, nella prospettiva di evitare fastidiosi costi per l'assistenza legale, deve sottostare alle condizioni e all'offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela. La violazione del suddetto principio sarebbe evidente anche con riferimento ad altri due profili di discrimine che la norma in esame introduce, da un lato la disparità di trattamento fra due diverse categorie professionali (medici e legali), e dall'altro la discriminazione degli indigenti rispetto agli abbienti, quest'ultimi in grado di permettersi l'assistenza legale per una migliore tutela dei propri diritti.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Il diritto di difesa.</strong> Il consumatore viene così a trovarsi in totale balia della propria assicurazione in un contesto estremamente ostico, come la materia dell'infortunistica stradale, che invece richiede specifiche conoscenze e competenze per poter Valutare la congruità del risarcimento dovuto. Ne deriva che risulta violato anche un altro principio fondamentale, il diritto alla difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione, diritto che deve-essere garantito non soltanto in ogni stato e grado del giudizio ma anche nella fase delle trattative stragiudiziali, così come di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 2275/06 e 116066/05).</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>L'eccesso di delega.</strong> Infine, la norma che esclude le spese legali extragiudiziali dal novero dei danni risarcibili, sarebbe viziata da eccesso di delega e perciò in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. La delega, infatti, aveva previsto poteri ben circoscritti per il Governo che aveva il compito di codificare la normativa di settore emanando norme finalizzate alla tutela dei consumatori e, ingenerale, dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali ditale servizio. Nella delega, dunque, non rientrava alcun potere di innovazione né di abrogazione di norme esistenti, nulla di sostanziale era previsto in merito alla disciplina della r.c.a. né in merito alla fase della liquidazione dei sinistri. Ebbene, il nuovo sistema risarcitorio - così come disciplinato dal Codice delle assicurazioni private e dal decreto di attuazione - non sembra per nulla ispirato a quelle finalità di tutela del consumatore a cui invece il legislatore codifìcante doveva uniformarsi. L'obbligo per l'assicuratore di prestare assistenza informativa e tecnica al danneggiato, pure previsto dalla disposizione regolamentare, si risolve in un mero specchietto per le allodole, in quanto determina una situazione di evidente conflitto di interessi: da un lato l'interesse dell'assicuratore-debitore a contenere i costi dei sinistri e dall'altro quello del creditore- danneggiato a conseguire il risarcimento più elevato possibile. In definitiva, la delega è stata impropriamente interpretata dal Governo in modo estensivo e sotto tale profilo non può che essere denunciata l'incostituzionalità della norma in questione. Luciano Scavonetto."</p>
<p style="text-align:justify;">In ordine alla decisione del Giudice di Pace di Cagliari, con tutto il dovuto rispetto, ci permettiamo di dissentire per un motivo semplicissimo e basilare:</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="text-decoration:underline;">Un regolamento quale è il DPR 254/2006, è una norma secondaria, e come tale, non può essere mai sottoposta a giudizio di costituzionalità, atteso che il sindacato di costituzionalità ha per oggetto solo leggi e gli atti aventi forza di legge tra i quali non rientrano certamente i Regolamenti. </span></strong></p>
<p style="text-align:justify;">In giurisprudenza ed in diritto, un <strong>atto avente forza di legge</strong> è qualsiasi atto idoneo a produrre efficacemente e validamente gli effetti propri di una legge pur senza essere, per forma od origine, una legge in senso formale. Tipici esempi di atto avente forza di legge sono il <strong><a title="Decreto legislativo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo">decreto legislativo</a> </strong>(abbr. <em>D.lgs.</em>) e il <strong><a title="Decreto legge" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legge">decreto legge</a> (</strong><em>D.L.</em>), atti prodotti dal <strong><a title="Governo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Governo">governo</a></strong> e che, una volta emanati o sanati, sia pure con qualche limitazione, hanno la stessa forza e lo stesso grado (nella <strong><a title="Gerarchia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia">gerarchia</a> delle <a title="Fonti del diritto" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_del_diritto">fonti del diritto</a></strong>) di una legge. Ad esempio, un decreto legge non può essere abrogato da un <a title="Regolamento" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento">regolamento</a>, perché nelle <a title="Fonti del diritto" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_del_diritto">fonti del diritto</a> vengono prima le leggi e gli atti aventi forza di legge, in subordine i regolamenti.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong> La Corte Costituzionale, infatti,   ha la funzione di giudicare «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione»,nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="text-decoration:underline;">Per tali motivi dissentiamo dalla decisione del Giudice di Pace di Cagliari.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify;">Più percorribile, invece, appare la strada di impugnare la norma regolamentare dinanzi il <strong>Tar del Lazio</strong> le cui decisioni hanno efficacia erga omnes. Purtroppo, fino a quando non interverrà una pronuncia in tal senso, a mio sommesso avviso, le spese legali non sono dovute dalle Assicurazioni per consulenza  o assistenza professionale.  (Fernando)
</p>
<p style="text-align:justify;">
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[STRANIERI - condizione di omosessualità e permesso di soggiorno umanitario]]></title>
<link>http://avvmichelespadaro.wordpress.com/?p=9</link>
<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:18:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>michelespadaro</dc:creator>
<guid>http://avvmichelespadaro.it.wordpress.com/2008/04/01/stranieri-condizione-di-omosessualita-e-permesso-di-soggiorno-umanitario/</guid>
<description><![CDATA[DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel parere fanno riferimento alla situazione giuridica in esse]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel parere fanno riferimento alla situazione giuridica in essere alla data in cui è stato reso. Per ogni chiarimento chiedere all'autore dell'articolo.</p>
<p><span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;">QUESITO</span></p>
<p style="text-align:justify;font-weight:bold;">Con ricorso ex art. 13 comma 8, D. lgs. N. 286/98 proposto in data 10 aprile 2006 il cittadino egiziano Mxxxx impugnava innanzi al Giudice di Pace di Mxxxx il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Mxxxx il precedente 11 febbraio 2006 notificato in pari data ed il connesso e contemporaneo ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato italiano.<br />
Nel ricorso il sig. Mxxxx sollevava preliminarmente l’eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 13 commi 3 e 8 del citato D. lgs. e, nel merito, rilevava l’illegittimità del decreto prefettizio e del connesso ordine di questura in quanto emessi trascurando la condizione di omosessualità dello stesso ricorrente, condizione la quale, ex art. 19 comma 1 del citato Decreto, avrebbe potuto essere fonte di persecuzione nei suoi confronti se fosse tornato nel proprio Paese d’origine (l’Egitto) e quindi motivo di divieto dell’espulsione o respingimento verso quel Paese.<br />
Nelle more del giudizio innanzi al Giudice di Pace adito (e precisamente il successivo 8 aprile 2006, il Mxxxx veniva tratto in arresto dalla Polizia Locale del Comune di Mxxxx, in quanto risultando destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia non vi aveva ottemperato, violando così l’art. 14 comma 5 ter del citato Decreto.<br />
Quindi veniva condotto quel giorno stesso dinanzi al Tribunale penale di Mxxxx, in composizione monocratica, per rispondere in ordine al delitto in parola.<br />
Intanto, con ordinanza pronunciata fuori udienza del 27 aprile 2006 il Giudice di Pace sospendeva il procedimento ex art. 395 c.p.c., in quanto sul punto della legittimità costituzionale dell’art. 13 commi 3e 8 del citato Decreto pendeva già giudizio costituzionale come introdotto a seguito di precedenza questione di legittimità sollevata con ordinanza n. 354 dello stesso Giudice di Pace il precedente 16 aprile 2005, e conseguentemente sospendeva l’esecutorietà del provvedimento espulsivo e connesso ordine impugnati.<br />
Successivamente, convalidato l’arresto ed ordinata l’immediata liberazione dell’imputato (essendo per altro verso risultato incensurato e non sussistendo esigenze cautelari), il Tribunale con sentenza del 3 ottobre 2006, riconosciuti da un lato la sospensione del provvedimento espulsivo pendente il giudizio di legittimità costituzionale e dall’altro il divieto di espulsione ex art. 19 comma 1 del citato Decreto, ricorrente nella specie per l’acclarata condizione di omosessualità dell’imputato, possibile fonte di discriminazione a suo danno nell’ipotesi di suo respingimento verso il proprio Paese d’origine, mandava assolto il Mxxxx dal delitto ascrittogli.<br />
Vorrei sapere se con la sentenza del Tribunale penale il sig. Mxxxx egiziano possa ritenersi tranquillo. Inoltre qual è l’iter da seguire per ottenere il permesso di soggiorno umanitario ?</p>
<div style="text-align:center;text-decoration:underline;"><span style="font-weight:bold;">ANALISI DEL PROBLEMA</span></div>
<p style="text-align:justify;">1)       <strong>In relazione alla prima parte del quesito</strong> preliminarmente va dato atto che con ordinanza 283/2006 del 3 luglio 2006, depositata in pari data, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Mxxxx con la propria ordinanza 354/2005 (citata nella sentenza prodotta dal Cliente) in relazione all’art. 13 comma 3 del citato d.lgs.; pertanto, sembrerebbe che, essendo decorsi i sei mesi dalla pronuncia del 3 luglio 2006, termini che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sono posti a carico di qualsiasi delle parti processuali per proporre al giudice istanza di fissazione di nuova udienza in punto al processo che sia stato sospeso per l’esame di una questione pregiudiziale (anche di natura costituzionale), lo stesso processo (in questo caso, il giudizio di impugnazione del provvedimento espulsivo e connesso ordine di Questura) si sarebbe estinto.</p>
<p style="text-align:justify;">Ciò premesso, va detto che, se da un lato la sentenza di assoluzione non può valere in sé a regolarizzare la posizione del sig. Mxxxx, dall’altro lato ha riconosciuto una sua particolare situazione che gli consentirebbe, fino all’ottenimento di un qualsivoglia permesso di soggiorno (e a maggior ragione di un permesso di soggiorno umanitario), di poter agevolmente difendersi da eventuali ulteriori e malaugurati ordini di arresto.</p>
<p style="text-align:justify;">Infatti, se è pur vero che la sentenza penale ha acclarato l’inesistenza a carico del Mxxxx del delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter del D. lgs. 286/98 (che prevede “<em><strong>Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 13 comma 2, lett. a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica</strong></em>”), ciò non eliminerebbe, stante la detta dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, la possibilità che il provvedimento di espulsione riacquisti la propria esecutorietà (ma si è anche detto <em>supra</em> che tale possibilità è legata alla proposizione di apposita istanza di fissazione di nuova udienza nel processo, a carico di una delle parti, e ciò non sarebbe avvenuto nei termini; anzi, sulla base delle informazioni fornite dal cliente, non sarebbe avvenuto affatto).</p>
<p style="margin-bottom:0;text-align:justify;">D’altro canto la sentenza penale ha acclarato il ricorrere di una ipotesi di divieto di espulsione e/o respingimento ex art. 19 comma 1 del citato Decreto (condizione personale di omosessualità che impedisce appunto l’espulsione verso un Paese nel quale il Mxxxx sarebbe oggetto di pesante discriminazione), ipotesi che nella sostanza costituirebbe quel “<em><strong>giustificato motivo</strong></em>” di cui al principio del citato art. 14 comma 5 ter, escludendo così non solo la legittimità del provvedimento espulsivo ma anche (ove pure si ritenesse invece legittimo il detto provvedimento) l’illiceità penale della sua violazione.</p>
<p style="margin-bottom:0;text-align:justify;">2)       <strong>In relazione alla seconda parte del quesito</strong>, occorre procedere precisamente alla richiesta di asilo con domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ex D.P.R. 303/2004 (<em>Regolamento per la richiesta dello status di rifugiato</em>). Detta richiesta introduce una procedura niente affatto semplice e che può contemplare anche il trattenimento del richiedente (nelle more della decisione dell’organo competente per concedere lo status di rifugiato) in uno dei famigerati CPT, ovvero i centri di permanenza temporanea e assistenza.</p>
<div style="text-align:center;text-decoration:underline;"><span style="font-weight:bold;">SOLUZIONE </span></div>
<p style="text-align:justify;">1) Sul <strong>primo punto</strong>, si ritiene che se sotto un primo aspetto la sentenza penale di assoluzione non varrebbe ad obliterare il provvedimento espulsivo che pende in capo al Moussa, il quale provvedimento potrebbe ancora tornare ad essere eseguito (ma si ribadisce come la mancata - ?! – richiesta ex art. 295 c.p.c. di fissazione di nuova udienza nel termine di sei mesi dalla pronuncia dell’ordinanza 283/2006 della Corte Costituzionale farebbe ragionevolmente propendere per l’estinzione del giudizio di impugnazione/opposizione e, quindi, per la caducazione del provvedimento espulsivo e connesso ordine di Questura), sotto un secondo e forse più risolutivo aspetto avrebbe invece già evidenziato un forte argomento a favore del Mxxxx per escludere sia la legittimità di quel provvedimento sia di altri futuri provvedimenti emessi in spregio al ricorrere dell’ipotesi ex art. 19 comma 1 (che, prevedendo che “<em><span style="text-decoration:underline;"><strong>in nessun caso</strong></span></em><em><strong> può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi… di condizioni personali…</strong></em>”, appare esprimere un divieto       <span style="text-decoration:underline;">inderogabile in via assoluta</span> di espulsione e/o respingimento).</p>
<p style="text-align:justify;">2) Sul <strong>riconoscimento dello status di rifugiato</strong>, si consegnano di seguito esaurienti indicazioni procedurali:</p>
<p style="text-align:justify;">A) la domanda può essere presentata da quei cittadini extracomunitari che abbiano subito o temano di subire per fondati motivi persecuzioni per razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale, loro opinioni politiche. Peraltro, si ritiene che in tale casistica possa rientrare anche la condizione personale afferente alle preferenze sessuali, atteso che per il resto la detta casistica coincide con quella dell’art. 2 della Costituzione Italiana, casistica “a struttura aperta” (cioè non tassativa ma tale da ricomprendere anche ipotesi consimili) e quindi, stanti anche le costanti indicazioni di altri fonti normative (si pensi allo stesso d.lgs. 286/98 in tema di azione contro gli atti discriminatori) che sempre prevedono nel loro ambito di applicabilità accanto a razza, religione, opinioni politiche, anche le condizioni sociali o personali, ne deriva che sarebbe verosimilmente tacciabile di incostituzionalità una previsione normativa che escludesse la possibilità di proporre domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato per colui che avesse subito o temesse fondatamente di subire persecuzioni anche “solo” per le proprie preferenze sessuali;</p>
<p style="page-break-before:always;text-align:justify;">B) la domanda va presentata su apposito modulo richiedibile presso ogni Questura, indicandovi le persecuzioni subite e le possibili ritorsioni a cui il richiedente potrebbe essere sottoposto se rientra nel proprio Paese (meglio ancora se di tali persecuzioni  e ritorsioni  si può  fornire  documentazione);  il richiedente può servirsi di un interprete che lo agevoli nella compilazione del modulo ed ha anche facoltà di compilarlo nella propria lingua;</p>
<p style="text-align:justify;">C) una volta ricevuta la domanda, la Questura rilascia al richiedente copia della stessa e della documentazione eventualmente prodotta (art. 2 comma 2 DPR 303/2004) e trasmette detta eventuale documentazione alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato (la competenza si determina in base alla circoscrizione di pertinenza di ogni commissione territoriale, in cui è stata proposta la domanda);</p>
<p style="text-align:justify;">D) le commissioni territoriali sono sette (<span style="color:#000000;">Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani);</span></p>
<p style="text-align:justify;">E) se ricorre l’ipotesi di domanda presentata da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione, il questore dispone l'invio del richiedente nel centro di permanenza  temporanea  e  assistenza; altrimenti, rilascia un permesso  di  soggiorno  valido  per  tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la commissione territoriale (art. 2 comma 4 DPR 303/2004);</p>
<p style="text-align:justify;">F) in ogni caso, la Questura consegna al richiedente un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale, in cui sono spiegate le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia, le  prestazioni  sanitarie e di accoglienza per il richiedente e le modalità per richiederle, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo, le modalità di iscrizione dell’eventuale figlio minore del richiedente  alla  scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente (ove sia sprovvisto di  mezzi di sostentamento) erogati dall'ente  locale, le modalità di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (art. 2 comma 6 DPR cit.);</p>
<p style="text-align:justify;">G) inoltre, ove non ricorrano ipotesi di trattenimento del richiedente presso un CPT, la Questura gli rilascia entro tre giorni dalla presentazione della domanda un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente ed entro venti giorni il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo (ex art. 11 comma lett. a) DPR 394/99, Regolamento d’Attuazione del T.U. Stranieri, Decreto cit.);</p>
<p style="page-break-before:always;text-align:justify;">H) l’eventuale trattenimento presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza (in quanto ad esempio la domanda è stata presentata da uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione) non può essere superiore a venti giorni;</p>
<p style="text-align:justify;">I) altrimenti, il richiedente non può essere trattenuto nel centro al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata (art. 1 bis, comma 1 primo periodo, legge 39/1990), tranne che nell’ipotesi, fra l’altro, di verifica degli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (art. 1 bis, comma 1 lett. b, legge cit.);</p>
<p style="text-align:justify;">J) in ipotesi, sarebbe possibile applicare al caso del sig. Mxxxx la procedura semplificata di cui all’art. 1 ter, commi 1 e 3, legge cit., che prevede, ove il richiedente sia già destinatario di un provvedimento di espulsione (ma la norma non è chiara nell’indicare se tale provvedimento debba essere esecutivo o possa anche essere per così dire “quiescente”, ovvero come nel caso del sig. Mxxxx sospeso pendente il giudizio di legittimità costituzionale), il trattenimento del richiedente presso uno dei CPT ad opera del questore, il quale al contempo ed entro due giorni dal ricevimento della domanda d’asilo trasmette la documentazione necessaria alla competente commissione territoriale, commissione che entro quindici giorni dalla ricezione di tale documentazione disporrà l’audizione del richiedente e deciderà nei successivi tre giorni;</p>
<p style="text-align:justify;">K) se il richiedente viene inviato in un CPT, gli sarà rilasciato a cura della Questura un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente presente nel CPT (art. 3 comma 2, DPR cit.);</p>
<p style="text-align:justify;">L) sempre nel caso di suo invio in un CPT, il richiedente verrà informato della possibilità di contattare l'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) in ogni fase della procedura e delle principali disposizioni del DPR 303/2004 in materia di visite e di permanenza nel centro (art. 3 comma 3, DPR cit.);</p>
<p style="text-align:justify;">M) scaduto il periodo previsto per la definizione della procedura semplificata di riconoscimento (sempre che quest’ultima non si sia conclusa), o il termine massimo “ordinario” di venti giorni, al momento dell'uscita dal centro si rilascia al richiedente un permesso di soggiorno valido per tre  mesi, rinnovabile per singoli periodi di pari durata fino alla definizione della procedura di riconoscimento (art. 3 comma 4, DPR cit.);</p>
<p style="text-align:justify;">N) rimandando alla consultazione dell’esauriente art. 9, DPR cit., per un approfondimento circa le modalità di permanenza nel centro, all’interessato viene comunicata tramite la Questura la convocazione per l’audizione presso la commissione territoriale competente (art. 13 comma 1, DPR cit.);</p>
<p style="page-break-before:always;text-align:justify;">O) l’audizione può essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per  gravi e fondati motivi (art. 13 comma 2, DPR cit.);</p>
<p style="text-align:justify;">P) è bene tener presente che la mancata presentazione all'audizione individuale (nel silenzio della norma, ma tale interpretazione ancorché possibile contrasterebbe con la logica, sembrerebbe anche nell’ipotesi che la mancata presentazione sia dovuta a pur giustificati motivi ostativi eventualmente attestati dal richiedente) non impedisce la decisione della commissione territoriale sulla domanda d'asilo;</p>
<p style="text-align:justify;">Q) l’audizione del richiedente da parte della commissione territoriale avviene in seduta non pubblica (art. 14 comma 1, DPR cit.) e di essa viene redatto verbale e ne viene consegnata copia al richiedente insieme a copia della documentazione da lui prodotta;</p>
<p style="text-align:justify;">R) nel corso dell’audizione il richiedente ha sia facoltà di esprimersi nella propria lingua (o comunque in altra lingua a lui nota) o di chiedere dalla commissione la nomina di un interprete (art. 14 comma 2, DPR cit.); ha facoltà altresì di farsi assistere da un avvocato (art. 14 comma 3, DPR cit.: misura quest’ultima che certamente fuga ogni dubbio circa l’esistenza di un diritto, quello di difesa, che è di rilevanza costituzionale !);</p>
<p style="text-align:justify;">S) durante la procedura di riconoscimento, il richiedente può inviare sia alla commissione territoriale competente sia alla commissione nazionale memorie e documentazione (art. 14 comma 4, DPR cit.);</p>
<p style="text-align:justify;">T) la commissione territoriale adotta la propria decisione con atto scritto e motivato entro i tre giorni <span style="text-decoration:underline;">feriali</span> successivi alla data dell’audizione, nel senso di riconoscere lo status di rifugiato al richiedente, di rigettare la relativa domanda o, ancora, di rigettare quest’ultima ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce delle Convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria, contemporaneamente chiedere al questore l’applicazione dell’art. 5 comma 6 T.U. (concessione del permesso di soggiorno se ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) (art. 15 comma 2, DPR cit.);</p>
<p style="page-break-before:always;text-align:justify;">U) se la commissione territoriale non decide entro sei mesi dalla domanda e il ritardo non sia attribuibile al richiedente, il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo viene rinnovato per sei mesi (tale permesso non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro);</p>
<p style="text-align:justify;">V) al richiedente che veda accolta la propria domanda la commissione territoriale rilascia apposito tesserino di riconoscimento dello status di rifugiato, non valido come documento di identità, che gli verrà materialmente consegnato dalla Questura;</p>
<p style="text-align:justify;">X) nell’ipotesi, invece, di rigetto della domanda, il richiedente dovrà lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo;</p>
<p style="text-align:justify;">Y) il rilascio del tesserino comporta l’assunzione dei diritti e dei doveri dei cittadini italiani, tranne l’accesso a quei diritti implicanti il possesso della cittadinanza italiana (es.: partecipazione a concorsi pubblici);</p>
<p style="text-align:justify;">Z) comporta inoltre l’assunzione del diritto ad ottenere il <strong>permesso di soggiorno biennale</strong> come rifugiato;</p>
<p style="text-align:justify;">AA) ove ovviamente le condizioni previste per la concessione dello status di rifugiato siano confermate alle singole scadenza e non intervengano motivi ostativi per il rinnovo di detto permesso biennale, dopo sei anni di possesso dello status di rifugiato e di residenza stabile in Italia, lo straniero potrà conseguire la <strong>carta di soggiorno</strong>, che è a durata indefinita;</p>
<p style="text-align:justify;">BB) insieme al tesserino gli verrà consegnato inoltre un <strong>documento di viaggio</strong>, che gli consentirà di recarsi all’estero e poi rientrare in Italia, documento avente validità uguale a quella del permesso di soggiorno (e che quindi dovrà essere rinnovato in contemporanea al rinnovo del detto permesso).</p>
<p>Milano, 14/02/2007</p>
<p style="text-align:right;">Avv. Michele Spadaro</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Parere ]]></title>
<link>http://ferdinandus1.wordpress.com/2008/03/26/parere/</link>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:16:55 +0000</pubDate>
<dc:creator>ferdinandus1</dc:creator>
<guid>http://ferdinandus1.it.wordpress.com/2008/03/26/parere/</guid>
<description><![CDATA[Parere sui compensi per spese legali da parte dell’Assicurazioni in caso di incidenti.
 Sono stato]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><a href="http://ferdinandus1.wordpress.com/files/2008/03/bilancia.jpg" title="Direct link to file"><img src="http://ferdinandus1.wordpress.com/files/2008/03/bilancia.thumbnail.jpg" alt="bilancia.jpg" height="124" width="103" /></a><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;">Parere sui compensi per spese legali da parte dell’Assicurazioni in caso di incidenti.</span></b></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;"><span> </span>Sono stato sollecitato da alcuni amici di fare chiarezza in ordine al rimborso delle spese legali in caso di<span>  </span>conferimento di incarico ad un professionista per difesa del danneggiato. Fonti Normative:</span></b></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;font-weight:normal;">L’art.9, punto 2, del DPR 18 luglio 2006, n.254, in G.U. 28.08.2006, recita testualmente:</span></b></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;font-weight:normal;">- Omissis…….</span></b></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;color:blue;font-weight:normal;"><span> </span>-<span>  </span>“</span></b><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;">2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.”</span></b></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;"><span> </span>Tale articolo esclude, in modo assoluto, le spese per l’assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;font-weight:normal;">Sul punto la Suprema Corte di Cassazione civile, ancor prima dell’entrata in vigore della norma regolamentare, ha avuto modo di esprimersi con la sentenza </span></b><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">n.11606/05</span></b><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;font-weight:normal;"> </span></b><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">del 5/31/2005</span></b><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;font-weight:normal;">. Se ne riporta stralcio:</span></b></p>
<p style="text-align:justify;">“<b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;">Nella procedura di risarcimento </span></b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;">del <b><span style="font-family:Verdana;">danno da sinistro stradale</span></b><b>, il danneggiato ha diritto ad ottenere difesa dal proprio legale di fiducia, e a ottenere di conseguenza il rimborso dall'assicurazione delle conseguenti <b><span style="font-family:Verdana;">spese legali</span></b>.”</b></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;"><span> </span>La Corte esprime un diritto del danneggiato all'assistenza di un legale anche nella fase pregiudiziale al giudizio che dev'essere rimborsata dall'assicurazione, stante la posizione di supremazia che detiene nei confronti dell’assicurato. </span></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">Ancora:</span></b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;"> L'assicurazione delle spese legali, presente sul mercato italiano sin dal 1935, viene ufficializzata nell'ordinamento con la legge 295/78 che istituisce il ramo 17 - Tutela Giudiziaria - e trova oggi la sua fonte normativa agli art. 44 e ss. del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995</span>.</p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">Sul punto ancora si trascrive la decisione del Giudice di Pace di Cagliari del 18.02.2008, tratta da Sole 24 Ore:</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;">“L’esclusione del rimborso può essere illegittima .</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;">Escludere le spese per l’assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento diretto è contrario ai diritti riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale. E’ quanto ha stabilito il giudice di pace di Cagliari (Macciotta) che, con una recentissima ordinanza (6 febbraio 2008), accogliendo l’eccezione difensiva dell’attore-danneggiato al quale era stato negato il rimborso degli onorari legali nella fase stragiudiziale, ha rimesso gli atti alla Consulta per illegittimità costituzionale dell’articolo del regolamento di attuazione del risarcimento diretto (Dpr 254/2006). La norma regolamentare prevede espressamente che sugli importi corrisposti al danneggiato non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale. In piena aderenza alle motivazioni addotte dal legale del danneggiato nell’eccezione di incostituzionalità, il Giudice rimettente ha ravvisato tre distinti profili di illegittimità della norma in questione. </span></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;">Il principio di uguaglianza.</span></b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;"> Essa sarebbe, innanzitutto, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione in quanto determina una incomprensibile e ingiustificata situazione di favore per le compagnie di assicurazioni a svantaggio del danneggiato-consumatore, parte debole per antonomasia, il quale, nella prospettiva di evitare fastidiosi costi per l’assistenza legale, deve sottostare alle condizioni e all’offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela. La violazione del suddetto principio sarebbe evidente anche con riferimento ad altri due profili di discrimine che la norma in esame introduce, da un lato la disparità di trattamento fra due diverse categorie professionali (medici e legali), e dall’altro la discriminazione degli indigenti rispetto agli abbienti, quest’ultimi in grado di permettersi l’assistenza legale per una migliore tutela dei propri diritti. </span></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;">Il diritto di difesa.</span></b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;"> Il consumatore viene così a trovarsi in totale balia della propria assicurazione in un contesto estremamente ostico, come la materia dell’infortunistica stradale, che invece richiede specifiche conoscenze e competenze per poter Valutare la congruità del risarcimento dovuto. Ne deriva che risulta violato anche un altro principio fondamentale, il diritto alla difesa previsto dall’articolo 24 della Costituzione, diritto che deve-essere garantito non soltanto in ogni stato e grado del giudizio ma anche nella fase delle trattative stragiudiziali, così come di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 2275/06 e 116066/05). </span></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;">L’eccesso di delega.</span></b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;"> Infine, la norma che esclude le spese legali extragiudiziali dal novero dei danni risarcibili, sarebbe viziata da eccesso di delega e perciò in contrasto con l’articolo 76 della Costituzione. La delega, infatti, aveva previsto poteri ben circoscritti per il Governo che aveva il compito di codificare la normativa di settore emanando norme finalizzate alla tutela dei consumatori e, ingenerale, dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali ditale servizio. Nella delega, dunque, non rientrava alcun potere di innovazione né di abrogazione di norme esistenti, nulla di sostanziale era previsto in merito alla disciplina della r.c.a. né in merito alla fase della liquidazione dei sinistri. Ebbene, il nuovo sistema risarcitorio — così come disciplinato dal Codice delle assicurazioni private e dal decreto di attuazione - non sembra per nulla ispirato a quelle finalità di tutela del consumatore a cui invece il legislatore codifìcante doveva uniformarsi. L’obbligo per l’assicuratore di prestare assistenza informativa e tecnica al danneggiato, pure previsto dalla disposizione regolamentare, si risolve in un mero specchietto per le allodole, in quanto determina una situazione di evidente conflitto di interessi: da un lato l’interesse dell’assicuratore-debitore a contenere i costi dei sinistri e dall’altro quello del creditore- danneggiato a conseguire il risarcimento più elevato possibile. In definitiva, la delega è stata impropriamente interpretata dal Governo in modo estensivo e sotto tale profilo non può che essere denunciata l’incostituzionalità della norma in questione. Luciano Scavonetto.”</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">In ordine alla decisione del Giudice di Pace di Cagliari, con tutto il dovuto rispetto, ci permettiamo di dissentire per un motivo semplicissimo e basilare:</span></p>
<p style="text-align:justify;"><b><u><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;">Un regolamento quale è il DPR 254/2006, è una norma secondaria, e come tale, non può essere mai sottoposta a giudizio di costituzionalità, atteso che il sindacato di costituzionalità ha per oggetto solo leggi e gli atti aventi forza di legge tra i quali non rientrano certamente i Regolamenti. </span></u></b></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">In giurisprudenza ed in diritto, un <b>atto avente forza di legge</b> è qualsiasi atto idoneo a produrre efficacemente e validamente gli effetti propri di una legge pur senza essere, per forma od origine, una legge in senso formale. Tipici esempi di atto avente forza di legge sono il <b><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo" title="Decreto legislativo">decreto legislativo</a> </b>(abbr. <i>D.lgs.</i>) e il <b><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legge" title="Decreto legge">decreto legge</a> (</b><i>D.L.</i>), atti prodotti dal <b><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Governo" title="Governo">governo</a></b> e che, una volta emanati o sanati, sia pure con qualche limitazione, hanno la stessa forza e lo stesso grado (nella <b><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia" title="Gerarchia">gerarchia</a> delle <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_del_diritto" title="Fonti del diritto">fonti del diritto</a></b>) di una legge. Ad esempio, un decreto legge non può essere abrogato da un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento" title="Regolamento">regolamento</a>, perché nelle <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_del_diritto" title="Fonti del diritto">fonti del diritto</a> vengono prima le leggi e gli atti aventi forza di legge, in subordine i regolamenti.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:red;"><span> </span>La Corte Costituzionale, infatti,<span>  </span><span> </span>ha la funzione di giudicare «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione»,nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione.</span></b></p>
<p style="text-align:justify;"><b><u><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">Per tali motivi dissentiamo dalla decisione del Giudice di Pace di Cagliari.</span></u></b></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">Più percorribile, invece, appare la strada di impugnare la norma regolamentare dinanzi il <b>Tar del Lazio</b> le cui decisioni hanno efficacia erga omnes.</span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">Purtroppo, fino a quando non interverrà una pronuncia in tal senso, a mio sommesso avviso, le spese legali non sono dovute dalle Assicurazioni per consulenza<span>  </span>o assistenza professionale. </span><span style="color:navy;"></span><br />
<span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;"><span>                                                                           </span>Fernando</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;">&#160;</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Canone Rai]]></title>
<link>http://ferdinandus1.wordpress.com/?p=14</link>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 14:31:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>ferdinandus1</dc:creator>
<guid>http://ferdinandus1.it.wordpress.com/2008/03/26/canone-rai/</guid>
<description><![CDATA[Canone TV anche per i Computer. Fermento degli abbonati in polemica con la RAI.
La norma che regola ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><a href="http://ferdinandus1.wordpress.com/files/2008/03/bilancia-1.jpg" title="Direct link to file"><img src="http://ferdinandus1.wordpress.com/files/2008/03/bilancia-1.thumbnail.jpg" alt="bilancia-1.jpg" height="95" width="120" /></a><b><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">Canone TV anche per i Computer. Fermento degli abbonati in polemica con la RAI<span style="font-weight:normal;">.</span></span></b><br />
<i><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">La norma che regola la materia è il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). - Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880 (in Gazz. Uff., 5 luglio 1938, n. 150). -- Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni</span>. </i><br />
<span style="font-family:Verdana;"><span> </span><span style="color:blue;">L</span>’</span><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">art.1 testualmente recita:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;"><span> </span>“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.<br />
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.”</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;"><span style="font-size:11pt;font-family:Verdana;color:blue;">In base alla dizione di questa norma la Rai non dovrebbe fare alcuna richiesta.Ma in Italia questo non accade. Perché? Perché ormai vige la regola che vanno avanti solo le cose assurde e, quando, qualcuno riesce a comportarsi normalmente allora viene preso o per pazzo o per un genio. Non vi è dubbio che l’articolo in esame sia obsoleto ed andrebbe abrogato.<span>  </span>Appare conseguentemente, oltremodo assurda e pretestuosa la richiesta<span>  </span>della RAI di pretendere il pagamento del canone rivolta a chiunque detenga un “<b>apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni” </b>con l’ardire di comprendere in questa dizione anche i Personal Computer e, addirittura, i videofonini. La norma in parola, in primis, parla di “<b>radioaudizioni</b>” (che è cosa diversa dalla emissione di segnali video per TV) e, quindi, non vi è ombra di dubbio che andrebbe quantomeno, aggiornata o abrogata. Tale dizione “<b>radioaudizioni”</b> non legittimerebbe neanche il pagamento del canone Rai che la gran parte degli Italiani paga in automatico. In secondo luogo, la funzione dei Pc o videofonini non è certamente quella di ricevere programmi televisivi, bensì comunicazioni via internet e telefoniche. Conseguentemente per richiedere il canone Rai occorrerebbe dimostrare che gli stessi fossero adibiti come televisori<span>  </span>e che ricevessero segnali video nel momento della contestazione (posto che fosse applicabile anche a questi <span> </span>la dizione “radioaudizioni”.) La verità è che la Rai attraversa un periodo di profonda crisi e viene fuori con soluzioni assurde e di politica di bassa levatura per gravare l’abbonato di ulteriori balzelli che non trovano fondamento in nessuna disposizione di legge.Il consiglio che si può dare a tutti gli utenti è quello di opporsi fermamente, in tutte le sedi, alle assurde richieste della Rai e, nel contempo, aderire a tutte le iniziative (raccolta firme, referendum, ecc.)<span>  </span>volte a modificare tale andazzo. Se siamo compatti probabilmente riusciremo a spuntarla!!! (Fernando)</span></p>
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<title><![CDATA[Il silenzio-assenso di SKY]]></title>
<link>http://ferdinandus1.wordpress.com/?p=13</link>
<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 14:25:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>ferdinandus1</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il silenzio assenso di SKY
   E’ stato grazie al Blog di Beppe Grillo che mi sono accorto di disdi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-right:166.9pt;text-align:justify;"><a href="http://ferdinandus1.wordpress.com/files/2008/03/bilancia-2.jpg" title="Direct link to file"><img src="http://ferdinandus1.wordpress.com/files/2008/03/bilancia-2.thumbnail.jpg" alt="bilancia-2.jpg" height="118" width="105" /></a><b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:red;">Il silenzio assenso di SKY</span></b></p>
<div align="justify"> <b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:red;"></span></b><b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:blue;font-weight:normal;"><span> <font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">E’ st</font></span></b>ato grazie al Blog di Beppe Grillo che mi sono accorto di disdire in tempo l’abbonamento a SkyLife. Dal Blog di Beppe Grillo: “<u>Sky </u>ha inserito una lettera all’interno del Magazine gratuito inviato ai suoi abbonati. Ma non tutti aprono il Magazine, che è dentro al cellophane. E Non tutti leggono la lettera anche dopo aver strappato la plastica e aver sfogliato la rivista. Non è imbustata, sembra un inserto. Tutti coloro che rimangono in silenzio pagano 0,90 centesimi in più al mese<u>.”</u></div>
<pre><b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:blue;"> Sempre dal Blog di Beppe Grillo trascrivo la lettera di Sky:</span></b> <b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:blue;"></span></b></pre>
<h1><b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:blue;"> “Gentile cliente.<br />
Ti confermiamo che a partire da questo mese la nuova rivista Skylife sostituisce Sky Magazine. Anche questo numero di Skylife è incluso nel prezzo del tuo abbonamento. A partire la  Marzo potrai decidere se continuare a riceverlo, al prezzo di 0,90 euro in più al mese che ti verrà indicato in fattura,oppure ricevere inclusa nell’attuale prezzo del tuo abbonamento, la guida sintetica alla programmazione di Sky chiamando il numero verde 800 835 005 o compilando l’apposito campo della sezione Fai da Te del sito Sky.it.<br />
Grazie per l’attenzione e buona lettura con Skylife.<br />
Cordialmente,<br />
Angela Gemma, Direttore Servizio Clienti.”<br />
Prima di chiarire il meccanismo del silenzio-assenso facciamo alcune considerazioni di base:<br />
Il giornale di Sky, come spesso capita, non arriva sempre a destinazione: in questo caso l’utente si vede abbonato a sua insaputa.;<br />
Nel caso poi che il giornale arrivi a destinazione, non capita spesso  – come è capitato a me, e chissà a quanti altri abbonati, di leggere per intero la rivista e, meno che mai, buste di cellophane  contenti propaganda: anche in questo caso scatterebbe, a loro dire,  automaticamente, l’abbonamento a SkyLife;<br />
Infine: Perché mai dovrei essere io a  prendermi personalmente la briga a disdire un abbonamento da me non richiesto?<br />
E’ un modo scorretto di proporsi e va evitato e perseguito con ogni mezzo.<br />
Credo che un’Azienda come SKY sappia benissimo che il SILENZIO – ASSENSO E’ PROIBITO. Ma, ci tenta lo stesso.<br />
Sotto un profilo legale, si tratta di una prassi commerciale scorretta, avvalersi del silenzio-assenso per acquisire dall’abbonato l’adesione (a pagamento) ad un servizio aggiuntivo non richiesto.<br />
Sotto un profilo normativo l’art. 57 del Codice  del consumo (modificato dal decreto legislativo n.146 del 2007) sancisce il divieto di attivare un servizio o  inviare un prodotto se non è stato il consumatore a richiederlo </span><b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:red;">esplicitamente.</span></b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:blue;"> Ed è giusto che sia così.<br />
In ogni caso,coloro che non intendono abbonarsi alla nuova SKY-Life, potranno rifiutare il meccanismo imposto da SKY per il pagamento della nuova rivista Sky Life,  telefonando al N.ro verde </span><b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:red;">800 835 005.-</span></b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#333333;"></span></b></h1>
<h1><b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';"> </span></b></h1>
<h1><b><span style="font-size:10pt;font-family:'Comic Sans MS';"> </span></b></h1>
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