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	<title>separazione-e-divorzio &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/separazione-e-divorzio/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "separazione-e-divorzio"</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 03:17:42 +0000</pubDate>

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	<language>en</language>

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<title><![CDATA[uno strumento web 2.0 per i genitori separati: custody planner]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1058</link>
<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:43:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nello sconfinato panorama delle applicazioni web 2.0 non poteva mancare anche il calendario per gest]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Nello sconfinato panorama delle applicazioni web 2.0 non poteva mancare anche il calendario per gestire la custodia e l'affidamento dei figli di persone separate. Si chiama <a href="http://www.custodyplanner.com/" target="_blank">custody planner</a> e, per il momento, è disponibile solo in lingua inglese, ma è molto semplice e quindi può essere utilizzato anche da chi la mastica solo un pochino.</p>
<p style="text-align:justify;">Personalmente non l'ho ancora utilizzato, ma penso che non sia una cattiva idea: può essere uno strumento valido per tutti quei genitori che, pur separati, hanno conservato un minimo di civiltà nei rapporti reciproci, cosa che è molto importante, come sappiamo, per l'interesse dei figli. E' solo uno strumento, insomma, come può essere un calendario o una agenda, ma il fatto di essere raggiungibile on line via browser da qualsiasi parte lo rende particolarmente agevole, specialmente per quelle coppie che, quando magari si incontrano per pianificare, rischiano ancora un po' di litigare.</p>
<p style="text-align:justify;">Se del caso, provatelo e fatemi sapere le vostre impressioni.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>UPDATE</strong>: il grande Spataro di <a href="http://www.iusseek.com/" target="_blank">Iusseek</a> ha provato custodyplanner e ne ha realizzato un video che potete vedere <a href="http://blip.tv/file/1110014" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[Separazione: assegnazione della casa coniugale ed invalidità di un coniuge]]></title>
<link>http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/07/23/separazione-assegnazione-della-casa-coniugale-ed-invalidita-di-un-coniuge/</link>
<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:04:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. falusi</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sono invalido civile al 100%, siccome mia moglie si è messa con delle cattive compagnie e queste co]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-60" src="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/coniugi2.jpg?w=97" alt="" width="97" height="95" /><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"><strong>Sono invalido civile al 100%, siccome mia moglie si è messa con delle cattive compagnie e queste compagnie sono al 99,99% divorziate e separate, quindi vogliono uscire e divertirsi come se fossero giovani (io ho 51 a novembre e lei a settembre 43 abbiamo 2 figli uno di 21 anni lavora ed è autosufficiente, una di 15 studentessa) [preciso quando ci siamo sposati non ero invalido al 100%  sempre invalido rimasto tale perchè colpito da bambino da poliomelite] ho sempre lavorato e percepito buoni stipendi. da oltre 12 anni causa tante cadute e rotture di gambe sono rimasto invalido al 100%, ora percepisco 2 pensioni per un totale di €. 614,00 mensili, abbiamo una casa che per metà era mia e l'altra di mia sorella .Circa 7 anni fa io e mia moglie abbiamo deciso di riscattare la metà di mia sorella. Ora a causa degli aumenti del mutuo abbiamo qualche mese fa rinegoziato il mutuo di comune accordo (preciso ancora, il mutuo è intestato a lei ed io ho firmato) Sabato 12 Luglio mi è arrivata la convocazione dell'avvocato per la separazione, io non ho aperto la raccomandata e non intendo presentarmi perchè non saprei dove andare dato che predo questa misera pensione. Ora la mia domanda è questa: come mi devo comportare? Sono in mezzo ad una strada, perchè non mi posso permettere ne affitto e nient'altro. Aiutatemi fatemi sapere qualcosa. Vi saluto sentitamente.<br />
</strong></span></p>
<p><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"><strong>14/7/2008 &#124; Sebastiano<br />
</strong></span></p>
<p><span style="font-size:10pt;font-family:Arial;"><strong>Risposta</strong>: caro Sebastiano, purtroppo non aprire la raccomandata inviataLe dall'avvocato di Sua moglie non impedirà alla stessa di andare avanti con la richiesta di separazione. Il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un avvocato affinchè l'assista in questa procedura. Peraltro, se il suo reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore ad euro 9.723,84<strong><br />
</strong>può beneficiare del patrocino a spese dello Stato (in questo caso Lei non dovrebbe pagare l'avvocato le cui spese vengono pagate appunto dallo Stato); per ulteriori informazioni <a href="http://www.falusi.it/tariffe_patrociniostato.html">legga qui</a>. Quanto al timore di perdere la casa nel caso in cui la figlia venisse affidata alla madre, tenga presente che se è vero che l'art. 155 quater del codice civile prevede che la casa familiare venga prioritariamente assegnata al coniuge presso cui è "collocata" la prole minore di età ovvero maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, è altrettanto vero che tale norma pone un criterio preferenziale, suscettibile di deroga non soltanto quando l'interesse dei minori sconsigli una loro permanenza in quella casa, ma anche quando il vantaggio di tale permanenza, alla luce delle peculiarità del caso concreto, non sia proporzionato alla gravosità della soluzione per l'altro coniuge. Con i migliori auguri.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[quando la moglie garantisce per l'impresa del marito]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1030</link>
<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:02:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Emanuele Roli</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il caso non riguarda me personalmente ma i miei genitori. Questi sono  separati da circa 2 anni, neg]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Il caso non riguarda me personalmente ma i miei genitori. Questi sono  separati da circa 2 anni, negli anni passati sono stati costretti a fare  tanti sacrifici tra cui quello di indebitarsi con la banche. Una volta  separati mio padre ha chiuso l'attività per fallimento. Facendo cosi non  ha più nessuna entrata e quindi non può passare il mantenimento nè a  mia madre nè a mio fratello. Adesso mia mamma ha ricevuto una lettera da  parte dell'avvocato di mio padre, dove dice che lei come garante deve  pagare i debiti in banca. In più appena separati, tra gli avvocati si  erano messi d'accordo per la separazione dei beni, la quale a mia mamma  toccavano solo parte delle forniture della casa e per mio padre la  cessazione da parte di mia mamma della sua parte dell'immobile (l'immobile dove vive mio padre, è anche in parte proprietà dei  fratelli, i quali tra l'altro, anche li, hanno una causa in corso per la  spartizione dell'immobile stesso). Adesso io mi chiedo: può mio padre  far pagare tutti i debiti a mia mamma ed in più appropriarsi della  casa? (l'atto non è ancora stato fatto) può mia mamma rifiutarsi di  cedere l'immobile? capisco che come garante parte dei debiti deve  pagarli lei, ma questo significa tutti i debiti? e poi questi loro  debiti, in caso di mancato pagamento, possono essere ereditati dai figli? </strong></p>
<p style="text-align:justify;">Si tratta innanzitutto di conoscere un po' meglio le cose. Innanzitutto se l'impresa è famigliare o se si tratta di un'attività esclusiva di Suo padre.</p>
<p style="text-align:justify;">Sarebbe inoltre d'aiuto sapere, nel caso di impresa, se Sua madre effettivamente si è offerta come garante per eventuali debiti. Nel qual caso dovrà risponderne, salvo poi rivalersi nei confronti di Suo padre.</p>
<p style="text-align:justify;">Ricordo infatti che anche le aziende rientrano nella comunione legale dei beni, purché siano gestite da entrambi i coniugi e siano state costituite dopo il matrimonio, ma trattandosi di impresa famigliare, l'opinione dominante è quella di considerarla come impresa individuale, valutando l'attività prestata dai collaboratori (ad es. Sua madre) come tale e non come attività direzionale di soci.</p>
<p style="text-align:justify;">In sostanza il Vostro potrebbe essere il caso di un'impresa famigliare il cui titolare è Suo padre, Sua madre presta attività collaborativa, ma non risponde dei debiti, a meno che (come abbiamo detto sopra) non si sia prestata come garante.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda l'immobile, se davvero è in corso una causa relativa alla suddivisione in quote dello stesso, occorrerà prima aspettare la decisione del giudice.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[quando il padre non paga le spese straordinarie]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1027</link>
<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:20:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sono separata da due anni, con il verbale di separazione era stato stabilito che il mio ex marito do]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Sono separata da due anni, con il verbale di separazione era stato stabilito che il mio ex marito dovesse pagare il 50% delle spese straordinarie, però, pur avendone affrontate diverse, non le ha mai pagate, posso procedere pignorandogli lo stipendio o la macchina, visto che sono fuori di molti soldi (Lucia, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Lui le spese straordinarie le deve pagare, però tu non puoi, se non le paga, procedere direttamente con un pignoramento perchè il verbale di separazione non è sufficiente a questo scopo. Infatti, mentre l'assegno mensile da pagare per il mantenimento dei figli è già "liquido" cioè determinato nel suo processo ammontare e per quello il verbale di separazione costituisce, come si dice, titolo esecutivo, ragione per cui per questo inadempimento puoi procedere direttamente con un pignoramento, le somme dovute a titolo di rimborso di spese straordinarie non sono determinate dal verbale.</p>
<p style="text-align:justify;">Per questi motivi, devi fare una causa a parte dove, allegando le ricevute delle spese straordinarie, il tuo ex marito sia condannato a pagare il rimborso del 50% delle stesse, più naturalmente le spese legali. Il titolo esecutivo, quindi, sarà la sentenza che avrà deciso questa causa a parte.</p>
<p style="text-align:justify;">Si tratta di principi di base del nostro sistema legislativo, riconosciuti, sul punto, anche dalla Cassazione, secondo cui appunto "il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, stante il disposto dell’art. 474 c.p.c., comma 1, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia" (Cass. Sez. civ. Sentenza n. 1758/08).</p>
<p style="text-align:justify;">Per ulteriori informazioni sulle spese straordinarie, consulta questa <a href="http://www.google.com/cse?cx=003986788578018947767%3A165m2aoe7ce&#38;ie=UTF-8&#38;q=spese%20straordinarie" target="_blank">ricerca</a>.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Separazione personale dei coniugi ed addebito]]></title>
<link>http://avvocatoblog.wordpress.com/?p=111</link>
<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:15:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. falusi</dc:creator>
<guid>http://avvocatoblog.wordpress.com/?p=111</guid>
<description><![CDATA[Cassazione Civile, Sentenza 28 maggio 2008, n. 14042
In tema di separazione personale dei coniugi, l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-60" src="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/coniugi2.jpg?w=97" alt="" width="97" height="95" /><span style="color:#0000ff;"><strong>Cassazione Civile,</strong><strong> Sentenza 28 maggio 2008, n. 14042</strong></span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.</span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[la tutela dei diritti ereditari]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1019</link>
<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:15:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>ceciliamattioli</dc:creator>
<guid>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1019</guid>
<description><![CDATA[Volevo porro una domanda che forse potrà essere di aiuto anche ad altri.  Il mio ex-marito, dal qua]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Volevo porro una domanda che forse potrà essere di aiuto anche ad altri.  Il mio ex-marito, dal quale sono legalmente separata da 10 anni, ha  acquistato una seconda casa a Torino (ne ha già una, dove vive per metà   mese, a Napoli). Noi abbiamo un figlio di 16 anni che fino ad ora era  l'erede unico. Attualmente ha avuto un figlio dalla sua compagna di Torino. Io sono convinta che le due case debbano essere dei suoi due  figli e lui mi ha garantito che ha fatto tutto affinchè la casa a  Torino vada al figlio avuto ora e la casa a Napoli vada a mio  figlio e mi ha detto di fidarmi e non ho chiesto più nulla. Ma se un  domani il figlio torinese volesse intentare una causa per pretendere  anche la casa di Napoli come si può evitare ciò a priori? Cosa ha  potuto fare legalmente il mio ex-marito per "dare" la casa di Napoli a  mio figlio e quella di Torino all'altro figlio visto che i beni, una  volta deceduto il padre, vanno ai figli in parti uguali? Inoltre tra un  po' chiederà il divorzio, e se sposasse la compagna, le case andrebbero  anche a lei ed ad un'altra figlia avuta da un altro uomo? Scusi se sono  stata un po' ingarbugliata ma non saprei dirlo diversamente. Caterina, mail.</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Le domande che mi pone sono tante, quindi cercerò di analizzarle separatamente:</p>
<p style="text-align:justify;">-per quanto riguarda l'eredità di suo figlio, l'ipotesi più accreditabile è che il suo ex-marito abbia fatto testamento, disponendo delle sue due case a favore dei suoi figli. In questo caso, non credo che ci sia bisogno di preoccuparsi, dal momento che, se ci sarà qualcosa di anomalo (cioè se le disposizioni fatte saranno notevolmente sproporzionate), suo figlio potrà legittimamente impugnare il testamento e agire in riduzione contro il "fratellastro";</p>
<p style="text-align:justify;">-altrettanto inutile è preoccuparsi che il figlio torinese possa intentare una causa contro suo figlio per  sottrargli la casa e, sostanzialmente, escluderlo dall'eredità, dal momento che non avrebbe nè titolo, nè modo per farlo;</p>
<p style="text-align:justify;">-certamente, se il suo ex-marito si sposerà nuovamente, la sua nuova moglie acquisterà nei suo confronti la titolarità dei diritti ereditari: questo significa che la moglie, alla morte del suo ex-marito, andrà a partecipare alla spartizione dell'eredità dello stesso, insieme ai due figli. Ciò non significa, però, che anche la figlia avuta dalla nuova moglie diventi erede, quindi quest'ultima potrebbe ereditare la quota che spetterebbe alla madre, al massimo, solo in caso di premorienza della madre.</p>
<p style="text-align:justify;">
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Divorzio e pensione di reversibilità]]></title>
<link>http://avvocatoblog.wordpress.com/?p=106</link>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:12:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. falusi</dc:creator>
<guid>http://avvocatoblog.wordpress.com/?p=106</guid>
<description><![CDATA[Cass. civ., Sez. lav., 23 giugno 2008, n. 17047
Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di r]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-68" src="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/martello.png?w=96" alt="" width="96" height="96" /><span style="color:#0000ff;"><strong>Cass. civ., Sez. lav., 23 giugno 2008, n. 17047</strong></span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa, nell'ipotesi di concorso con altro coniuge superstite) - come previsto dall'art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74 - presuppone che l'assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, di cui il richiedente è titolare al momento della morte dell'ex coniuge, gli sia stato attribuito esclusivamente nel suo interesse ed a suo beneficio; ove l'assegno gli sia stato attribuito nell'interesse ed a beneficio di altri che il richiedente ha la funzione di tutelare, il diritto permane nel limite in cui questa funzione permanga.</span></p>
<p><!-- fine testolink--><!-- end news X--><!-- begin ciclo news del gruppo--><!-- begin news X--></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Divorzio: la Corte Costituzionale dichira l'illegittimità della norma che stabilisce la competenza nel luogo di ultima residenza comune dei coniugi.]]></title>
<link>http://avvocatoblog.wordpress.com/?p=100</link>
<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:49:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. falusi</dc:creator>
<guid>http://avvocatoblog.wordpress.com/?p=100</guid>
<description><![CDATA[Corte Costituzionale- Sentenza n. 169/2008
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituziona]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/coniugi2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-60" src="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/coniugi2.jpg?w=97" alt="" width="97" height="95" /></a><span style="color:#0000ff;"><strong>Corte Costituzionale- Sentenza n. 169/2008</strong></span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, l. 1° dicembre 1970, n. 898 sulla Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio limitatamente alle parole "del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza".<br />
L’articolo in questione era stato recentemente modoficato nel 2005, attraverso l'inserimento di una nuova disciplina per l’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti divorzili. In particolare, il comma 1 dispone che: "La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge".<br />
Ne consegue che per individuare il giudice competente a decidere sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorrerà rifersi al tribunale del luogo della ove i comiugi avevano la residenza comune dei coniuge e ciò anche nella ipotesi che, al momento dell’introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo.<br />
La Corte Costituzionale ha ritenuto tale criterio di competenza manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione dell'adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.</span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[se il padre non riconosce i propri figli]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1016</link>
<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:07:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
<guid>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1016</guid>
<description><![CDATA[Sono una ragazza madre di 21anni, con due gemelli di 9mesi, avuti dal mio ex convivente ,lui se n]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Sono una ragazza madre di 21anni, con due gemelli di 9mesi, avuti dal mio ex convivente ,lui se n'è andato di casa ad agosto07 non ha riconosciuto i bimbi, e mantenimento non ne da, tranne x nov ha dato 400euro e dic 500 e poi è sparito nuovamente. Attualmente non lavoro, lui invece è assunto come saldatore tempo indeterminato, ad allora guadagnava 1400euro ora fa lavori esterni quindi percepisce di più.Vorrei poter usufruire del gratuito patrocinio avendo guadagnato nel07 solo 500 euro, ovvero ho lavorato solo l'ultimo mese post parto,nello stato di famiglia risulto io e i miei figli ma risulta ancora il mio ex ,nonostante abbia fatto richiesta al comune in agosto07,mi hanno detto che se non cambia residenza lui resta così.Vorrei chiedere il mantenimento al mio ex,più gli arretrati e magari danni morali per aver subito oltre l'abbandono,la depressione,ho rischiato di perdere i bimbi ad agosto documentati dall'ospedale,e anche calugne da parte sua.Vorrei porle un altra domanda ,io sono di xxx,ho letto nel blog che essendo di un altra città  affiderebbe il caso ad un altro avvocato? (Marina, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Devi fare una causa di accertamento giudiziale della paternità, a seguito della quale il padre sarà condannato a pagare un contributo mensile per il mantenimento dei due bambini nonchè tutti gli arretrati fino a quel momento non corrisposti.</p>
<p style="text-align:justify;">Per il gratuito patrocinio per fare questa causa non ci sono problemi, perchè la presenza del tuo ex nello stato di famiglia non è rilevante, trattandosi di una causa in cui i tuoi interessi sono in conflitto con i suoi, ragione per cui si applica l'art. <a href="/2007/09/14/il-patrocinio-gratuito-in-caso-di-separazione/" target="_blank">76</a> del famoso DPR 115/2002 e si tiene in considerazione solo il tuo reddito.</p>
<p style="text-align:justify;">Per lavorare sulla tua città non ci sono problemi, casualmente proprio in questo periodo sto seguendo un'altra separazione proprio su questa piazza. La cosa funzionerebbe così: tu saresti seguita dal mio studio, mentre presso la tua città ci sarebbe un mio collega come appoggio per le attività che sono necessaramente da fare in loco, come gli accessi agli uffici, le copie dei documenti e così via. Penserò io naturalmente a pagare questo collaboratore, tu comunque avendo il gratuito patrocinio non spenderai nulla.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Separazione dei coniugi, assegnazione della casa familiare ed affidamento dei figli]]></title>
<link>http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/06/23/separazione-dei-coniugi-assegnazione-della-casa-familiare-ed-affidamento-dei-figli/</link>
<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:42:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>avv. falusi</dc:creator>
<guid>http://avvocatoblog.wordpress.com/2008/06/23/separazione-dei-coniugi-assegnazione-della-casa-familiare-ed-affidamento-dei-figli/</guid>
<description><![CDATA[Egregio avvocato, il quesito che le sottopongo è questo. Mia moglie vuole chiedere la separazione e]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/coniugi2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-60" src="http://avvocatoblog.wordpress.com/files/2008/04/coniugi2.jpg?w=97" alt="" width="97" height="95" /></a><strong>Egregio avvocato, il quesito che le sottopongo è questo. Mia moglie vuole chiedere la separazione ed il problema più grosso che ancora non abbiamo  risolto riguarda la casa, che appartiene esclusivamente a me. Il punto è che abbiamo un figlio di 11 anni che sarà affidato alla madre, cosi' mi pare dica la legge; mia moglie, che pure lavora, vorrebbe continuare ad abitare assieme al bambino nella casa dove tutt'ora viviamo. Io, secondo mia moglie, dovrei trasferirmi altrove, anche se sono il proprietario della casa. Non voglio certamente mandare via di casa mia moglie e mio figlio, ma io non saprei dove andare ad abitare, considerato che se dovessi pagare il mantenimento a mia moglie e mio figlio, sarebbe difficile sostenere anche un affitto. Che soluzioni si prospettano in questi casi? Grazie.<br />
</strong></p>
<p><strong>18/6/2008 &#124; Roberto (per email)<br />
</strong></p>
<p><strong>Risposta</strong>: quello dell'<strong>assegnazione della casa coniugale</strong> (ovvero la casa in cui si svolgeva la vita della famiglia quando questa era unita) è spesso l'aspetto in cui si verificano i maggiori attriti per i coniugi, poiché il coniuge estromesso – soprattutto quando sia il proprietario esclusivo o  unico dell'immobile – viene fortemente penalizzato; molto spesso l'assegnazione della abitazione si traduce in una espropriazione se non definitiva, destinata a perdurare per molti anni.</p>
<p>Vediamo, pertanto, di esporre sinteticamente come viene regolato oggi l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale. La norma di riferimento è l'<strong>art. 155 <em>quater</em></strong> aggiunto al <strong>Codice Civile</strong> dalla Legge 54/2006(sull'affido condiviso) . Questa norma, rubricata come "assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza" stabilisce che "<em><span style="text-decoration:underline;">il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli</span>. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici". </em> L'interpretazione oggi data alla norma dalla Corte di Cassazione è quello secondo cui <span style="text-decoration:underline;">il diritto all'assegnazione della (ex) casa coniugale spetta al genitore con cui convivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi conviventi</span> e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile. Lo scopo della norma è quella di assicurare una pronta e conveniente sistemazione della prole incolpevole del fallimento del matrimonio e di impedire che questa, oltre al trauma della separazione dei genitori, abbia a subire anche quello dell'allontanamento dall'ambiente in cui vive ed infine di favorire la continuazione della convivenza tra loro.<br />
Attualmente la Corte di Cassazione ha ribadito più volte questa rigida interpretazione della legge, escludendo il diritto all'assegnazione della casa familiare laddove non vi siano figli minorenni o maggiorenni non autonomi ed annullando tutte quelle interpretazioni estensive della norma che tendevano a riconoscere il diritto all'assegnazione della casa anche a favore del coniuge economicamente  più debole, pur in assenza di figli, privando della proprietà il titolare del bene. La giurisprudenza maggioritaria nega appunto questa possibilità sul presupposta che il diritto del coniuge proprietario del bene subirebbe una limitazione eccessiva, in contrasto con l'art. 42 comma 2 della Costituzione, in quanto egli ternerebbe in possesso dell'abitazione solo in caso di decesso dell'altro coniuge, o di sue nuove nozze.</p>
<p>L'assegnazione della casa familiare (che se non diversamente specificato comporta automaticamente anche l'attribuzione del possesso di tutti i mobili) costituisce una facoltà di godimento qualificata come "<span style="text-decoration:underline;">diritto atipico personale</span>", che, pertanto, non priva il proprietario dell'immobile della disponibilità del suo diritto dominicale. Da ciò derivano alcune conseguenze: secondo un costante orientamento giurisprudenziale  l'assegnazione comporta l'accollo di tutti gli oneri condominiali ordinari a carico del coniuge assegnatario; mentre le spese straordinarie continuano a gravare sul proprietario; su quest'ultimo continuerà a gravare anche l'ICI. Le eventuali rate di mutuo preesistente sull'immobile continuano ad essere di competenza del coniuge che si è accollato il mutuo, salvo diversi accordi tra i coniugi.</p>
<p>Per quanto riguarda <strong>l'affidamento  dei figli</strong>: questo consistente nell'obbligo di custodia dei figli inteso come obbligo per ciascun genitori di provvedere a tutto ciò che occorre  per garantire una esistenza civile e dignitosa ai figli. Con la legge 54/2006 è stato introdotto il c.d. affido condiviso, disciplinato dall'art. 155 del codice civile, come modificato dalla legge n. 54, che così recita:</p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:10pt;"><em>"Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.<br />
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.<br />
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.§<br />
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando<br />
1) le attuali esigenze del figlio;<br />
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;<br />
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;<br />
4) le risorse economiche di entrambi i genitori<br />
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.<br />
</em></span></p>
<p style="margin-left:36pt;"><span style="font-size:10pt;"><em>L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.<br />
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi</em></span>".</p>
<p>Con l'attuale normativa, quindi, la custodia dei figli è prioritariamente attribuita sia al padre che alla madre. In verità l'innovazione è più che altro una innovazione di principio. Nella pratica poco è cambiato rispetto alla precedente normativa (affidamento ad uno dei due coniugi), poiché i figli vivono per lo più con un solo genitore e quindi la custodia dell'altro appare più che altro simbolica.</p>
<p>L'art. 155 menzione anche la potestà genitoriale, che consiste nel poter assumere decisioni su ciò che riguarda i figli. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, ciascuno dei quali potrà assumere le decisioni "di ordinaria amministrazione "sulla gestione dei figli disgiuntamente dall'altro.</p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[prima casa e seconda casa in regime di separazione]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1003</link>
<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:37:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>Antinisca Sammarchi</dc:creator>
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<description><![CDATA[Salve, complimenti per il vostro sito. Vi sottopongo la mia domanda sperando di ricevere un vostro p]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Salve, complimenti per il vostro sito. Vi sottopongo la mia domanda sperando di ricevere un vostro parere. Vi inquadro la mia situazione, abbiamo fatto separazione consensuale  circa 4 anni fà dopo circa 20 di matrimonio, stabilendo che la mia ex  avrebbe usufruito della nostra casa di proprietà acquistata in  comunione dei beni nel 93. Lei vive con le mie figlie attualmente di 24  e 18 anni entrambe ancora studenti e sto passando un assegno di 500 eruo  mensili, per le ragazze e la mia quota di mutuo che temina alla fine di  quest'anno. Ora dopo 4 anni vorrei acquistare una casa mia, ma il problema è che  essendo ancora cointestatario di quella coniugale dovrei acquistarla  come seconda casa con un aggravio di tasse ecc. La mia ex mi ha proposto  di cederle la sua quota, ma non mi darebbe nulla. La mia domanda è questa: posso in qualche modo acquistare una casa per me, come prima casa, senza  perdere i miei diritti sulla casa acquistata durante il matrimonio ? Ed  in caso di risposta negativa, posso cotringere la mia ex ed acquistare  la mia parte, anche per una cifra inferiore alla metà ? Le mie figlie che  diritti hanno sulla casa ?(Tommaso, via posta elettronica)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto concerne la questione dei benifici prima casa Ti devi rivolgere ad un notaio poichè solo lui può spiegarTi al meglio la situazione.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda un'eventuale vendita della casa coniugale non puoi costringere Tua moglie ad acquistarne una parte; tuttavia puoi rivolgerTi al Giudice chiedendo la vendita della casa coniugale a terzi con conseguente divisione del ricavato.</p>
<p style="text-align:justify;">Può essere che così facendo Tua moglie decida autonomamente di acquistare la Tua metà di casa e Tu potrai decidere di vendergliela ad un prezzo 'di favore'.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda le figlie non hanno alcun diritto sulla casa coniugale, tuttavia considera che se loro vivono con la madre e se la casa coniugale sarà venduta, Tua moglie sarà costretta a cercarsi una nuova abitazione, magari in affitto, e Tu potresTi essere tenuto a versare un mantenimetno più alto.</p>
]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[quesiti sul divorzio]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1002</link>
<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:30:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>Antinisca Sammarchi</dc:creator>
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<description><![CDATA[Buongiorno. Sono separato da diversi anni. Vorrei avere alcune informazioni: 1. costo presunto per u]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Buongiorno. Sono separato da diversi anni. Vorrei avere alcune informazioni: 1. costo presunto per un divorzio consensuale ? Dal momento che ho letto  importi molto diversi nei vari forum sul web.  2. Nel mio regime attuale di separazione consensuale posso vendere  l'appartamento senza che la mia ex possa intromettersi? Più chiaramente:  può venire a chiedermi dei soldi, relativi a tale vendita? O devo aspettare prima il divorzio? Grazie per l'attenzione. Distinti saluti.(Giovanni, via posta elettronica)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Purtroppo caro lettore non sei molto chiaro per cui darò solo una risposta generale e, nel caso in cui Tu abbia ancora dei dubbi, lascia un commento qui sotto.</p>
<p style="text-align:justify;">Se l'immobile che Tu vuoi vendere è solo Tuo perchè acquistato prima del matrimonio o dopo la separazione, ovvero ancora durante il matrimonio in regime di separazione dei beni, puoi tranquillamente venderlo e tenere il ricavato.</p>
<p style="text-align:justify;">Tuttavia, se l'immobile è in comproprietà avrai bisogno del consenso di Tua moglie per alienarlo e il ricavato dovrà essere diviso.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda i costi di una pratica di divorzio, questi dipendono da molti fattori e ciascuno Studio Legale si comporta a modo suo, per farTi un esempio possono andare dai 500€ ai 3.000€.</p>
<p style="text-align:justify;">Se vuoi dal nostro studio un preventivo Ti chiedo di ricontattarmi.</p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[devo chiedere il divorzio...]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=1001</link>
<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:21:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>Antinisca Sammarchi</dc:creator>
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<description><![CDATA[Salve avvocati&#8230; dal volto umano! Complimenti per il sito, veramente  utile specialmente se ott]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Salve avvocati... dal volto umano! Complimenti per il sito, veramente  utile specialmente se ottiniamo risposte ottimistiche per noi. Mi sono  separato da circa due anni con consensuale su richiesta della mia ex  dopo 30 anni di matrimonio. I figli sono maggiorenni, uno è laureato e  lavora a tempo determinato presso una università spagnola, l'altra  frequenta l'università e vive con la mamma nell'appartamento di cui  sono proprietario al 50% con la mia ex. In fase di separazione il  giudice ha assegnato la casa alla mia ex, ed ha stabilito un versamento  di mantenimento di 150€ a figlio, preciso che la mia ex lavora come  dipendente di azienda di sanità pubblica. Il mio problema principale è  che vorrei la mia parte del valore della casa per avere una certa  sicurezza economica dato che percepisco circa 1800€ al mese e che  650€ se ne vanno per l'affitto, 300€ per il mantenimento e altre 350€ per un  prestito preso prima della separazione e che ne avrò ancora per circa  7 anni. Che possibilità ho di rivedere quanto stabilito con l'atto di  separazione che affidava la casa alla mia ex ovvero posso pretendere di  far vendere la casa? Preciso inoltre che soffro di 3 patologie  abbastanza serie e che non ho fatto valere in fase di giudizio perchè  speravo in una riappacificazione. Che possibilità avrei di spuntarla se  presentassi una documentazione medica la quale attesti un aggravamento  delle mie patologie avvenute dopo la separazione? Grazie per le risposte  che mi darete e vi sarei grato se mi avvisaste tramite e-mail che la  risposta è on line! Saluti sinceri (Paolo, via posta elettronica)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda le possibilità, mi spiace ma non abbiamo la sfera di cristallo!!!</p>
<p style="text-align:justify;">Scherzi a parte, quando instauri un procedimento devi sicuramente ricorrere a tutti i mezzi in Tuo possesso allo scopo di portare il Giudice dalla 'Tua' parte, pertanto Ti consiglio vivamente di presentare tutta la documentazione relativa alle Tue patologie.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda come procedere le strade sono sostanzialmente due:</p>
<ol style="text-align:justify;">
<li>chiedi il divorzio, una volta passati tre anni dalla separazione, e contestualmente chiedi al Giudice la vendita della casa coniugale con conseguente divisione al 50% del ricavato. In questo caso, anche se mancano ancora diversi mesi da quando potrai procedere con il divorzio, Ti consiglio di incaricare fin da subito un legale che avvii delle trattive con Tua moglie - o meglio, con il suo legale - in modo tale da non portarle troppo avanti ma, una volta che i tempi saranno maturi per il divorzio, di poter ricorrere immediatamente al Giudice;</li>
<li>non aspetti il divorzio ma instauri subito un procedimento per divisione giudiziale di un bene immobile (ne ho mandato via uno proprio la scorsa settimana). In questo secondo caso chiedi al Giudice che la casa coniugale venga venduta - dopo averla fatta periziare da un perito del Tribunale -ne disporrà la vendita con conseguente divisione del ricavato.</li>
</ol>
<p style="text-align:justify;">Nel caso in cui Tu propenda per la seconda soluzione c'è la possibilità che Tua moglie decida di procedere alla vendita dell'immobile dopo aver ricevuto la notifica dell'atto, poichè questo comporterà un risparmio di tempo e denaro per entrambi.</p>
<p style="text-align:justify;">Se vuoi un preventivo per la Tua pratica, Te lo possiamo fare <a href="/2007/10/15/da-oggi-preventivi-gratuiti/" target="_blank">gratuitamente</a>. Tieni presente che grazie al nostro<a href="/network" target="_blank"> network</a> possiamo operare in ogni parte d’Italia e quindi anche presso l'autorità giudiziaria competente nel Tuo caso.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[come prendere gli alimenti dal padre che vive e lavora in Cina]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=998</link>
<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:52:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sono una madre straniera cittadinanza Britannica che vive con 2 figli di età 12 e 14 anni,il padrè]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Sono una madre straniera cittadinanza Britannica che vive con 2 figli di età 12 e 14 anni,il padrè dei figli da 3 anni non vive più in Italia (straniero Cinese) che ha fatto una nuova vita ma rientra ogni 2 mesi per lavoro e vede i figli.Se mio ex marito smette di versare l'alimenti per i figli,posso fare una denuncia contro un padrè che non vive più in Italia e con questa denuncia,cosa sarebbe la consequenza?Alcuni mi dicono che in questo caso,non c'è una legge che tutelare miei figli anche se il padrè non comporta come ha scritto nella sentenza di divorzio dal tribunale tanto sono fregata che lui può approfittare la sua posizione di essere non residente qua e non ha neanche un reddito che posso fare pignorare...con questa denuncia,verrà impedito quando rientra in Italia? In questo caso,chi può aiutare io e i figli minorenni? La ringrazio per la pazienza di leggere la mia domanda e spero di avere un consiglio per damme un pò di tranquillita ad andare avanti con miei figli... (Amy, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Non dici una cosa molto importante, cioè se il padre dei tuoi figli lavora per una società italiana che ha interessi in Cina o viceversa. Nel primo caso, potrebbe essere abbastanza facile riuscire ad ottenere il pagamento degli alimenti, tramite ad esempio il pignoramento dello stipendio presso la società datrice di lavoro italiana.</p>
<p style="text-align:justify;">Ad ogni modo, se siete separati legalmente o comunque il rapporto è normato da un provvedimento del tribunale dei minorenni, questo provvedimento è comunque già titolo esecutivo per cui se individui beni del padre da colpire puoi iniziare un pignoramento nei suoi confronti. In mancanza di possibilità di azione sul piano civile, puoi sempre valutare di presentare una querela per violazione degli obblighi di assistenza in materia famigliare: se il padre frequenta il nostro Paese una denuncia di questo genere potrebbe dargli piuttosto fastidio.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[la separazione con espatrio del figlio]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=997</link>
<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:45:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sono Olandese e vivo in Italia da 17 anni. E&#8217; arrivato il momento di tornare in Olanda dopo la]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Sono Olandese e vivo in Italia da 17 anni. E' arrivato il momento di tornare in Olanda dopo la rottura con il mio compagno, padre del ns. figlio di 2 anni. Il padre e' d'accordo con l'espatrio per tempo indeterminato del ns. figlio, che ha la doppia nazionalita' essende iscritto nel mio passaporto olandese. Ultimamente si sente parlare spesso di sotrazione internazionale di minori. Ovviamente non si tratta di questo visto che il padre e'  d'accordo. Vorrei sapere se occore cmq andare dal notaio/avvocato/giudice di pace per mettere nero sul bianco alcune cose? Qual'e' la strada da percorrere? Grazie per qualsiasi informazione che vogliate darmi. (Angela, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Devi fare la separazione, per la qual cosa è <a href="/per-la-separazione-si-puo-fare-senza-avvocato/" target="_blank">necessario</a> rivolgersi ad un avvocato, che dovrà presentare un ricorso in Tribunale - il giudice di pace non è competente per queste materie. Per maggiori dettagli sulla separazione, ti rimando alla nostra <a href="/schede-pratiche/separazione-consensuale/" target="_blank">scheda</a> pratica. Nel verbale di separazione sarà messo per iscritto il consenso del tuo compagno all'espatrio di vostro figlio, tra le altre cose. Il costo dell'avvocato, se hai diritto al beneficio del gratuito <a href="/gratuito-patrocinio/" target="_blank">patrocinio</a>, potrebbe essere sostenuto allo Stato; altrimenti puoi sentire per qualche preventivo, oltre che naturalmente considerare la qualità professionale dello studio cui ti rivolgi.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[la gestione del figlio minorenne]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=996</link>
<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:24:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[La mia situazione è la seguente. Dopo vent’anni di matrimonio, l’amore è finito e mio marito d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>La mia situazione è la seguente. Dopo vent’anni di matrimonio, l’amore è finito e mio marito diventa un estraneo, i suoi comportamenti (canne e alcool), se prima mal sopportati, ora, rispetto anche la sua età d’oltre quarant’anni, diventano motivo di scontri furenti; qualche tentativo ma la separazione diventa inevitabile: nella pratica già dal 2006, poi, formalmente con le carte nel 2007. A rendere il tutto ancora più terribile, sono gli atti di violenza che nel frattempo mi adopera: malmenata più volte, l’apice sono la frattura di alcune dita di una mano e contusioni varie che mi portano (oltre che al pronto soccorso), su consiglio dei Carabinieri (intervenuti) a denunciarlo (denuncia poi, da me ritirata con la sua promessa di “rapporti” più civili). I vent’anni passati insieme ci hanno regalato tre figli: 11, 15 e 16 anni e mezzo. Per motivi fiscali, a suo tempo il notaio, all’atto di acquisto della casa ci consigliò (erratamente!) di co-intestare ai tre figli i 3/5 della casa ove abito con loro.  Ad oggi, il mio ex si è trasferito fuori regione, si porta via i ragazzi (per sua scelta concordata) uno o due week-end al mese; dei 500 € mensili pattuiti con il giudice con uno stipendio che oggi ha incrementato di un buon 45%, dopo tanta insistenza da due mesi a questa parte, me ne da 300 € non senza discussioni e aggressioni verbali. Fin qui, andrebbe “tutto bene” (!), se non che vuoi per l’età e vuoi per la situazione, il maggiore dei figli presenta continui scatti d’ira e violenza (arrivando a sfondare con pugni porte o lanciare oggetti), contro i suoi fratelli e contro di me. Spadroneggia in casa come il più classico degli episodi di bullismo, le cose si aggravano nelle mie assenze dovute alle turnazioni (anche notturne) del mio lavoro. A tutto ciò, tento di oppormi ma vista la mia esile corporatura, nella maggior parte se non riesco ad impormi con la ragione la battaglia è persa. Da un anno a questa parte, ho però conosciuto una cara persona che con il tempo posso ormai definire il mio compagno, questo, non si è imposto alla mia famiglia, ha la sua casa, bensì, la sua presenza è stata ed è saltuaria in presenza dei miei figli (e quando questo avviene, è per l’invito esplicito dei due minori o mio, o per lavori urgenti di manutenzione domestica, mai una smanceria o un bacio) e costante in casa (per mia volontà e timore di rimanere sola) solo in quei 1 o 2 week-end in cui i figli non sono presenti. Questa nuova presenza, però, ha trovato la “colpa di tutto” negli occhi di mio figlio maggiore (invece, con gli altri due sono in un clima d’amicizia), portandolo a insultare e picchiare i fratelli rei di accettarlo e addirittura assalire fisicamente la persona sotto i miei occhi (!), intervenuta dopo che il ragazzo aveva tirato una sedia al fratello minore. Il mio compagno, al momento dell’aggressione (prima pesantemente verbale e poi fisica), vista l’età del ragazzo (ma credetemi c’è poco di tenero..) si è difeso solo immobilizzandolo ripetutamente e mai picchiandolo, guadagnandoci oltre che gli insulti, dei lividi, una camicia strappata e minacce di morte. Oggi l’ex-marito cavalca l’occasione, buttando benzina sul fuoco, intimandomi a non far entrare a casa il mio compagno con o senza i miei figli presenti, minacciando denuncie perché aldilà degli eventi un adulto “ha messo le mani a dosso” ad un minore, di più, dice che gli spetterebbero dei soldi perché utilizzo il suo quinto di casa. L’ex, alla mia proposta di “prendersi” il figlio, tentenna e il ragazzo rifiuta categoricamente: …perché non stima il padre (qui non ripeto il suo giudizio ben più volgare) e perché lui sta bene qui, dove ha Internet, Sky e la Play, dove vuole che ci sia anch’io per fargli da cameriera e cuoca. A scuola è un pianto continuo, convocazioni su convocazioni, solo quest’anno, il primo quadrimestre gli sono stati dati ben 10 debiti e anche se qualcuno ne ha recuperato, a settembre sicuramente dovrà portare ben più di qualche materia. Per quanto riguarda la condotta… potete immaginare! Da madre sono amareggiata ed impaurita per gli eventi, sento il disagio e la rabbia di mio figlio, ho timore per gli altri due per il clima in cui stanno crescendo. Vivo in provincia e l’assistenza sociale (da me contattata) è minima e tardiva… Ho pensato che delle sedute con lo psicologo della Asl possano aiutarlo, ma il ragazzo non ne vuole sapere. Ed infine ci sono io… nei momenti più bui e disperati, ho pensato di affittarmi una casa e portare via i figli più piccoli, ma lui è un minore… è brutto dirlo: mi fa paura! Quando non c’è siamo tutti sereni e felici. Ora, a parte un consiglio in generale, i miei quesiti sono questi: 1-Può, l’ex-marito, effettivamente proprietario di 1/5 della casa (ma che da 2 anni non ne paga le spese e il mutuo) pretendere che il mio attuale compagno non possa farmi visita anche solo saltuariamente (per un tè, lavori domestici o solo per giocare con i bambini) e casomai rimanervi per i due fine settimana in cui non ci sono i ragazzi? O ancora pretendere un “affitto” per il “mio” uso del suo quinto? 2-Può, il maggiore dei ragazzi (17 anni a fine 2008, ma tra un anno e mezzo, maggiorenne e proprietario di 1/5 della casa), pretendere, come il padre, l’innavvicinamento del mio compagno alla casa, alla sua presenza ed in generale decidere chi può o non può entrarvi? 3-Posso io, spero di non arrivarci…, richiedere al giudice o chi di competenza, visti i fatti (l’incontrollabilità del ragazzo, il pericolo verso i suoi fratelli e me) che venga affidato al mio ex in maniera coatta, …anche solo per un breve periodo (3 – 4 mesi) per fargli capire che la prepotenza e ancor più la violenza non possono esistere in una famiglia. 4-Esistono alternative giuridiche per tutelare me e i miei figli minori dalla violenza e l’intimidazione del figlio minorenne se il padre se ne lava le mani? Grazie per l’interessamento e per le risposte che potrete darmi. (Antonella, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Rispondo prima per punti alle tue domande, per poi fare qualche considerazione di carattere generale.</p>
<p style="text-align:justify;">1) Non può, per fare questo occorrerebbe un provvedimento del Tribunale, basato sulla dimostrazione che il tuo nuovo compagno è una presenza "negativa" per i tuoi figli minori; finchè non c'è questo provvedimento, che probabilmente non ci sarà mai, il tuo ex marito non può dire nulla sul punto, anche perchè non ce ne sono i presupposti, da quanto riferisci la presenza negativa semmai è lui stesso.</p>
<p style="text-align:justify;">2) Tuo figlio di 17 anni è ancora minorenne e quindi sottoposto alla potestà dei genitori, quindi deve fare quello che dite voi e, in assenza del padre, quello che dici tu. Comunque tuo figlio non può trovare niente da dire sul tuo nuovo compagno, sempre che non ci sia un provvedimento della magistratura che lo autorizza a fare questo. Siccome lui, essendo minorenne, non può rivolgersi al Tribunale, se ritiene di essere pregiudicato da questa presenza, si rivolga agli assistenti sociali che, come tali, possono prendere il suo caso e portarlo al tribunale per fargli fare i provvedimenti più opportuni, naturalmente solo se lo ritengono fondato...</p>
<p style="text-align:justify;">3) Puoi chiedere la revisione delle disposizioni sull'affido e in questo contesto anche la collocazione del tuo figlio maggiore presso il tuo ex marito piuttosto che presso di te, soprattutto sottolineando come sarebbe più conforme al suo interesse e e quello degli altri due figli che rimarrebbero collocati con te. Solitamente i genitori litigano per il fatto di volere con sè i figli per maggior tempo, ma ho seguito anche diversi casi in cui un genitore voleva che il figlio trascorresse più tempo con l'altro genitore e che sono stati accolti dal giudice: il criterio è sempre quello dell'interesse del minore, o di tutti i minori coinvolti come nel tuo caso.</p>
<p style="text-align:justify;">4) Il codice civile, prima della riforma del 1975, conteneva un articolo così formulato: "<em>Art. 319. Cattiva condotta del figlio. Il padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale. L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi. Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero</em>". Oggi questa disposizione, che riservava peraltro questo potere solo al padre, non esiste più, nè è stata rimpiazzata da norme corrispondenti. A questo punto, faccio alcune considerazioni generali su tutto il caso.</p>
<p style="text-align:justify;">A mio giudizio, ti converrebbe presentare un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo che il figlio maggiore sia collocato presso il padre, sia per consentirgli di frequentare la figura paterna, e quindi per il suo stesso interesse, sia per quello degli altri due figli minori. Parallelamente a questo, è bene che insisti presso i servizi sociali. Se poi si verificassero episodi molto gravi, dovresti valutare di presentare una vera e propria querela presso le Autorità, che in seguito se si tratta di un reato perseguibile a querela potrai sempre ritirare, e che comunque sarà utile anche per la modifica delle condizioni di separazione. Su quest'ultimo procedimento, ti rimando alla nostra <a href="/schede-pratiche/modifica-delle-condizioni-di-separazione-o-divorzio/" target="_blank">scheda</a> pratica. Ricordati che se non disponi di sostanze puoi usufruire del beneficio del <a href="/gratuito-patrocinio/" target="_blank">patrocinio</a> a spese dello Stato.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[mia figlia è diventata economicamente autonoma]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=991</link>
<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:59:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Antinisca Sammarchi</dc:creator>
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<description><![CDATA[Salve, sono un padre divorziato ed ho una figlia maggiorenne di 19 anni che  svolge delle attività ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Salve, sono un padre divorziato ed ho una figlia maggiorenne di 19 anni che  svolge delle attività lavorative part time a tempo determinato con una  retribuzione media di circa 400€ al mese. Volevo sapere se posso  chiedere l'adeguamento dell'assegno di mantenimento in quanto passo alla  ex moglie, per mia figlia, un assegno di 1000€ su una retribuzione di  2200€ netti, oltre alle spese al 50% per scuola, corsi, palestra e altre  attività. Inoltre, dalla casa di mia proprietà ove risiedono, non ho  alcun riconoscimento economico nonostante il ricorso in appello visto  che paga un affitto. Al momento (da un paio di anni),s volgo anche della  reperibilità che dovrà concludersi entro marzo 2009, per cui la mia  retribuzione è salita a 2900€ netti. Per quanto Vi chiedo, devo sempre passare attraverso una procedura  legale? Inoltre, un domani che mia figlia acquisisca una propria  indipendenza economica, come posso rientrare in possesso de lla mia casa? Devo corrispondere qualcosa all'ex coniuge (la casa vorrei venderla e  fare a metà con mia figlia)? In quanto padre divorziato, non mi sento affatto tutelato dalla legge, mi  manca un punto di riferimento, non saprei a chi rivolgermi anche perchè  purtroppo il mio ex avvocato è deceduto e non è che condividessi i  suoi metodi. La tutela giudiziaria non contempla questi casi, cosa suggerite ? Vi ringrazio per la cortese attenzione,in attesa di una Vostra risposta. Distinti saluti (Paolo, via posta elettronica)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Se vuoi ridurre l'assegno per Tua figlia devi fare un ricorso al Giudice competente chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio. Inoltre, nel caso in cui Tu non chieda la revoca dell'assegno per Tua figlia ma solo una riduzione Ti consiglio di chiedere al Giudice di poter versare l'assegno direttamente nelle mani di Tua figlia essendo maggiorenne.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda la casa coniugale, nel caso in cui Tu intenda venderla, bisogna vedere se la casa è in comunione o in separazione dei beni.</p>
<p style="text-align:justify;">Se la casa è in comunione dei beni, quindi a metà tra Te e Tua moglie, il ricavato andrà divisio al 50%; se la casa era Tua prima del matrimonio o l'hai acquistata in separazione dei beni il ricavato è interamente Tuo.</p>
<p style="text-align:justify;">Quando Tua figliad eciderà di andar via di casa, dovrai, nuovamente, fare un ricorso al Giudice chiedendo che la casa Ti sia riassegnata poichè sono decaduti i presupposti per l'assegnazione della casa a Tua moglie.</p>
<p style="text-align:justify;">Una volta che la casa sarà tornata nel Tuo pieno possesso potrai decidere se viverci, venderla, affittarla, ...</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda un eventuale mantenimento alla Tua ex moglie bisogna vedere le sue condizioni economiche e paragonarle alle Tue; tuttavia ritengo che se fino ad adesso non hai mai dovuto corrispondere alcunchè, difficilmente dovrai farlo in futuro.</p>
<p style="text-align:justify;">Se vuoi un preventivo per la Tua pratica, Te lo possiamo fare <a href="/2007/10/15/da-oggi-preventivi-gratuiti/" target="_blank">gratuitamente</a>. Tieni presente che grazie al nostro<a href="/network" target="_blank"> network</a> possiamo operare in ogni parte d’Italia e quindi anche presso l'autorità giudiziaria competente nel Tuo caso.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[quando i genitori non concordano sulla gestione dei figli]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=978</link>
<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 10:18:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sono papà di una splendida bambina di 2 anni, non vivo con la madre, con la quale invece vive mia f]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Sono papà di una splendida bambina di 2 anni, non vivo con la madre, con la quale invece vive mia figlia. La nostra separazione non è mai stata normata dal tribunale dei minorenni, come solo ora ho visto che consigliate di fare. Ad ogni modo, abito lontano da loro e vedo la piccola solo ogni tanto, praticamente un paio di fine settimana al mese, quando riesco a spostarmi per andarla a trovare e tenerla un po' con me. Questa estate, visto che tra l'altro non riesco mai a stare con lei, vorrei portarla una settimana al mare, l'ho chiesto alla madre e mi ha detto che non è d'accordo. Le ho chiesto di spiegarmi le motivazioni, ma mi ha detto solo "perchè no" e questo, sinceramente, non mi sta bene. Capisco che la bambina è piccola, ma quando sta con me quei rari fine settimana dorme a casa mia volentieri e senza problemi, inoltre la località marina dove vorrei portarla è molto vicina a dove risiede la madre e quindi in caso di problemi o "crisi di mammismo" potrei riportarla in meno di un'ora dalla madre. Infine sono praticamente sicuro che se non la porterò al mare io sia pure quel poco quest'estate non la porterà nessuno e penso invece che un po' di aria marina potrebbe farle solo bene, così come mi ha detto anche un amico pediatra che ho consultato così informalmente. A questo punto vorrei capire una cosa: in una situazione come la mia, non "normata" come dite voi, spetta solo alla madre fare la valutazione di quelli che sono gli interessi della bambina e decidere senza accordarsi con il padre? Non è vero, invece, che i genitori devono gestire la bambina di comune accordo? E, soprattutto, cosa succede quando, come nel mio caso, i genitori non riescono a trovare un accordo? Al di là di questo episodio, vorrei capire che cosa dice la legge in materia (Antonio, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Il nostro sistema giuridico è basato sul principio pieno della <strong>bigenitorialità</strong> e della parità di diritti e doveri dei genitori. Anzi, contrariamente a quanto si pensa comunemente, c'è un "briciolo" in più di potere in capo al padre, che, a differenza della madre, può prendere provvedimenti in casi di urgenza anche contro il consenso della madre o senza lo stesso, come vedremo meglio dopo.</p>
<p style="text-align:justify;">Vale la pena, per capire meglio la situazione attuale, richiamare l'evoluzione della legge in materia.</p>
<p style="text-align:justify;">Prima della grande riforma del diritto di famiglia del 1975, c'era l'istituto della <strong>patria potestà</strong>. In sostanza, decideva il padre e la madre si doveva adeguare. Con la riforma del '75, attuativa dei principi di uguaglianza e di non discriminazione a seconda del sesso anche all'interno della famiglia, è stata eliminata la patria potestà e introdotto l'istituto della "<strong>potestà dei genitori</strong>", in vigore ancora oggi, dove in effetti è previsto che la potestà sul figlio, cioè la gestione appunto dello stesso e l'assunzione delle decisioni che riguardano la sua vita, sia presa di comune accordo tra i genitori.</p>
<p style="text-align:justify;">Il problema, però, passando dalla patria potestà a quella dei genitori è stato di capire cosa deve succedere quando i genitori - come non di rado succede, specialmente quando sono di fatto separati - non si mettono d'accordo, come nel caso del nostro lettore e, per la verità, di moltissimi altri. La patria potestà, infatti, era considerata ingiusta perchè dava più poteri al maschio, ma era comunque un sistema di amministrazione della famiglia che non si poteva inceppare, perchè il "capo" era uno solo e gli altri si dovevano solamente adeguare. Nominando, a capo della famiglia, due persone, era necessario trovare un sistema per risolvere le divergenze necessariamente insorgenti nel momento in cui uno dei due adotta un parere diverso dall'altro.</p>
<p style="text-align:justify;">La soluzione è stata molto italiana, confusionaria e di incerta definizione e praticabilità, tramite la scrittura di due disposizioni, prevedenti altrettanti procedimenti facenti capo tuttavia a due organi giudiziari diversi, da un lato il tribunale ordinario e dall'altro il tribunale dei minorenni, che nella pratica non hanno avuto molta diffusione, ma che, allo stato, rappresentano invece la scelta migliore per tutti quei genitori che vogliono fare le cose come si deve, evitare "piazzate" nell'interesse dei figli o di dover "dialogare" con il proprio partner con l'assistenza dei carabinieri, come avviene quando le cose degenerano.</p>
<p style="text-align:justify;">Questo è comunque ciò che "passa il convento":</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>a) Art. 145 cod. civ.</strong> ( Intervento del giudice) "In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia" - procedimento di competenza del tribunale ordinario</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>b) Art. 316 cod. civ. </strong>(Esercizio della potestà dei genitori) "Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (2, 390) La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322). Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio" - in questo caso il procedimento è di competenza del tribunale dei minorenni.</p>
<ul></ul>
<p style="text-align:justify;">In sostanza, dunque, le soluzioni possibili in caso di contrasto tra i genitori sono tre, la prima utilizzabile solo dal padre, le altre due da entrambi i genitori.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>1) Decisione diretta del padre.</strong> Se sussiste il pericolo di un grave danno per il figlio, ed è necessario fare cose che sono urgenti e indifferibili, nel senso che non facendo queste cose in modo immediato si produrrebbe un grave danno per il figlio, il padre può provvedervi anche senza o contro il consenso della madre. Naturalmente si tratta di casi estremi, come ad esempio si potrebbe avere nel caso in cui la madre si opponga, poniamo per motivi religiosi, ad una trasfusione che invece dai medici è giudicata necessaria ed urgente. E' anche una disposizione fortemente sospettata di incostituzionalità, perchè non c'è scritto da nessuna parte che il padre sia più intelligente della madre. Se, mantenendo il nostro esempio, fosse il padre ad opporsi per motivi religiosi ad una trasfusione ritenuta necessaria dai medici, la madre, pur volendo, non potrebbe fare niente e questo non sembra molto giusto, ma tant'è. In ogni caso, non è la soluzione probabilmente che può utilizzare il nostro lettore, dal momento che non andando con l padre una settimana al mare la sua piccola probabilmente subirebbe sicuramente un pregiudizio ma non così grave ed irreparabile da consentire un'azione di questo genere.<br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>2) Tentativo di conciliazione o "arbitrato" presso il tribunale ordinario</strong>. La seconda ipotesi, quella di cui all'art. 145 cod. civ., è quella in cui un genitore pensa che portare l'altro davanti ad un giudice per esporre il caso e sentire il parere del magistrato possa essere un utile elemento di convincimento, oppure in cui entrambi i coniugi, pur essendo in disaccordo sulla decisione da prendere, siano invece concordi sul fatto di rivolgersi ad un giudice e far decidere da lui. QUesto procedimento, infatti, non consente al giudice, a differenza di quello che vedremo subito dopo, di decidere, ma è più un tentativo di conciliazione cui ci si può rivolgere per vedere se, discussa la materia con un esperto, si riesce a trovare un terreno comune per una decisione, che può essere sia quella che voleva il padre, sia quella che voleva la madre sia una terza e diversa ipotesi enucleata con l'aiuto del giudice (esempio: il padre voleva che il figlio si iscrivesse al liceo classico, la madre all'istituto tecnico commerciale, il giudice suggerisce il liceo scientifico...). Solo se entrambi i genitori accettano di delegare al giudice la decisione, il giudice può prendere una decisione vincolante per la famiglia: in questo caso la cosa funzione come un po' come un arbitrato.<br />
<strong></strong>
</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>3) Decisione del giudice presso il tribunale dei minorenni</strong>. La terza ipotesi, quella di cui all'art. 316, comma 3°, cod. civ. determina, invece, un vero e proprio potere di decisione del giudice che, come si è detto, è in questo caso non più il tribunale ordinario che si trova in ogni provincia ma il tribunale dei minorenni che c'è, invece, solo in ogni capoluogo di regione. In questo caso, il padre, per esempio, che si rivolge al tribunale dei minorenni espone al giudice la divergenza insorta con la moglie e gli chiede di prendere una decisione, che una volta adottata, anche senza il consenso della moglie, dovrà essere rispettata. Se cisono figli maggiori di 14 anni, dovranno essere sentiti dal tribunale.</p>
<ol style="text-align:justify;"></ol>
<p style="text-align:justify;">In tutte e tre le ipotesi <strong>non</strong> è necessario per il genitore rivolgersi ad un legale, anche quando si deve andare dal giudice il genitore può andarci direttamente da solo, andando alla cancelleria, esponendo il suo caso e dicendo che vuole fare un "ricorso" o un procedimento ai sensi degli articoli precedenti. Il codice dice, in entrambi i casi, che il genitore può ricorrere al giudice "senza formalità", proprio perchè procedure come queste avrebbero dovuto essere snelle ed economiche, alla portata di tutte le famiglie.</p>
<p style="text-align:justify;">Pur non essendo necessario, tuttavia, può essere opportuno avere un supporto tecnico, per riuscire ad illustrare adeguatamente le proprie ragioni. Se non un avvocato, magari può essere necessario un medico o il parere di un insegnante - nel caso, ad esempio, in cui si dibatta del tipo di scuola che il figlio deve intraprendere - e così via. Bisogna, dunque, valutare caso per caso.</p>
<p style="text-align:justify;">In ogni caso, si tratta di procedimenti poco utilizzati nella pratica, per cui può darsi che il genitore, quando va in cancelleria, si vede guardare un po' strano dal cancelliere, non abituato a trovarsi di fronte richeiste di questo genere. Meglio allora farsi preparare una istanza, anche in forma di lettera, da un legale, oppure anche portare una schermata di questo intervento, in modo che il funzionario di cancelleria possa vedere di che cosa si tratta esattamente.</p>
<p style="text-align:justify;">Nel caso, poi, dell'esercizio del potere d'urgenza concesso al padre, qui non c'è da passare per il tribunale, ma è sicuramente meglio formalizzare la cosa tramite una lettera raccomandata diretta all'altro coniuge, in cui si riassume la situaione, si indica quali sono le circostanze che legittimano tale decisione e si dichiara che ci si intende avvalere della disposizione di cui all'art. 316, comma 3°, cod. civ..</p>
<p style="text-align:justify;">In conclusione, che cosa può fare o deve nella sua situazione il nostro lettore? Considerato che, come abbiamo anticipato, non può utilizzare lo speciale potere d'urgenza riservato ai padri, peraltro di dubbia costituzionalità, per una decisione come quella di portare al mare la bambina per una settimana, deve scegliere tra le due procedure previste dalla nostra legge.</p>
<p style="text-align:justify;">La prima ha il vantaggio di tenersi presso il tribunale ordinario, che è previsto a livello provinciale e quindi più facilmente raggiungibile e normalmente più veloce del tribunale dei minorenni, che invece è uno solo per tutta la regione e quindi necessariamente più lento. Lo svantaggio, invece, è che se la madre si impunta, dal tentativo di conciliazione davanti al tribunale ordinario non può venir fuori una soluzione al problema. La seconda soluzione è sicuramente più scomoda - a meno che il nostro lettore non risieda direttamente nel capoluogo di regione! - rischia inoltre di dare luogo ad un procedimento più lento, però al termine determina una decisione che, anche se la madre non vuole, deve essere rispettata.</p>
<p style="text-align:justify;">Una idea potrebbe essere quella di provare prima ad interpellare il tribunale ordinario, facendo questo tentativo di conciliazione, o magari, se in corso di procedura vi consente la madre, anche l'arbitrato, per poi, solo se le cose invece a quel punto non si saranno ancora risolte, perchè il tentativo di conciliazione fallisce o l'altro genitore non aderisce all'arbitrato, rivolgersi al tribunale dei minorenni. Personalmente, infatti, tendo a ricorrere di preferenza al tribunale ordinario, che sento più vicino e veloce di quello del capoluogo, ragione per cui li metterei in questo ordine, naturalmente poi dipende dalla situazione concreta di ognuno e dalla strategia che si vuole adottare.</p>
<p style="text-align:justify;">Al di là di quanto sopra, e degli esiti che avrà, è importante - lo ribadiamo anche in questa occasione - fare <strong>normare</strong> prima possibile il rapporto, in modo da avere un punto di riferimento che come tale è in grado di prevenire tanti contrasti come questo. Si tratta, comunque, di due aspetti molto diversi tra loro, tant'è vero che in molti rapporti già normati può sorgere ugualmente la necessità di usare le procedure di cui sopra, perchè naturalmente la normazione non riguarda mai tutti gli aspetti della vita famigliare,  altrimenti bisognerebbe scrivere un intero "codice", tuttavia è meno frequente che insorgano controversia nei rapporti normati che in quelli ancora "liberi". Su questi aspetti, relativi alla regolamentazione del rapporto, rimando ad ogni modo alla nostra <a href="/schede-pratiche/separazione-dei-conviventi/" target="_blank">scheda</a> pratica.</p>
<p style="text-align:justify;">
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[è igienico sposare un futuro avvocato italiano?]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=974</link>
<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:12:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Salve,sono una ragazza straniera che vivo da tre anni in italia mi sono fidanzata con un italiano e ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Salve,sono una ragazza straniera che vivo da tre anni in italia mi sono fidanzata con un italiano e adesso stiamo per sposare..io non so niente di separazione dei beni e comunione dei beni....ho tanta paura e insucurezza lui vuole separazione dei beni e basta..questa mi fa paura..la casa è intestato a lui e lui guadagna più di me..ho paura se per caso succede qualcosa tra noi di trovarmi in una situazione difficile e con poche sicurezze ..soprattuto se ci sono anche dei figli in mezzo. Ho paura che lui mi metta in condizioni difficili economici e che non mi aiutasse oppure se un giorno non vuole stare piu con me ,si innnamora di un'altra...che ne so cosa mi accade!!!!!???io non ho nessun dritto!!poi non capisco perchè insiste cosi tanto mi spaventa!poi devo dire che lui si sta per laurearsi in legge quindi il fatto che lui sarà  un fututo avvocato anche se sta gia lavorando mi fa paura che mi frega!!!!cosa faccio!!!grazie (Martina, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Guarda, non di per sè stessa la richiesta di separazione deve farti preoccupare. Ci possono essere motivi oggettivi che consigliano, in ragione della sua attività, la scelta di questo regime patrimoniale. Se invece è disposto a impalmarti e renderti sua moglie, vuol dire che ha molta fiducia in te, perchè comunque con il matrimonio si stabiliranno tra voi molti obblighi precisi e, in caso di separazione, occorrerà andare davanti ad un giudice il quale, se tu in quel momento guadagnerai meno di tuo marito, facilmente stabilirà un assegno di mantenimento a tuo favore e, se ce ne saranno, dei figli.</p>
<p style="text-align:justify;">Al di là di queste considerazioni generali non si può in questa sede andare, perchè bisognerebbe conoscere la situazione bene nel dettaglio. Se la cosa ti angoscia, ti consiglio di investire 100€ e richiedere una consulenza ad un avvocato di cui tu possa avere fiducia, spiegargli per filo e per segno la tua situazione e quella del tuo futuro marito per vedere se effettivamente è il caso di sospettare qualcosa o si tratta semplicemente di una buona amministrazione, come ben potrebbe essere. In bocca al lupo.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[l'omissione di un fatto importante al proprio coniuge]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=973</link>
<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:04:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Nel 1986 sposai una cara ragazza (la chiameremo Sally) di cui ero sinceramente innamorato. Nonostant]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Nel 1986 sposai una cara ragazza (la chiameremo Sally) di cui ero sinceramente innamorato. Nonostante la sua giovane età mi colpì la sua maturità e la solidità (?) del rapporto che mi parve di cogliere fra i genitori di lei. Ho trascorso venti anni, che nel rapporto con mia moglie, sono stati caratterizzati, da parte mia, dal più alto senso della responsabilità. Non mi sono interessato a nessun’altra donna che non fosse lei. Soltanto lei. Abbiamo avuto due figli che hanno ora 19 (Ale) e 17 anni (Lolly) [nomi di fantasia]. La sera del 30 dicembre 2006 mia moglie mi confessa di aver conosciuto un altro uomo e che è intenzionata ad andare via da casa. Solo 10 giorni prima mi giurava amore. La dirompenza di quel fatto non è cosa che si riesce a trasmettere. A distanza di qualche mese (e preciso ulteriormente: dopo 20 anni di felice convivenza) mie amici, ormai evidentemente svincolati da quella sorta di attenzione che avevano per il nostro rapporto (mio e di mia moglie), mi svelano un fatto di una gravità, per me, inaudita. Il padre di lei, mio suocero, qualche anno prima che io conoscessi la figlia aveva trascorso 2 anni nelle patrie galere per VIOLENZA CARNALE perpetrato su una ragazza con problemi psichici.  Io mi chiedo, ora, e chiedo a Voi, se l’aver tenuto nascosto un fatto di così grave entità, che avrebbe sicuramente inciso in maniera sostanziale sulla scelta di matrimonio che allora feci, possa essere ricondotto nella fattispecie di un danno esistenziale inflitto, da mia moglie, alla mia persona. Si tenga presente che, con abili manovre i suoceri e la loro figliola, hanno abilmente tenuto nascosto lo stato delinquenziale del padre di lei estromettendomi, per tutti questi anni da conoscenze che potevano rivelarmi il fosco passato ma che soltanto ora mi rendono ragione degli atteggiamenti tenuti da quanti invece “sapevano” e del fatto, ora chiaro, che la nuora del Clemente, abitante a qualche decina di metri dall’abitazione dei suoceri, da quando le figlie hanno raggiunto l’età di 10-12 anni, ha impedito alle stesse di frequentare la casa del nonno. Le ragazze sono, ormai, maggiorenni, ma solo accompagnate dalla madre si fermano, in occasione di qualche importante ricorrenza, dai nonni!!!. Ed ancora, data la loro modesta condizione economica all’atto del matrimonio mia moglie portò in “dote” solo dei canovacci per l’asciugatura dei piatti. La casa, di mia proprietà, era completamente arredata e disponevo, a quell’epoca, di un conto corrente di oltre 100 milioni di lire. Conclusione, la “gentil signora” dopo avermi confessato di essersi innamorata (di un losco individuo che non perde occasione di sbeffeggiarmi con gestacci e insulti tutte le volte che lo incrocio), ha portato via circa 400.000,00 Euro fra immobili e contanti non preoccupandosi, minimamente, di sottrarli ai figli ed ha iniziato un’allegra esistenza fatta di viaggi, divertimenti e spese immotivate. (Mario, via mail).</strong></p>
<p style="text-align:justify;">No, purtroppo, la risposta è negativa. La questione ricorda quella del "dolo omissivo" nel diritto civile, cioè se ad esempio un aspirante lavoratore sia tenuto o meno a dire al datore di lavoro che sta valutando i requisiti per la sua ammissione di avere ad esempio riportato condanne penali, se non gli viene chiesto, alla quale la giurisprudenza ha dato in passato risposta negativa, nel senso che non c'è questo dovere di dichiarare tutte le circostanze che se note alla controparte potrebbe influire sulla sua determinazione.</p>
<p style="text-align:justify;">In questo caso, peraltro, la circostanza rilevante non era relativa alla persona di tua moglie, ma a quella del padre. Sarebbe stato sicuramente più onesto da parte sua comunicartela, anche perché tu ti potessi regolare socialmente in modo adeguato, però su tale possibile dovere prevale sicuramente il suo diritto alla riservatezza e a farsi o rifarsi una vita indipendentemente dai gravissimi errori del genitore, che non devono certo ricadere su di lei.</p>
<p style="text-align:justify;">Non trattandosi di un comportamento contrario al diritto, non si può sostenere l'esistenza di alcun danno risarcibile, nonostante vi sia un danno profondo a livello oggettivo sia per te che per i tuoi figli. Purtroppo oggi separarsi, una volta che si sostiene che la convivenza non è più tollerabile, è divenuto un "diritto", ragione per cui l'unica cosa che puoi fare, e che ti consiglio di fare, è cercare di ottenere delle condizioni di separazione che siano le più favorevoli possibili non solo per te ma anche per i tuoi figli.</p>
<p style="text-align:justify;">A parte questo, poi, se ritieni che la frequentazione dei tuoi figli verso il nonno materno possa essere di pregiudizio per loro, dovrai valutare il ricorso ad un procedimento di diverso tipo, separato dalla separazione, civile o penale al fine di ottenere un provvedimento diretto a regolare la materia in modo sicuro per i tuoi figli. In bocca al lupo.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[la gestione del figlio naturale dopo la cessazione della convivenza]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=969</link>
<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:01:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Dopo 17 anni di convivenza in regime di famiglia di fatto (come risultava anche dallo stato di famig]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Dopo 17 anni di convivenza in regime di famiglia di fatto (come risultava anche dallo stato di famiglia), 2 anni fa mi sono "separato" dalla mia compagna, dalla quale ho avuto un figlio, che ora ha 16 anni. Tale "separazione" non è stata regolata legalmente in nessun modo, tranne uno scritto privato non depositato presso alcuna istituzione, in cui mi impegnavo a versare un assegno mensile di mantenimento del figlio di 1.000 euro al mese, oltre ad un versamento "una tantum" di 50.000 euro per le eventuali spese straordinarie. Non sono un uomo ricco, vivo del mio lavoro di piccolo imprenditore, e la cifra che verso (regolarmente) incide pesantemente sul mio bilancio, ma, ovviamente non mi lamento. Purtroppo nel tempo il rapporto, già  burrascoso al momento della separazione, si è ulteriormente deteriorato, con la pessima conseguenza che la guerra tra noi si è ripercossa su nostro figlio, il quale, sentendo si obbligato a prendere una posizione "politica", sceglie la madre con la quale convive.  Mio figlio è in piena adolescenza e non appena cerco di dialogare e confrontarmi con lui su temi "sgradevoli" (scuola innanzitutto, educazione, uscite notturne preoccupanti etc), il rapporto si fa burrascoso e, a tratti, rifiuta di vedermi e di parlarmi. Con la mia ex convivente non riusciamo a dialogare più nemmeno telefonicamente, ed ha recentemente rifiutato di rivolgerci ad un Consulente Familiare che potesse mediare almeno sulle scelte più importanti che riguardano il figlio. A seguito dei fatti che vado ad esporre, siamo ora in una fase di buio di comunicazione ancora peggiore, purtroppo anche con mio figlio che si nega di persona e al telefono, buio che subisco mio malgrado. Al di là di ogni commento sulle responsabilità  di tale situazione, che sarebbe inevitabilmente di parte, vorrei porre un quesito di carattere legale. La mia ex compagna e mio figlio mi hanno nascosto una pessima situazione scolastica, arrivando ad occultare anche i voti della pagella del quadrimestre, e, a metà  aprile e senza preavviso, mio figlio mi comunicava a sorpresa che l' indomani si sarebbe trasferito in una nuova scuola, un istituto privato.  Alle mie richieste di spiegazioni la mia ex compagna giustificava tale decisione, presa senza chiedermi pareri, col fatto che tale scelta era l'unica possibilità di salvare un anno già altrimenti compromesso, e che se avessi voluto conoscere il reale andamento scolastico di mio figlio, non avrei avuto che da recarmi in passato a colloquio coi professori. Paradossalmente non posso darle torto. Saputo questo (e inghiottito il boccone) ho preso appuntamento con la Preside dell'istituto privato (proprio per evitare di cadere nel paradosso appena citato). Mi sono preoccupato subito di capire il funzionamento della scuola e seguire, defilato, l'andamento scolastico di mio figlio vi  sto che non erano state affidabili, in passato, le informazioni datemi dalla ex convivente e da mio figlio. Con costernazione mi sono visto accogliere con imbarazzo e freddezza dalla Preside che, invocando il "diritto alla privacy" da parte di mio figlio e della mia ex compagna, in aggiunta al fatto che l'iscrizione era stata fatta dalla mia ex compagna e le rette le versa lei, rispondeva con molta riluttanza e solo parzialmente ad ogni mia richiesta di informazione, ma soprattutto lasciava intendere che non si sarebbe resa disponibile ad altri incontri. A questo punto vorrei rivolgerle due domande:  1) Anche se ormai in ritardo, vorrei sapere se è stato legittimo il comportamento della mia ex convivente: il non avermi cioè messo minimamente al corrente del cambio di scuola. 2) E' legittimo da parte della Preside dell'istituto privato negarmi informazioni sull'andamento scolastico di mio figlio? Ovviamente quest'ultima è la   risposta che mi preme di più. La ringrazio infinitamente. (Andrea, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Mi è piaciuta molto questa lettera, tra le veramente tante alle quali ho risposto in questi giorni relativamente alla cessazione della convivenza e alla gestione dei figli dopo la stessa. Da essa traspare un grande equilibrio di fondo che il protagonista è riuscito a mantenere pur nella crisi della sua famiglia, una notevole serenità di giudizio e una capacità di analisi della situazione, soprattutto nell'interesse del figlio che, sia pur cresciuto, si trova appunto in "piena adolescenza" - quante cose ci racconta questa espressione! - e dunque in un momento delicatissimo della sua vita, in cui può scegliere, se ben agevolato, strade positive o, viceversa, cattive strade.</p>
<p style="text-align:justify;">Il tuo atteggiamento di padre, insomma, è molto onesto e chiaro e assomiglia molto a quello che dovrebbero avere le persone che si trovano a percorrere contesti come questi. Nonostante ciò, tuttavia, anche tu hai fatto l'errore che fanno quasi tutti e cioè non regolamentare, quando i rapporti non erano ancora così compromessi, la cessazione della convivenza e la gestione del figlio, facendo normare la situazione dal tribunale, un concetto che ribadisco sempre, una delle ultime volte un paio di <a href="/2008/05/28/come-gestire-la-separazione-dei-conviventi/" target="_blank">post</a> fa.</p>
<p style="text-align:justify;">Il primo consiglio, dunque, è quello di iniziare subito le pratiche per presentare - meglio tardi che mai, meglio prima che dopo! - un ricorso al competente tribunale dei minorenni, cercando eventualmente di presentare un ricorso congiunto - anche se, oramai, a rapporti pregiudicati è molto più difficile riuscire a farlo - oppure, se non vi si riesce entro un breve lasso di tempo, un ricorso giudiziale.</p>
<p style="text-align:justify;">Su queste cose, comunque, ti rimando per ulteriori osservazioni alla nostra <a href="/schede-pratiche/separazione-dei-conviventi/" target="_blank">scheda</a> pratica sulla separazione dei conviventi. Per venire, invece, alle tue questioni particolari, devo dire che quello che ha sostenuto tua moglie e la preside è profondamente sbagliato e financo, nel caso della preside - che ha tirato in ballo la privacy, che non c'entra niente e che ultimamente è diventato il presidio di tutti quelli che non vogliono fare il loro dovere - demenziale.</p>
<p style="text-align:justify;">Tu sei il padre di tuo figlio, non è che per il fatto di esserti separato dalla madre i tuoi diritti - doveri nei suoi confronti siano diminuiti, sono rimasti uguali anzi probabilmente si sono intensificati perchè dovrai svolgerli "a distanza" e senza essere agevolato dal fatto di conviverci. Nel nostro paese vige il principio della bigenitorialità e l'istituto della potestà dei genitori, ragione per cui la potestà genitoriale, che è il potere di prendere le decisioni nell'interesse dei figli, nel quale potere rientra in modo assolutamente certo quello di decidere il tipo di scuola che devono frequentare, spetta ad entrambi i genitori e deve essere esercitato di comune accordo.</p>
<p style="text-align:justify;">Per queste ragioni, tua moglie non poteva assolutamente prendere questa decisione da sola. Lasciamo stare che, in fondo, ha fatto bene e quindi non vale la pena farci la punta e meglio che le cose continuino in questo modo. Ma una decisione di questo genere avrebbe dovuto essere concordata. Ti dirò anche che semmai, in casi di urgenza, è solo al padre e non alla madre che il codice civile, con una norma peraltro molto criticata dai fautori della parità tra sessi, riserva il potere di prendere le decisioni urgenti nell'interesse dei figli contro il consenso della madre. Nei casi normali, invece, se i genitori non si trovano d'accordo, devono ricorrere, senza formalità, al tribunale dei minorenni affinchè decida quale soluzione è più consona all'interesse del figlio.</p>
<p style="text-align:justify;">Analogamente, la preside non ha assolutamente ragione, anzi aveva il dovere di dirti tutto quanto è a sua conoscenza sulla situazione scolastica del figlio, senza timore di perdere le grazie della madre che aveva scelto quell'istituto, perchè il tuo diritto di padre è pieno e non compromesso anche dopo la separazione e credo che ti faccia solo onore il fatto di continuare a volerti occupare di tuo figlio a differenza di tanti altri che se ne fregano.</p>
<p style="text-align:justify;">In conclusione, la tua analisi è corretta, la tua capacità di giudizio pure, ora quello che appare consigliabile è passare, anche senza fare necessariamente grandi cose, all'azione, magari anche solo per mettere i classici "puntini sulle i", il tutto più che altro nell'interesse di tuo figlio a poter avere ancora una guida così importante come quella che può dare un padre in un periodo difficile.</p>
<p style="text-align:justify;">
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<title><![CDATA[l'affidamento congiunto se i genitori sono lontani]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=968</link>
<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:36:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sono mamma di una bambina piccola, che a giorni compirà  un anno; dopo cinque anni di fidanzamento]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Sono mamma di una bambina piccola, che a giorni compirà  un anno; dopo cinque anni di fidanzamento (non c'è stata mai convivenza) il rapporto è in fortissima crisi, non mo dilungo sui motivi.... Ad ogni modo la mia domanda è la seguente, il mio ex fidanzato lavora a Verona, come carabiniere, non ha al momento nessuna possibilità  di trasferimento, e io ho intenzione di andare davanti ad un giudice, per chiedere l'affidamento di mia figlia, e il tempo e le modalità  con cui il padre potrà  vederla. Secondo Le sue conoscenze potrebbe mai disporre un affidamento congiunto di una bambina così piccola? E quanto tempo dovrebbe trascorrere lui con mia figlia? Grazie, in anticipo per la Sua risposta. (Marianna, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">
Non è possibile, naturalmente, dare una risposta precisa, perchè bisognerebbe conoscere tutta la situazione nel dettaglio, però si possono fare come al solito alcune osservazioni generali, magari utili per un primo orientamento.</p>
<p style="text-align:justify;">Innanzitutto il giudice competente è il tribunale dei minorenni, visto che non siete mai stati uniti in matrimonio, ma solo fidanzati. Si applicano al vostro caso le considerazioni riportate nella nostra <a href="http://blog.solignani.it/schede-pratiche/separazione-dei-conviventi/" target="_blank">scheda</a> pratica sulla separazione dei conviventi, anche se veri e propri conviventi non lo siete mai stati.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda le modalità di affido, le possibili soluzioni, in astratto, sono tre: collocazione presso il padre, collocazione presso la madre, affido condiviso. La collocazione presso il padre potrebbe avvenire solo qualora il padre dimettesse un progetto molto convincente idoneo a dimostrare al tribunale che la sistemazione della bambina a Verona sarebbe molto più favorevole per la bambina stessa. Si tratta di una ipotesi che, almeno al momento, è di assai difficile realizzazione, specialmente considerando che la bambina è ancora molto piccola e necessita quindi delle cure che tipicamente una madre può dare in modo molto migliore rispetto ad un padre, se non in modo esclusivo come ad esempio l'allattamento al seno. E' molto più probabile che la bambina sia affidata o comunque collocata presso la madre, con ampi diritti di visita a favore del padre: su come possano configurarsi questi diritti di visita, e frequentazione, dipende molto dal tribunale. Può darsi che il collegio stabilisca fino a che la bambina è molto piccola un diritto di sola visita, mentre a partire dal secondo o terzo anno di età anche di frequentazione, cioè il diritto per il padre di prenderla e tenerla con sè alcune ore, metà giornata o anche alla notte. La terza ipotesi, quella di un congiunto effettivo, è ugualmente poco plausibile, vista la distanza tra i due luoghi di vita dei genitori, perchè assai difficilmente il tribunale potrebbe ritenere conforme all'interesse della bambina stare una settimana in meridione e una settimana a Verona, almeno finchè è così piccola. Dopo, si potrebbe potenzialmente anche fare, ma se la bambina inizia a frequentare una scuola materna, ecco che il progetto di nuovo si infrange contro l'interesse della minore.</p>
<p style="text-align:justify;">In conclusione, la soluzione più plasibile, stando così le cose, appare la seconda. Però le cose possono sempre cambiare, ad esempio il padre può trasferirsi vicino alla madre e alla figlia e in questo caso può presentare un nuovo ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento, chiedendo parità di tempi di permanenza presso entrambi i genitori della bambina. Il criterio, comunque, è sempre quello dell'interesse della minore.</p>
]]></content:encoded>
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<title><![CDATA[come aumentare il tempo di frequentazione del figlio nato dalla convivenza]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=966</link>
<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:51:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Convivevo con una extracomunitaria con carta di soggiorno dalla quale ho avuto un figlio che ora ha ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Convivevo con una extracomunitaria con carta di soggiorno dalla quale ho avuto un figlio che ora ha due anni.dal mese di dicembre se ne andata a vivere a circa 15 km da casa nostra assieme a mio figlio ed a sua madre ed un suo fratello,i quali vivevano come clandestini(e lo sono tutt'ora)a casa mia.faccio presente che erano venuti con permesso di soggiorno turistico della durata di 3 mesi assicurandomi che una volta scaduto se ne sarebbero andati.ma cosÃ¬ non Ã¨ mai stato.sono sempre rimasti nel mio appartamento fino a dicembre.il giorno7dicembre dalla sera alla mattina se ne sono andati tutti,mio figlio compreso.per una settimana non ho mai saputo dov'era mio figlio.chiedevo di poterlo andare a trovare, era pieno inverno ma dopo vari tentativi, una volta detto dove abitava,mi concedeva solamente di poterlo vedere senza salire in casa sua una mezz'oretta sotto casa per 1 o 2 volte la settimana.nei mesi di dicembre e febbraio ed in occasione del natale e del compleanno di mio figlio ho porato per lui generi di prima necessitÃ  quali pannolini,salviette,creme, nonchÃ¨ vestiario per un valore di circa 450 euro.tutto documentato. Nel mese di febbraio mi viene recapitata un ingiunzione dal tribunale di mantova.mi ha tirato in causa, voleva la casa di mia proprietÃ ,dicendo che lei e il figlio ancora vivevano li con me e mi chiedeva i soldi del mantenimento del figlio.ho contattato immediatamente un avvocato e con lui ho avviato le pratiche necessarie al caso.il mio avvocato ha cercato di provare l'incompetenza del tribunale di mantova in materia di affido di minori indicando la competenza nel tribunale dei minori di brescia.arriva il giorno dell'udienza.il giudice nemmeno mi guarda in faccia, ed inizia a criticarmi stando a quello che l'avvocato di lei aveva scritto.la mia ex convivente rinuncia alla casa ed essendoci un accordo economico(che a dire il vero ha Ã¨ stabilito il giudice)la competenza rientra ora al tribuna le di mantova.il giudice mi condanna a pagare gli alimenti al figlio e basta.chiedo di poter raggiungere un'accordo messo x iscritto in quella sede circa la visione del figlio.mi viene detto no, accordatevi in privato fra di voi.appena fuoridal tribunale il mio avvocato illustra l'accordo di 3 giorni a settimana da 2 ore ogni giorno piu il sabato o la domenica alternati da2 ore da portare progressivamente a 5.viene detto dalla controparte si.a distanza di 4 mesi nessun accodo e stato raggiunto, mi viene ribattuto come loro proposta 2 giorni a settimana x 1 ora l'uno.tramite il mio avvocato non accetto nemmeno io l'accordo.ora mi trovo a vedere il figlio circa 1 ora a settimana quando vuole lei, rimanendo a disposizione sua, perche se dico parto ci impiego10 minuti subito mi dice no, stai a casa tua. come posso fare?mio figlio Ã¨ l'unica cosa che mi preme.non ho poiibilitÃ  economiche da poter affrontare un'altra causa visto che sono anche separato da un matrimonio ed anche l i do un mantenimento alla figlia che Ã¨ down e collaboro alle spese sanitarie che non sono poche.fra l'altro da circa un anno(ed Ã¨ stato fatto presente anche in tribunale)affronto delle spese per la mia salute, non tutte mutuabili,per un mio difetto a livello cerebrale, con pericolo immediato di vita, sia come visite ed esami che come farmaci da prendere quotidianamente.Potete aiutarmi?voglio solo poter vedere e far parte della vita di mio figlio... (Piero, via mail).</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Devi presentare un ricorso al Tribunale dei minorenni. E' molto strano che il procedimento che richiami si sia svolto davanti al Tribunale ordinario ed in effetti il tuo avvocato bene aveva fatto a sollevare la eccezione di incompetenza. Probabilmente dopo non se ne è fatto niente perchè si è raggiunto un accordo e forse c'è stata, in virtù di questo, anche la rinuncia alla questione sulla competenza, perchè la materia fosse in qualche modo regolata.</p>
<p style="text-align:justify;">Ad ogni modo, venendo ai contenuti, una o due ore alla settimana mi sembrano un po' troppo poche, anche considerando che tuo figlio è ancora molto piccolo. Bisogna vedere la situazione in concreto, ma visto che la madre abita assolutamente non lontano da casa tua ci sarebbero anche le condizioni per un affidamento congiunto con parità di tempi di permanenza tra i due genitori.</p>
<p style="text-align:justify;">Per quanto riguarda i costi del contenzioso, puoi valutare se esistono i presupposti per l'ammissione al beneficio del <a href="/gratuito-patrocinio" target="_blank">patrocinio</a> a spese dello Stato. In bocca al lupo.</p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[come gestire la separazione dei conviventi]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=965</link>
<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:01:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sono mamma di una bimba di due anni e convivo con suo padre da quando abbiamo saputo di aspettare un]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Sono mamma di una bimba di due anni e convivo con suo padre da quando abbiamo saputo di aspettare un figlio, ma non ci siamo sposati per scelta comune. Purtroppo, sto prendendo in considerazione l'ipotesi di una nostra separazione (con contestuale interruzione della convivenza di fatto) e mi chiedo se in un caso del genere sia "obbligatorio" passare per vie legali, con contestuale intervento di avvocati/Tribunale dei Minori o se, data l'assenza del vincolo coniugale, i genitori possano "semplicemente" decidere di comune accordo in merito alla gestione dei figli. (Sandra, via mail)</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Non è obbligatorio passare per il Tribunale ma non farlo è estremamente sconsigliabile. E' infatti preferibile che la cessazione della convivenza e la vita della famiglia dopo la separazione sia, anche un minimo, <strong>normata</strong>, come si dice "in gergo", per evitare contestazioni sulle condizioni della separazione - cioè su affidamento dei figli, modi e tempi di visita e frequentazione del genitore non affidatario o collocatario, misura del mantenimento e qualsiasi altra cosa.</p>
<p style="text-align:justify;">Molti non vanno in Tribunale perchè pensano che "tanto andranno sempre d'accordo", invece questo è un errore spesso tragico, perchè invece in questi casi a mio giudizio bisogna ragionare in maniera esattamente <span style="text-decoration:underline;">opposta</span>: cogliere l'occasione quando i rapporti sono sereni per normare la separazione, in modo che, se un domani - come accade molto più spesso di quanto uno possa pensare - dovessero, questi rapporti, peggiorare, ci sarà comunque un provvedimento del Tribunale a fare da forte punto di riferimento.</p>
<p style="text-align:justify;">Tu che vivi ora la tua separazione stai vedendo la tua, magari hai visto quella di qualche amico o amica o di qualche parente, io ne ho viste oramai centinaia e ti assicuro che non puoi avere idea di cosa sia sufficiente, a volte, per guastare e incancrenire irrimediabilmente rapporti che un tempo erano, nonostante fosse venuto meno l'amore, sostanzialmente sereni, corretti e civili. Un ex convivente pensa, a volte, di essere oramai rassegnato alla separazione, ma quando impara che la sua ex ha iniziato una nuova convivenza va su tutte le furie e si mette in testa di pensare solo ad una cosa: la vendetta... L'ho visto accadere troppe volte, non bisogna comunque mai in generale fare troppo affidamento sulla civiltà delle persone e soprattutto sul perdurare a tempo indeterminato della stessa.</p>
<p style="text-align:justify;">Valuta di presentare un bel ricorso congiunto, finchè andate d'accordo. Per il resto, ti rimando alla nostra <a href="/schede-pratiche/separazione-dei-conviventi/" target="_blank">scheda</a> pratica sulla separazione dei conviventi dove i concetti di cui sopra sono ulteriormente approfonditi.</p>
]]></content:encoded>
</item>
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<title><![CDATA[il gratuito patrocinio per l'invalido civile]]></title>
<link>http://tizianosolignani.wordpress.com/?p=953</link>
<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:31:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tiziano Solignani</dc:creator>
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<description><![CDATA[Sono un invalido civile al 100% e per tale motivo percepisco una pensione di 900€ al mese. Non ho ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Sono un invalido civile al 100% e per tale motivo percepisco una pensione di 900€ al mese. Non ho altri redditi, non avendo mai maturato una pensione. Posso chiedere di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per una separazione nella quale dovrei costituirmi (Andrea, via mail)?</strong></p>
<p style="text-align:justify;">E' una questione ancora controversa, se questo tipo di "entrate" concorrano a fare reddito ai fini della concessione del beneficio. Ci sono alcune sentenze che arrivano a conclusioni diverse a seconda che si tratti di indennità di accompagnamento, da un lato, o di indennità corrisposte dall'INAIL per invalidità o inabilità.</p>
<p style="text-align:justify;">Secondo, ad esempio, Cass. 23 settembre 2002, n. 31591, l'indennità di accompagnamento non concorre a fare reddito, perchè si tratta di una "erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone" o comunque di un "sussidio, destinato a far fronte a impedni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioi di vita compatibili con la dignità umana".</p>
<p style="text-align:justify;">Altre pronunzie, invece, come ad esempio Cass. 6 maggio 1999, n. 1934, arrivano alla conclusione opposta, sostenendo, con riguarda alla pensione di inabilità o invalidità, che questa "entrata" debba essere considerata quando si valuta il superamento o meno del limite per il gratuito patrocinio.</p>
<p style="text-align:justify;">Il mio consiglio è quello di provare a presentare la domanda, al giudice o al consiglio dell'ordine in via anticipatoria, anche perchè a mio giudizio è più corretto il primo orientamento, visto che questi tipi di entrate non sono veri e propri redditi, intesi come flussi di denaro che accrescono il patrimonio della persona, ma meri sostegni, destinati a compensare il danno di cui la persona è portatrice e per la gestione dello stesso tramite acquisto di medicinale, cure, trattamenti, assistenza specializzata e così via, senza mai accrescere il patrimonio della stessa.</p>
]]></content:encoded>
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